PRESIDENTE
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
ISTANZA EX. ART. 37 C.P.P. IN RELAZIONE ALL’IPOTESI
DI CUI ALL’ART. 36 CO. I C.P.P. LETT. D – H NEI CONFRONTI DEL DOTT. ANDREA
ESPOSITO ED INDIVIDUALMENTE ESTENSIBILE ANCHE AI DOTT.RI LUIGI VARRECCHIONE E
MATTIA FIORENTINI COMPONENTI IL TRIBUNALE COLLEGIALE ORDINARIO
ILL.MO SIG.
DOTT. ANTONIO VINCENZO LOMBARDO
PROCURATORE
CAPO PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
ISTANZA EX ART. 326 C.P.P. IN RELAZIONE AI MODELLI
TECNICI DI CUI AGLI ARTT. 323-379 C.P. OVVERO DI QUALSIVOGLIA IPOTESI PENALMENTE
RILEVANTE NELLA SPECIE EVENTUALMENTE RAVVISABILE
ILL.MO SIG.
PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – ROMA
IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE
NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATRI COINVOLTI NELLA ESCARCERAZIONE DEL CONSIGLIERE
REGIONALE RAPPOCCIO APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA
PREVISIONE DELL’ART. 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511
ON.LE
V.PRESIDENTE DEL CSM – ROMA
IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI CHE INTENDESSE
ADOTTARE APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL’ART.
2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511
ON.LE
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – ROMA
IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI CHE INTENDESSE ADOTTARE
APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL’ART. 2 DEL
REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511
p.c. ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
p.c. ILL.MO SIG. AVVOCATO GENERALE
PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL’A.N.M. – ROMA
p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL’A.N.M. – REGGIO CALABRIA
La conferenza stampa integrale
Il sottoscritto Aurelio Chizzoniti, nato a Condofuri (RC) il
14.08.1945, residente in Reggio Calabria, Via Gagliardi n. 58,
PREMESSO
che, nell’anno 2010, ha devoluto alla superiore
valutazione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria la subdola, fraudolenta, raggirante ed
ingannevole campagna elettorale condotta, con divertito cinismo, dal candidato della lista “Insieme per la Calabria” Antonio
Rappoccio, puntualmente eletto al
Consiglio Regionale, precedendo l’esponente candidato nella stessa lista;
che, il veicolo trainante, sul versante
elettorale, è stata la spietata
strumentalizzazione del dramma della disoccupazione giovanile, callidamente
scandita dalla para-estorsione consumata
ai danni dei disperati in cerca di un posto di lavoro, nel cui contesto si è
registrata, a livello investigativo, una
sconcertante pigrizia investigativa sfociata nel giugno 2012 in un
significativo quanto efficace provvedimento avocativo da parte della Procura
Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria (all. 1), che ex post richiedeva ed otteneva l’applicazione della
misura cautelare di cui all’art. 285 c.p.p. nei confronti del predetto
Consigliere Regionale (all. 2) la cui ordinanza ha superato le verifiche
da parte del TDL e della Suprema Corte di Cassazione;
che, detto
provvedimento surrogatorio, stigmatizzava il disinteresse investigativo della Procura reggina, nel cui contesto
i Magistrati di riferimento Dott. Ottavio Sferlazza e Dott. Stefano Musolino si
sono ben guardati dall’impugnare la disposta “espropriazione” delle pseudo-indagini ex ante espletate, anche
sotto l’imperio del pluri-osannato Dott. Giuseppe Pignatone;
che, a seguito del rinvio a giudizio dell’oggi
imputato Antonio Rappocio, la Pubblica accusa in aula, per tutte le udienze, è
stata sempre egregiamente sostenuta dalla Dott.ssa Annalisa Arena;
che, nel febbraio dell’anno andante il TDL di
R.C., egregiamente presieduto dal dott. Filippo Leonardo e squisitamente
intregrato dai dott. Antonino Foti e Isabella Confortini, accogliendo
parzialmente l’appello della difesa di Rappoccio, avverso una precedente
pronuncia negatoria assunta dal Sig. GIP, sostituiva la misura di cui all’art.
285 c.p.p. con quella meno afflittiva di cui all’art. 284 c.p.p., legittimando il rigetto dell’invocata
restituzione in libertà perché “il Collegio ritiene che la richiesta misura
degli arresti domiciliari sia adeguata a perimetrare il residuo pericolo di
reiterazione della condotta criminosa, come anche il ravvisato pericolo
probatorio che il Tribunale ritiene ancora sussistere, nonostante il decreto di
giudizio immediato, stante la necessità in giudizio di acquisire le
dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti, che potrebbero concretamente
risultare destinatari di pressioni da parte dell’indagato, se non raggiunto da
misura cautelare di tipo detentivo; l’indagato ha infatti dimostrato, con
riguardo alla vicenda della pubblicazione dell’articolo sul giornale “Calabria
Ora” di intervenire costantemente, nel corso del tempo, per bloccare
l’emersione della verità e l’esistenza del gruppo associativo, per come
accertato e sopra ricostruito” (all.
3 pag. 22);
che, in data 12 luglio andante, il più diffuso
quotidiano locale, con richiamo in prima pagina, informava dell’avvenuta
restituzione in libertà dell’imputato Rappoccio, anche se dei numerosissimi testimoni ammessi ex art. 468 c.p.p. e
tutelati dal TDL appena in data 25.02.2013 erano stati escussi soltanto il
Brig. Carmelo Repaci della Sezione di PG della Guardia di Finanza, presso la
Procura della Repubblica, ed il sottoscritto;
che, quindi, la sorprendente avvenuta
scarcerazione paradossalmente accreditava implicitamente l’ipotesi che le cautele puntualmente
individuate dal TDL, volte alla genuina acquisizione della prova testimoniale,
fossero in realtà rivolte soltanto alle testimonianze del sottoscritto e del
Brig, Repaci (!!!);
che, acquisita ex art. 116 c.p.p. la
documentazione afferente la scandalosa escarcerazione,
l’istante apprendeva che il Tribunale, presieduto dal Dott. Andrea Esposito e
composto dai Dott.ri Luigi Varrecchione (arrivato
in Tribunale da qualche giorno) e Matteo Fiorentini, pur richiamando espressamente a pag. 3 il prefato provvedimento del
TDL del 25.02.2013, irragionevolmente non ravvisava ulteriori esigenze
cautelari perché Rappoccio “aveva
chiuso la segreteria politica…ed era stato sospeso dal…partito” (triplo
sic!!!) (all. 4), sostenuto anche
dal parere favorevole - rara avis -
espresso dalla Procura della Repubblica attraverso i Dott.ri Ottavio Sferlazza
e Stefano Musolino (all. 5), recuperati alla causa rappocciana dopo essere letteralmente spariti dalla
circolazione a seguito dell’onta subita attraverso la non impugnata avocazione
assunta dalla Procura Generale per supplire alla inerzia indagatoria degli
stessi;
che, detta pagina della Giustizia reggina “nigro notanda lapillo dies”, veniva
tenebrosamente affrescata da ben cinque Magistrati, in data 11.07.2013,
nonostante le doviziose conclusioni del TDL depositate in data 25.02.2013 e tutt’oggi attuali;
che, il deducente, insorgeva immediatamente e
pesantemente attraverso una pluri-partecipata conferenza stampa, convocata
presso la sede del Consiglio Regionale, nel cui contesto criticava duramente la
“generosità” e l’ “indulgenza” dell’ “osceno” provvedimento di scarcerazione ex art. 299 c.p.p. in cui
inciampavano Procura e Collegio Giudicante;
che, la gravità di quanto precede è confermata
dal fulmineo intervento del Dott.
Federico Cafiero De Raho (neo Procuratore Capo della Repubblica) che, per
un verso, impugnava innanzi il TDL l’avvenuta scarcerazione (all. 6), la cui udienza è fissata per
giorno 9.10.2013, per altro sollecitava lo stesso Tribunale a ricautelare
Rappoccio (all. 7) irresponsabilmente restituito
all’esercizio delle funzioni Istituzionali di Consigliere Regionale,
ingannevolmente e dolosamente conseguite, consentendogli,
per l’effetto, di assicurarsi il prodotto, il profitto, il prezzo (quantomeno lo stipendio mensile di circa 8
mila Euro, percepiti per i mesi di agosto e settembre 2013) dei reati per i quali è stato rinviato a giudizio e per
i quali sono stati depositati gli atti di cui al processo n. 2/2012 REG. AVOC.,
talchè
apparrebbe pienamente integrato il paradigma di cui all’art. 379 c.p.,
consumato attraverso l’abuso di cui all’art. 323 c.p.;
che, lo stesso Tribunale che ha graziato
Rappoccio, ha poi rigettato (all. 8) la richiesta di ripristino
della misura cautelare, formalizzata dal Dott. Cafiero e dal Sost. Dott.
Stefano Musolino - apprezzabile la sua
repentina inversione a U! – (una delle tante che ha visto protagonisti
anche i vertici della Procura costretti a rimangiarsi la prima risibile
imputazione ex art. 86 D.P.R. 570/60, riemettendo l’avviso ex art. 415 bis
c.p.p. nei confronti di Rappoccio al quale, con imbarazzante sofferenza, la
Procura ha tardivamente contestato la ben più grave ipotesi di cui all’art. 87
D.P.R. 507/60 in ordine al procedimento n. 6210/10 R.G.N.R. . Ovviamente a
seguito delle intemperanze del sottoscritto) con la magra e patetica
scusa che lo stesso non era stato ancora reintegrato in Consiglio Regionale, pretendendo - in questo caso - la prova
della “pistola fumante” e dissacrando
la ratio ispiratrice delle esigenze cautelari; nonostante la sussistenza di
gravissimi indizi di colpevolezza, il concreto pericolo di inquinamento
dell’acquisizione probatoria (già opposto
dal TDL) e la certezza della condanna, attesa
l’elevata probabilità che i reati contestati siano sicuramente attribuibili
all’imputato, rendendo superflua la
prova concreta della reintegra dello stesso in Consiglio Regionale;
che, una volta deliberata dal Consiglio
Regionale la reintegra del pluri-imputato Rappoccio (art. 87 DPR 570/60; art.
640 c.p.; 314 c.p.; 416 c.p.), il
Procuratore Capo, Dott. Cafiero reiterava la richiesta (all. 9) di applicazione di misura cautelare ex art. 283 c.p.p. I co., controfirmata questa volta non soltanto
dal Dott. Musolino ma anche dal Procuratore Aggiunto Dott. Sferlazza (che aveva vergato il parere favorevole
espresso qualche giorno prima – 8.07.2013 – “non sussistendo alcuna residua
esigenza cautelare ostativa”!), accolta da un Organo Collegiale
diversamente presieduto ed integrato (all.
10);
che, però, la ragione dominante, intesa quale “ulteriore elemento di novità” (all. 10 pag. 6), per la quale il
Tribunale ricautelava Rappoccio, la si
individuava nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (all. 11) connesso al procedimento n. 2/2012 REG. AVOC., come se la
tutela dei testimoni fosse di secondaria importanza rispetto all’esigenza tesa
ad impedire (legittimamente) la
reiterazione del reato, ancorata all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. spacciato per un fatto sopravvenuto
laddove invece il deposito degli atti de quibus aveva preceduto e non seguito l’ancora oggi incomprensibile
escarcerazione;
che, conseguentemente, mal si comprende il
tentativo di difendere l’irrazionale
liberazione senza vincoli di cui ha
usufruito il Rappoccio, evocando ulteriori esigenze cautelari a seguito del
deposito degli atti di cui trattasi che lo posizionano al centro di una serie
di attività peculatorie e truffaldine connesse all’utilizzazione dei fondi del
Gruppo Consiliare nonchè alla duplicazione di documenti per ottenere più volte
il rimborso delle stesse spese;
che, tutto ciò, appare decisamente fuorviante non foss’altro perché l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. afferente
il procedimento n. 2/AVOC/2012, per come accertato, era stato già depositato in data 2.07.2013 e pubblicato
dalla stampa locale, il cui quotidiano
più diffuso ha riportato la notizia, sin dal 5.07.2013 in prima pagina, con
taglio centrale e titolo su tre colonne con richiamo interno alla pagina 21;
che, pertanto, l’intervenuto deposito dei
predetti atti era sicuramente di
dominio pubblico già prima che la Procura esprimesse parere favorevole
(8.07.2013) ed il Collegio
Giudicante procedesse all’indecente escarcerazione;
che, ex
multis, l’esponente non può fare a meno di sottolineare il comportamento ostile del Dott.
Andrea Esposito al quale è stata inoltrata in data 18.06.2012 (all. 12) una
istanza ex art. 132 bis co. I let. b – norme
di attuazione – c.p.p. tesa all’anticipazione dell’udienza del processo n.
6210/10 a carico di Rappoccio, allora a piede libero, che dal 7 giugno era
stata differita al 6.12.2012; ovvero di
ben 6 mesi sul presupposto che non vi fossero altre udienze libere;
che, invece, successivamente, lo stesso
Presidente in data 05.07.2012 differiva al 14.11.2012 il processo n. 1006/04 (nel quale l’esponente è difensore) a
carico di Iaria + altri, tutti a piede libero,
ovvero abbondantemente prima del 6.12.2012, dimostrando che vi era la disponibilità di altre
udienze precedenti rispetto a quella alla quale è stato rinviato il processo
Rappoccio;
che, con atteggiamento arrogante, la prefata
istanza di anticipazione, presentata il 18.06.2012, mai è stata decisa neanche per rigettarla (!!!);
che, anche la gestione del dibattimento in corso
ha offerto elevati spunti di tensione avendo il Dott. Esposito concesso al difensore dell’imputato
tutto ed il contrario di tutto, consentendo
allo stesso domande inammissibili, inconducenti, ininfluenti finanché
concernenti i rapporti personali dell’esponente con la stampa, giornalisti,
sull’utilizzazione dell’Aula Consiliare del Comune (?), al limite della
violazione delle guarentigie di cui agli artt. 13 e ss. della Carta
costituzionale; permettendo altresì
allo stesso difensore la ripetuta riproposizione della stessa domanda ed annichilendo qualsivoglia intervento
dell’Avv. Carmelo Malara, difensore del deducente, ritualmente costituitosi
parte civile nell’interesse del sottoscritto (all. 13 – verbale fono registrato all’udienza del 22.04.2013, ex
pluribus: da pag. 50 a 120);
che, nella specie, a sommesso e deferente avviso
dell’esponente non sembrano rispettate le
garanzie apprestate per il modello giurisdizionale e, quindi, la posizione di terzietà dei Dott.ri Esposito,
Varrecchione e Fiorentini, singolarmente e collegialmente considerati, travolti dalla scandalosa escarcerazione,
i quali sicuramente non hanno offerto un esempio da imitare sul terreno
dell’imparzialità della giurisdizione, avendo posto a base della stessa una surreale motivazione palesemente
sottratta alla realtà degli atti processuali ed alla conoscenza dei fatti.
Ragion per cui la sorprendente
restituzione in libertà di Rappoccio potrebbe essere eloquentemente sintomatica ai fini della decisione
finale del processo, il cui governo alimenta concrete perplessità; accreditando dubbi sull’equidistanza
dei giudicanti con particolare riferimento al Presidente Dott. Esposito,
autorevole co-autore di un provvedimento pregiudicante qualsiasi pur minimo
tasso di sostanziale affidabilità;
che, la grande attenzione mediatica riservata
alla singolare escarcerazione di
Rappoccio, secondo “l’id quod plerunque accidit”, può oggettivamente aver creato nello stato d’animo dei tre Giudici e
segnatamente nel Dott. Esposito una predisposizione astiosa, essendo stato il
deducente la fonte genetica dello scalpore che la stampa, sul punto, ha
sottolineato ed ancora oggi oggetto di
sarcastici commenti e valutazioni;
che, il caso de quo agitur è riconducibile alla condotta endoprocessuale del Dott. Esposito,
attesa l’inconfutabile scorrettezza, il vero e proprio abuso della funzione da
parte dello stesso e delle due lateri, finendo tutti per abdicare al ruolo di
Giudice terzo ed imparziale;
che, affiora, quindi, sempre di più la carenza
di serenità, che è essenziale garanzia di
Giustizia, poiché è abbondantemente prevedibile la rancorosa reazione da
parte di chi certamente a causa di chi scrive non ha fatto bella figura nei
confronti di chicchessia, per via di una decisione che, così come motivata (“ha chiuso la segreteria…”), non
supera la soglia minima dell’onesta intellettuale proprio perché ha concorso un
Magistrato di altissimo profilo tecnico e di grande esperienza quale è il Dott.
Esposito;
che, proprio per questo, appare ulteriormente
ingiustificabile la restituzione in libertà di Rappoccio con quelle motivazioni
che depongono per un atteggiamento certamente tutt’altro che “neutro” e per uno stato d’animo né pacato
tanto meno nitido nei confronti della sottoscritta parte civile, letteralmente
bistrattata nel corso del controesame “a
ruota libera”, consentito al difensore dell’imputato la cui restituzione
alle funzioni istituzionali ha prodotto innegabili danni al sottoscritto estromesso dal Consiglio Regionale;
che, in
quest’ottica, escludere risentimenti, livori, ruggini, animosità, ecc.,
fisiologicamente assimilabili all’inimicizia, rappresenterebbe una valutazione
macroscopicamente anomala, anche in ordine alle ragioni di convenienza che per
tutto ciò che precede avrebbero già dovuto indurre il Dott. Esposito (e non solo) a fare un elegante “passo indietro”;
che, non vi è dubbio che, in questo fibrillante
quadro, è umanamente difficile, se non impossibile, garantire un approccio
processuale “frigido pacatoque animo”,
anche sulla scorta della pregressa insofferenza del Dott. Esposito nei
confronti del sottoscritto che ne “annusa”
l’epidermica antipatia di cui si sente destinatario;
che, rebus
sic stantibus, non si possono escludere ulteriori “pregiudizi” connessi a decisioni positive o negative incorrendo,
più di quanto non si pensi, in una probabile distorsione cognitiva del giudizio che può condizionare ed orientare negativamente i su richiamati
magistrati, ormai ostaggi di una
escarcerazione che ha suscitato diffuse ilarità anche fra i non addetti ai
lavori, gravando anche a livello psicologico;
che, su tali e delicate problematiche diverse
ricerche hanno confermato che all’aumentare del livello di stress corrisponde
una riduzione della frigidità valutativa tant’è che, secondo Webster (1996), è
ormai provato che soggetti psicologicamente affaticati possano ricorrere a
“scorciatoie di pensiero” se
operano in circostanze di sofferenza psicologica, riducendo ulteriormente
l’irrinunciabile serenità di giudizio;
che, quindi, una pluricensurata decisione professionale dalle conseguenze devastanti
su più versanti, sicuramente non esclude
un sentimento di rivalsa (Dott. Esposito ed altri) nei confronti
della persona che reattivamente l’ha provocata (il sottoscritto), per ragioni di legittima difesa, stimolando spirito
di ritorsione nei confronti dello stesso, creando una situazione non certo
idilliaca che, ex adverso, può essere
vissuta come ingiusta, offensiva e perdurante nel tempo, potenzialmente idonea
a stimolare decisioni ab irato;
che, per questo motivo, il deducente rinuncerà a tutti i mandati
professionali ove sono impegnati i predetti Giudici, quale Organo giudicante (monocratico e collegiale) poiché non
ritiene sussistenti le condizioni indispensabili per sviluppare un canonico
rapporto professionale ormai alterato ed adulterato;
tanto premesso e ritenuto,
CHIEDE
che la Corte di Appello di Reggio Calabria, ove i Dott.ri Esposito, Varrecchione e Fiorentini non dovessero avvertire la sensibilità
di astenersi, per le ragioni di cui all’art. 36 lett. d ed h c.p.p., inviti i predetti Magistrati, a tenore
dell’art. 41 co. II c.p.p., a sospendere
temporaneamente ogni attività processuale, procedendo ex art. 41 co. III con il
rito di cui all’art. 127 c.p.p., assumendo
opportune informazioni, dichiarando,
sul punto, di essere sentito personalmente anche per arricchire la cornice
psico-esistenziale. La cui atmosfera a questo punto pervade tutto il processo
sempre di più contraddistinto da incertezze, lassismi, distrazioni che
puntualmente finiscono per agevolare il fin qui pluri-miracolato
Rappoccio ;
CHIEDE
altresì che le Autorità in indirizzo, nei limiti delle rispettive
competenze, dispongano immediati
accertamenti volti all’assunzione di adeguate iniziative di natura
disciplinare, verificando, quanto al
Sig. Procuratore adito ex art. 11 c.p.p., l’eventuale
consumazione dei reati prospettati, o di qualsiasi altra ipotesi riconducibile
ai fatti di cui in premessa, procedendo
alla punizione dei colpevoli, chiedendo,
infine, di essere avvisato ove dovessero intervenire richieste ex artt. 406-408
c.p.p.;
CHIEDENDO
inoltre, in via istruttoria, che il Sig. Procuratore della Repubblica di
Catanzaro attivi gli istituti di cui
agli artt. 362 e/o 377 c.p.p. per conoscere dalla Dott.ssa Annalisa Arena le
ragioni per le quali, pur essendo la stessa ormai titolare del processo e
quindi profonda conoscitrice dello stesso (per
averlo seguito in tutte le udienze dibattimentali), come mai non ha espresso il parere richiesto in ordine all’istanza ex
art. 299 c.p.p. inopinatamente accolta dal Tribunale, sostituita (?) dai Dott.ri
Sferlazza e Musolino, assenti dal processo fin dal giugno 2012, ovvero da
quando entrambi hanno subito l’avocazione dello stesso da parte della Procura
Generale.
Da un esame complessivo di questa vicenda pirandelliana emerge sempre
di più lo “sfizio” di rileggere il libro (uno dei tanti) di Oscar Wilde “L’importanza di essere onesto” il cui
sottotitolo recita: “commedia frivola per
persone serie”.
Con deferenti ossequi.
Reggio Calabria 22.09.2013
Avv. Aurelio Chizzoniti

0 Commenti