L'inserimento nella proposta di legge "nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense" dei commi 5 e 6
dell'articolo 2, che affidano all'avvocato, fatti salvi i casi
espressamente previsti dalla legge, l'esclusività dell'assistenza e
della rappresentanza nelle procedure arbitrali rituali e di
mediazione e/o altri tipi di risoluzione di controversie
stragiudiziali e' pienamente condiviso dall'ANPAR. Finalmente una
legge che si adatta bene a tutti, politici, avvocati, mediatori e
organismi di mediazione. Bene sta facendo il Parlamento a dare regole
all'avvocatura in materia stragiudiziali piuttosto che non darne. Il
sistema di risoluzione alternative di controversie extragiudiziali
voluto dall'Unione Europea e dall'Italia - dice Pecoraro presidente
dell'associazione nazionale per l'arbitrato e la conciliazione -!
offre, rispetto al processo civile, il vantaggio della rapidita' (il
che non e' poco) e della specializzazione dei mediatori e/o degli
arbitri, che possono essere scelti dalle stesse parti proprio in
relazione alla materia oggetto della lite. Con esso le parti affidano
la risoluzione della controversia insorta fra loro ed una o piu'
persone private (di solito, magistrati in pensione, avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri, revisori legali, docenti universitari, ma
anche ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.), le quali, pur
non essendo organi stabili della giurisdizione statale, riscuotono la
loro fiducia ed hanno il potere di "sentenziare".
L'istituto presuppone quindi l'esistenza di una lite per la quale le
parti in disputa non intendono rivolgersi ai giudici ordinari. La
decisione degli arbitri (il LODO) o la proposta di accordo (se il
regolamento dell'organismo di mediazione, iscritto nel registro, lo
prevede) o l'avvenuto accordo tra le parti, se adottati nel rispetto
delle forme stabilite dalla legge, sono equiparate a tutti gli effetti
ad una "SENTENZA" dei giudici togati.
Convenientissimi, dunque l sistemi extragiudiziali citati anche per
quanto riguarda le eventuali impugnazioni. Infatti, sotto tali
profili, al lodo arbitrale e' escluso il giudizio di appello sul
merito mentre sono ammesse solo delle tassative impugnazioni per
nullita' davanti alla Corte d'appello. Per la mediazione civile e
commerciale, invece, il verbale di accordo come si sa una volta
omologato e' impugnabile solo per vizi di volonta' o per violazioni
a norme imperative di legge (diciamo che fuori da queste ipotesi e'
una "sentenza" tombale).
"Purtroppo, debbo rilevare con amarezza che, in questi ultimi tempi
"sono montati in cattedra" sentenziatori non sempre preparati ed
all'altezza di dirimere controversie, se qualcosa di buono si e' fatto
in particolare nella mediazione obbligatoria lo si e' fatto quando le
parti sono state "accompagnate" da avvocati spesse volte anche
mediatori. Mi auguro - continua Pecoraro - che questo progetto di
riforma coincidera' anche con la "eliminazione dell'eccesso di
delega" rilevato dalla Corte Costituzionale in materia di
"obbligatorieta'" e che l'emanazione di un decreto legge,
possibilmente prima della pubblicazione sulla G.U. della sentenza
della Corte (fino ad allora resta obbligatoria la mediazione cosi'
come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lsg 28/2010), contenga anche
l'allargamento a tutti i diritti disponibili della "obbligatorietà"
così come più volte chiesto al Parlamento e ai Consiglio dei ministri
da parte dell'associazione ANPAR.
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