Il Tribunale di Rossano, in composizione di Giudice monocratico penale dott.ssa
Rossella Gallo, Pubblico Ministero dott.ssa Raffaella Mancini, ha ammesso all'
oblazione il cinquantatreenne S.G. , così estinguendo il reato a suo carico per
come prevede la legge in caso di pagamento della cifra dovuta per l'oblazione
per i reati che la consentono, ma lo ha condannato al pagamento delle spese
processuali sostenute dalla parte civile L.M., rappresentata e difesa dagli
avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena entrambi del Foro di Rossano per come
richiesto da quest'ultimi.
L'uomo era stato tratto a giudizio presso il locale Tribunale della Città
bizantina, perché imputato del reato di molestia e disturbo alla persona della
parte offesa, per aver effettuato una pluralità di telefonate, di cui cinque in
orario notturno, presso l'utenza telefonica della stessa, con ciò disturbando e
molestando, per petulanza la predetta parte offesa.
All'udienza dibattimentale l'imputato aveva, atteso che il reato lo
consentiva, provveduto al pagamento della somma a titolo di oblazione per far
estinguere il la sua imputazione, chiedendo il non doversi procedere per
intervenuta oblazione, tesi a cui si associava il Pubblico Ministero, mentre la
parte offesa, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe
Vena si costituiva parte civile, per essere risarcita del danno morale patito,
ed i due difensori concludevano col deposito delle note scritte ed insistendo
nella liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nell'
instaurazione del giudizio; tesi quest'ultima , accolta pienamente, dal Giudice
che condannava l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute
dalla parte civile nella misura di € 1500,00 oltre accessori di legge.
MNews.IT
www.mnews.it
Rossella Gallo, Pubblico Ministero dott.ssa Raffaella Mancini, ha ammesso all'
oblazione il cinquantatreenne S.G. , così estinguendo il reato a suo carico per
come prevede la legge in caso di pagamento della cifra dovuta per l'oblazione
per i reati che la consentono, ma lo ha condannato al pagamento delle spese
processuali sostenute dalla parte civile L.M., rappresentata e difesa dagli
avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena entrambi del Foro di Rossano per come
richiesto da quest'ultimi.
L'uomo era stato tratto a giudizio presso il locale Tribunale della Città
bizantina, perché imputato del reato di molestia e disturbo alla persona della
parte offesa, per aver effettuato una pluralità di telefonate, di cui cinque in
orario notturno, presso l'utenza telefonica della stessa, con ciò disturbando e
molestando, per petulanza la predetta parte offesa.
All'udienza dibattimentale l'imputato aveva, atteso che il reato lo
consentiva, provveduto al pagamento della somma a titolo di oblazione per far
estinguere il la sua imputazione, chiedendo il non doversi procedere per
intervenuta oblazione, tesi a cui si associava il Pubblico Ministero, mentre la
parte offesa, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe
Vena si costituiva parte civile, per essere risarcita del danno morale patito,
ed i due difensori concludevano col deposito delle note scritte ed insistendo
nella liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nell'
instaurazione del giudizio; tesi quest'ultima , accolta pienamente, dal Giudice
che condannava l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute
dalla parte civile nella misura di € 1500,00 oltre accessori di legge.
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