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Ricusazione e denuncia Magistrati che hanno scarcerato Rappoccio

ILL.MO SIG. DOTT. GIOVANBATTISTA MACRI’
PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

ISTANZA EX. ART. 37 C.P.P. IN RELAZIONE ALL’IPOTESI DI CUI ALL’ART. 36 CO. I C.P.P. LETT. D – H NEI CONFRONTI DEL DOTT. ANDREA ESPOSITO ED INDIVIDUALMENTE ESTENSIBILE ANCHE AI DOTT.RI LUIGI VARRECCHIONE E MATTIA FIORENTINI COMPONENTI IL TRIBUNALE COLLEGIALE ORDINARIO

ILL.MO SIG. DOTT. ANTONIO VINCENZO LOMBARDO
PROCURATORE CAPO PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO

ISTANZA EX ART. 326 C.P.P. IN RELAZIONE AI MODELLI TECNICI DI CUI AGLI ARTT. 323-379 C.P. OVVERO DI QUALSIVOGLIA IPOTESI PENALMENTE RILEVANTE NELLA SPECIE EVENTUALMENTE RAVVISABILE

ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – ROMA

IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATRI COINVOLTI NELLA ESCARCERAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE RAPPOCCIO APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL’ART. 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511

ON.LE V.PRESIDENTE DEL CSM – ROMA

IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI CHE INTENDESSE ADOTTARE APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL’ART. 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511

ON.LE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – ROMA

IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI CHE INTENDESSE ADOTTARE APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL’ART. 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511

p.c. ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

p.c. ILL.MO SIG. AVVOCATO GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL’A.N.M. – ROMA

p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL’A.N.M. – REGGIO CALABRIA

La conferenza stampa integrale
Il sottoscritto Aurelio Chizzoniti, nato a Condofuri (RC) il 14.08.1945, residente in Reggio Calabria, Via Gagliardi n. 58,

PREMESSO

che, nell’anno 2010, ha devoluto alla superiore valutazione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria la subdola, fraudolenta, raggirante ed ingannevole campagna elettorale condotta, con divertito cinismo, dal candidato della lista “Insieme per la Calabria” Antonio Rappoccio, puntualmente eletto al Consiglio Regionale, precedendo l’esponente candidato nella stessa lista;
che, il veicolo trainante, sul versante elettorale, è stata la spietata strumentalizzazione del dramma della disoccupazione giovanile, callidamente scandita dalla para-estorsione consumata ai danni dei disperati in cerca di un posto di lavoro, nel cui contesto si è registrata, a livello investigativo, una sconcertante pigrizia investigativa sfociata nel giugno 2012 in un significativo quanto efficace provvedimento avocativo da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria (all. 1), che ex post richiedeva ed otteneva l’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 285 c.p.p. nei confronti del predetto Consigliere Regionale (all. 2) la cui ordinanza ha superato le verifiche da parte del TDL e della Suprema Corte di Cassazione;
che, detto provvedimento surrogatorio, stigmatizzava il disinteresse investigativo della Procura reggina, nel cui contesto i Magistrati di riferimento Dott. Ottavio Sferlazza e Dott. Stefano Musolino si sono ben guardati dall’impugnare la disposta “espropriazione” delle pseudo-indagini ex ante espletate, anche sotto l’imperio del pluri-osannato Dott. Giuseppe Pignatone;
che, a seguito del rinvio a giudizio dell’oggi imputato Antonio Rappocio, la Pubblica accusa in aula, per tutte le udienze, è stata sempre egregiamente sostenuta dalla Dott.ssa Annalisa Arena;
che, nel febbraio dell’anno andante il TDL di R.C., egregiamente presieduto dal dott. Filippo Leonardo e squisitamente intregrato dai dott. Antonino Foti e Isabella Confortini, accogliendo parzialmente l’appello della difesa di Rappoccio, avverso una precedente pronuncia negatoria assunta dal Sig. GIP, sostituiva la misura di cui all’art. 285 c.p.p. con quella meno afflittiva di cui all’art. 284 c.p.p., legittimando il rigetto dell’invocata restituzione in libertà perchéil Collegio ritiene che la richiesta misura degli arresti domiciliari sia adeguata a perimetrare il residuo pericolo di reiterazione della condotta criminosa, come anche il ravvisato pericolo probatorio che il Tribunale ritiene ancora sussistere, nonostante il decreto di giudizio immediato, stante la necessità in giudizio di acquisire le dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti, che potrebbero concretamente risultare destinatari di pressioni da parte dell’indagato, se non raggiunto da misura cautelare di tipo detentivo; l’indagato ha infatti dimostrato, con riguardo alla vicenda della pubblicazione dell’articolo sul giornale “Calabria Ora” di intervenire costantemente, nel corso del tempo, per bloccare l’emersione della verità e l’esistenza del gruppo associativo, per come accertato e sopra ricostruito” (all. 3 pag. 22);
che, in data 12 luglio andante, il più diffuso quotidiano locale, con richiamo in prima pagina, informava dell’avvenuta restituzione in libertà dell’imputato Rappoccio, anche se dei numerosissimi testimoni ammessi ex art. 468 c.p.p. e tutelati dal TDL appena in data 25.02.2013 erano stati escussi soltanto il Brig. Carmelo Repaci della Sezione di PG della Guardia di Finanza, presso la Procura della Repubblica, ed il sottoscritto;
che, quindi, la sorprendente avvenuta scarcerazione paradossalmente accreditava implicitamente l’ipotesi che le cautele puntualmente individuate dal TDL, volte alla genuina acquisizione della prova testimoniale, fossero in realtà rivolte soltanto alle testimonianze del sottoscritto e del Brig, Repaci (!!!);
che, acquisita ex art. 116 c.p.p. la documentazione afferente la scandalosa escarcerazione, l’istante apprendeva che il Tribunale, presieduto dal Dott. Andrea Esposito e composto dai Dott.ri Luigi Varrecchione (arrivato in Tribunale da qualche giorno) e Matteo Fiorentini, pur richiamando espressamente a pag. 3 il prefato provvedimento del TDL del 25.02.2013, irragionevolmente non ravvisava ulteriori esigenze cautelari perché Rappoccioaveva chiuso la segreteria politica…ed era stato sospeso dal…partito” (triplo sic!!!) (all. 4), sostenuto anche dal parere favorevole - rara avis - espresso dalla Procura della Repubblica attraverso i Dott.ri Ottavio Sferlazza e Stefano Musolino (all. 5), recuperati alla causa rappocciana dopo essere letteralmente spariti dalla circolazione a seguito dell’onta subita attraverso la non impugnata avocazione assunta dalla Procura Generale per supplire alla inerzia indagatoria degli stessi;
che, detta pagina della Giustizia reggina “nigro notanda lapillo dies”, veniva tenebrosamente affrescata da ben cinque Magistrati, in data 11.07.2013, nonostante le doviziose conclusioni del TDL depositate in data 25.02.2013 e tutt’oggi attuali;
che, il deducente, insorgeva immediatamente e pesantemente attraverso una pluri-partecipata conferenza stampa, convocata presso la sede del Consiglio Regionale, nel cui contesto criticava duramente la “generosità” e l’ “indulgenza” dell’ “osceno” provvedimento di scarcerazione ex art. 299 c.p.p. in cui inciampavano Procura e Collegio Giudicante;
che, la gravità di quanto precede è confermata dal fulmineo intervento del Dott. Federico Cafiero De Raho (neo Procuratore Capo della Repubblica) che, per un verso, impugnava innanzi il TDL l’avvenuta scarcerazione (all. 6), la cui udienza è fissata per giorno 9.10.2013, per altro sollecitava lo stesso Tribunale a ricautelare Rappoccio (all. 7) irresponsabilmente restituito all’esercizio delle funzioni Istituzionali di Consigliere Regionale, ingannevolmente e dolosamente conseguite, consentendogli, per l’effetto, di assicurarsi il prodotto, il profitto, il prezzo (quantomeno lo stipendio mensile di circa 8 mila Euro, percepiti per i mesi di agosto e settembre 2013) dei reati  per i quali è stato rinviato a giudizio e per i quali sono stati depositati gli atti di cui al processo n. 2/2012 REG. AVOC., talchè apparrebbe pienamente integrato il paradigma di cui all’art. 379 c.p., consumato attraverso l’abuso di cui all’art. 323 c.p.;
che, lo stesso Tribunale che ha graziato Rappoccio, ha poi rigettato (all. 8) la richiesta di ripristino della misura cautelare, formalizzata dal Dott. Cafiero e dal Sost. Dott. Stefano Musolino - apprezzabile la sua repentina inversione a U! – (una delle tante che ha visto protagonisti anche i vertici della Procura costretti a rimangiarsi la prima risibile imputazione ex art. 86 D.P.R. 570/60, riemettendo l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti di Rappoccio al quale, con imbarazzante sofferenza, la Procura ha tardivamente contestato la ben più grave ipotesi di cui all’art. 87 D.P.R. 507/60 in ordine al procedimento n. 6210/10 R.G.N.R. . Ovviamente a seguito delle intemperanze del sottoscritto) con la magra e patetica scusa che lo stesso non era stato ancora reintegrato in Consiglio Regionale, pretendendo - in questo caso -  la prova della “pistola fumante” e dissacrando la ratio ispiratrice delle esigenze cautelari; nonostante la sussistenza di gravissimi indizi di colpevolezza, il concreto pericolo di inquinamento dell’acquisizione probatoria (già opposto dal TDL) e la certezza della condanna, attesa l’elevata probabilità che i reati contestati siano sicuramente attribuibili all’imputato, rendendo superflua la prova concreta della reintegra dello stesso in Consiglio Regionale;
che, una volta deliberata dal Consiglio Regionale la reintegra del pluri-imputato Rappoccio (art. 87 DPR 570/60; art. 640 c.p.; 314 c.p.; 416 c.p.), il Procuratore Capo, Dott. Cafiero reiterava la richiesta (all. 9) di applicazione di misura cautelare ex art. 283 c.p.p. I co., controfirmata questa volta non soltanto dal Dott. Musolino ma anche dal Procuratore Aggiunto Dott. Sferlazza (che aveva vergato il parere favorevole espresso qualche giorno prima – 8.07.2013 – “non sussistendo alcuna residua esigenza cautelare ostativa”!), accolta da un Organo Collegiale diversamente presieduto ed integrato (all. 10);
che, però, la ragione dominante, intesa quale “ulteriore elemento di novità” (all. 10 pag. 6), per la quale il Tribunale ricautelava Rappoccio, la si individuava nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (all. 11) connesso al procedimento n. 2/2012 REG. AVOC., come se la tutela dei testimoni fosse di secondaria importanza rispetto all’esigenza tesa ad impedire (legittimamente) la reiterazione del reato, ancorata all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. spacciato per un fatto sopravvenuto laddove invece il deposito degli atti de quibus aveva preceduto e non seguito l’ancora oggi incomprensibile escarcerazione;
che, conseguentemente, mal si comprende il tentativo di difendere l’irrazionale liberazione senza vincoli di cui ha usufruito il Rappoccio, evocando ulteriori esigenze cautelari a seguito del deposito degli atti di cui trattasi che lo posizionano al centro di una serie di attività peculatorie e truffaldine connesse all’utilizzazione dei fondi del Gruppo Consiliare nonchè alla duplicazione di documenti per ottenere più volte il rimborso delle stesse spese;
che, tutto ciò, appare decisamente fuorviante non foss’altro perché l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. afferente il procedimento n. 2/AVOC/2012, per come accertato, era stato già depositato in data 2.07.2013 e pubblicato dalla stampa locale, il cui quotidiano più diffuso ha riportato la notizia, sin dal 5.07.2013 in prima pagina, con taglio centrale e titolo su tre colonne con richiamo interno alla pagina 21;
che, pertanto, l’intervenuto deposito dei predetti atti era sicuramente di dominio pubblico già prima che la Procura esprimesse parere favorevole (8.07.2013) ed il Collegio Giudicante procedesse all’indecente escarcerazione;
che, ex multis, l’esponente non può fare a meno di sottolineare il comportamento ostile del Dott. Andrea Esposito al quale è stata inoltrata in data 18.06.2012 (all. 12) una istanza ex art. 132 bis co. I let. b – norme di attuazione – c.p.p. tesa all’anticipazione dell’udienza del processo n. 6210/10 a carico di Rappoccio, allora a piede libero, che dal 7 giugno era stata differita al 6.12.2012; ovvero di ben 6 mesi sul presupposto che non vi fossero altre udienze libere;
che, invece, successivamente, lo stesso Presidente in data 05.07.2012 differiva al 14.11.2012 il processo n. 1006/04 (nel quale l’esponente è difensore) a carico di Iaria + altri, tutti a piede libero,  ovvero abbondantemente prima del 6.12.2012, dimostrando che vi era la disponibilità di altre udienze precedenti rispetto a quella alla quale è stato rinviato il processo Rappoccio;
che, con atteggiamento arrogante, la prefata istanza di anticipazione, presentata il 18.06.2012, mai è stata decisa neanche per rigettarla (!!!);
che, anche la gestione del dibattimento in corso ha offerto elevati spunti di tensione avendo il Dott. Esposito concesso al difensore dell’imputato tutto ed il contrario di tutto, consentendo allo stesso domande inammissibili, inconducenti, ininfluenti finanché concernenti i rapporti personali dell’esponente con la stampa, giornalisti, sull’utilizzazione dell’Aula Consiliare del Comune (?), al limite della violazione delle guarentigie di cui agli artt. 13 e ss. della Carta costituzionale; permettendo altresì allo stesso difensore la ripetuta riproposizione della stessa domanda ed annichilendo qualsivoglia intervento dell’Avv. Carmelo Malara, difensore del deducente, ritualmente costituitosi parte civile nell’interesse del sottoscritto (all. 13 – verbale fono registrato all’udienza del 22.04.2013, ex pluribus: da pag. 50 a 120);
che, nella specie, a sommesso e deferente avviso dell’esponente non sembrano rispettate le garanzie apprestate per il modello giurisdizionale e, quindi, la posizione di terzietà dei Dott.ri Esposito, Varrecchione e Fiorentini, singolarmente e collegialmente considerati, travolti dalla scandalosa escarcerazione, i quali sicuramente non hanno offerto un esempio da imitare sul terreno dell’imparzialità della giurisdizione, avendo posto a base della stessa una surreale motivazione palesemente sottratta alla realtà degli atti processuali ed alla conoscenza dei fatti. Ragion per cui la sorprendente restituzione in libertà di Rappoccio potrebbe essere eloquentemente sintomatica ai fini della decisione finale del processo, il cui governo alimenta concrete perplessità; accreditando dubbi sull’equidistanza dei giudicanti con particolare riferimento al Presidente Dott. Esposito, autorevole co-autore di un provvedimento pregiudicante qualsiasi pur minimo tasso di sostanziale affidabilità;
che, la grande attenzione mediatica riservata alla singolare escarcerazione di Rappoccio, secondo “l’id quod plerunque accidit”, può oggettivamente aver creato nello stato d’animo dei tre Giudici e segnatamente nel Dott. Esposito una predisposizione astiosa, essendo stato il deducente la fonte genetica dello scalpore che la stampa, sul punto, ha sottolineato ed ancora oggi oggetto di sarcastici commenti e valutazioni;
che, il caso de quo agitur è riconducibile alla condotta endoprocessuale del Dott. Esposito, attesa l’inconfutabile scorrettezza, il vero e proprio abuso della funzione da parte dello stesso e delle due lateri, finendo tutti per abdicare al ruolo di Giudice terzo ed imparziale;
che, affiora, quindi, sempre di più la carenza di serenità, che è essenziale garanzia di Giustizia, poiché è abbondantemente prevedibile la rancorosa reazione da parte di chi certamente a causa di chi scrive non ha fatto bella figura nei confronti di chicchessia, per via di una decisione che, così come motivata (“ha chiuso la segreteria…”), non supera la soglia minima dell’onesta intellettuale proprio perché ha concorso un Magistrato di altissimo profilo tecnico e di grande esperienza quale è il Dott. Esposito;
che, proprio per questo, appare ulteriormente ingiustificabile la restituzione in libertà di Rappoccio con quelle motivazioni che depongono per un atteggiamento certamente tutt’altro che “neutro” e per uno stato d’animo pacato tanto meno nitido nei confronti della sottoscritta parte civile, letteralmente bistrattata nel corso del controesame “a ruota libera”, consentito al difensore dell’imputato la cui restituzione alle funzioni istituzionali ha prodotto innegabili danni al sottoscritto estromesso dal Consiglio Regionale;
che, in quest’ottica, escludere risentimenti, livori, ruggini, animosità, ecc., fisiologicamente assimilabili all’inimicizia, rappresenterebbe una valutazione macroscopicamente anomala, anche in ordine alle ragioni di convenienza che per tutto ciò che precede avrebbero già dovuto indurre il Dott. Esposito (e non solo) a fare un elegante “passo indietro”;
che, non vi è dubbio che, in questo fibrillante quadro, è umanamente difficile, se non impossibile, garantire un approccio processuale “frigido pacatoque animo”, anche sulla scorta della pregressa insofferenza del Dott. Esposito nei confronti del sottoscritto che ne “annusa” l’epidermica antipatia di cui si sente destinatario;
che, rebus sic stantibus, non si possono escludere ulteriori “pregiudizi” connessi a decisioni positive o negative incorrendo, più di quanto non si pensi, in una probabile distorsione cognitiva del giudizio che può condizionare ed orientare negativamente i su richiamati magistrati, ormai ostaggi di una escarcerazione che ha suscitato diffuse ilarità anche fra i non addetti ai lavori, gravando anche a livello psicologico;
che, su tali e delicate problematiche diverse ricerche hanno confermato che all’aumentare del livello di stress corrisponde una riduzione della frigidità valutativa tant’è che, secondo Webster (1996), è ormai provato che soggetti psicologicamente affaticati possano ricorrere ascorciatoie di pensierose operano in circostanze di sofferenza psicologica, riducendo ulteriormente l’irrinunciabile serenità di giudizio;
che, quindi, una pluricensurata decisione professionale dalle conseguenze devastanti su più versanti, sicuramente non esclude un sentimento di rivalsa (Dott. Esposito ed altri) nei confronti della persona che reattivamente l’ha provocata (il sottoscritto), per ragioni di legittima difesa, stimolando spirito di ritorsione nei confronti dello stesso, creando una situazione non certo idilliaca che, ex adverso, può essere vissuta come ingiusta, offensiva e perdurante nel tempo, potenzialmente idonea a stimolare decisioni ab irato;
che, per questo motivo, il deducente rinuncerà a tutti i mandati professionali ove sono impegnati i predetti Giudici, quale Organo giudicante (monocratico e collegiale) poiché non ritiene sussistenti le condizioni indispensabili per sviluppare un canonico rapporto professionale ormai alterato ed adulterato;
tanto premesso e ritenuto,

CHIEDE

che la Corte di Appello di Reggio Calabria, ove i Dott.ri Esposito, Varrecchione e Fiorentini non dovessero avvertire la sensibilità di astenersi, per le ragioni di cui all’art. 36 lett. d ed h c.p.p., inviti i predetti Magistrati, a tenore dell’art. 41 co. II c.p.p., a sospendere temporaneamente ogni attività processuale, procedendo ex art. 41 co. III con il rito di cui all’art. 127 c.p.p., assumendo opportune informazioni, dichiarando, sul punto, di essere sentito personalmente anche per arricchire la cornice psico-esistenziale. La cui atmosfera a questo punto pervade tutto il processo sempre di più contraddistinto da incertezze, lassismi, distrazioni che puntualmente finiscono per agevolare il fin qui pluri-miracolato Rappoccio ;

CHIEDE

altresì che le Autorità in indirizzo, nei limiti delle rispettive competenze, dispongano immediati accertamenti volti all’assunzione di adeguate iniziative di natura disciplinare, verificando, quanto al Sig. Procuratore adito ex art. 11 c.p.p., l’eventuale consumazione dei reati prospettati, o di qualsiasi altra ipotesi riconducibile ai fatti di cui in premessa, procedendo alla punizione dei colpevoli, chiedendo, infine, di essere avvisato ove dovessero intervenire richieste ex artt. 406-408 c.p.p.;

CHIEDENDO

inoltre, in via istruttoria, che il Sig. Procuratore della Repubblica di Catanzaro attivi gli istituti di cui agli artt. 362 e/o 377 c.p.p. per conoscere dalla Dott.ssa Annalisa Arena le ragioni per le quali, pur essendo la stessa ormai titolare del processo e quindi profonda conoscitrice dello stesso (per averlo seguito in tutte le udienze dibattimentali), come mai non ha espresso il parere richiesto in ordine all’istanza ex art. 299 c.p.p. inopinatamente accolta dal Tribunale, sostituita (?) dai Dott.ri Sferlazza e Musolino, assenti dal processo fin dal giugno 2012, ovvero da quando entrambi hanno subito l’avocazione dello stesso da parte della Procura Generale.
Da un esame complessivo di questa vicenda pirandelliana emerge sempre di più lo “sfizio” di rileggere il libro (uno dei tanti) di Oscar Wilde “L’importanza di essere onesto” il cui sottotitolo recita: “commedia frivola per persone serie”.

Con deferenti ossequi.

Reggio Calabria 22.09.2013


Avv. Aurelio Chizzoniti

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