ILL.MO SIG. DOTT. GIOVANBATTISTA MACRI'
PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
ISTANZA EX. ART. 37 C.P.P. IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 36 CO. I C.P.P. LETT. D – H NEI CONFRONTI DEL DOTT. ANDREA ESPOSITO ED INDIVIDUALMENTE ESTENSIBILE ANCHE AI DOTT.RI LUIGI VARRECCHIONE E MATTIA FIORENTINI COMPONENTI IL TRIBUNALE COLLEGIALE ORDINARIO
ILL.MO SIG. DOTT. ANTONIO VINCENZO LOMBARDO
PROCURATORE CAPO PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
ISTANZA EX ART. 326 C.P.P. IN RELAZIONE AI MODELLI TECNICI DI CUI AGLI ARTT. 323-379 C.P. OVVERO DI QUALSIVOGLIA IPOTESI PENALMENTE RILEVANTE NELLA SPECIE EVENTUALMENTE RAVVISABILE
ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – ROMA
IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATRI COINVOLTI NELLA ESCARCERAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE RAPPOCCIO APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL'ART. 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511
ON.LE V.PRESIDENTE DEL CSM – ROMA
IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI CHE INTENDESSE ADOTTARE APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL'ART. 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511
ON.LE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – ROMA
IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI CHE INTENDESSE ADOTTARE APPARENDO LA DEVOLVENDA ANEDDOTICA SOTTRATTA ALLA PREVISIONE DELL'ART. 2 DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31.05.1946 N. 511
p.c. ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
p.c. ILL.MO SIG. AVVOCATO GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL'A.N.M. – ROMA
p.c. ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL'A.N.M. – REGGIO CALABRIA
Ad integrazione dell'esposto-denuncia del 22.09.2013, presentato in data 25 del mese andante, si produce copia della preannunciata rinuncia (all. 1) ai mandati difensivi ex ante conferitemi e pendenti innanzi Collegi presieduti dal Dott. Esposito (che non finisce mai di stupire) ribadendo un insolito quanto sospetto "affectio causae".
Infatti lo stesso Magistrato, pur non obbligato ope legis a disimpegnarsi dal processo Rappoccio, quantomeno fino alla decisione della Corte in ordine alla dedotta istanza ex artt. 36-37 c.p.p., ben avrebbe potuto rinviare il predetto processo non foss'altro perché, pur programmato per le ore 15:00 di giorno 25.09.2013, è stato "puntualmente" chiamato alle ore 21:00. Ritardo biblico ormai "normale" nei processi presieduti dal Dott. Esposito.
L'ora tarda sarebbe stata una valida e persuasiva ragione di "conveniente opportunità" per un differimento indolore che invece è sfuggita al pur esperto Magistrato. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe potuto utilizzare anche un ulteriore motivo "conveniente" per differire raffinatamente e non per ragioni tecniche il prefato processo, attesa l'assenza dell'imputato Rappoccio costretto a far ritorno a Messina per motivi connessi agli orari degli Aliscafi che non gli hanno consentito di partecipare all'udienza tardissimamente iniziata.
La determinazione "palestinese" del Presidente Esposito ha prodotto la rinnovazione degli atti escutendo un solo teste già sentito ed uno mai sentito, a fronte di oltre trenta testimonianze indicate dalle varie parti.
Detto comportamento che, pur conforme alla previsione codicistica vigente, è certamente sottratto a quelle norme non scritte la cui efficacia non è di secondaria importanza rispetto a quella di regole espressamente disciplinate. Non a caso la stampa locale, per come si evince dall'allegato n. 2, ha stigmatizzato il sorprendente furore processuale del Presidente Esposito.
Ex multis: "Nonostante la richiesta di ricusazione…il processo va avanti. Il Presidente Esposito non si è astenuto. Udienza celebrata in notturna." (Gazzetta del Sud – 26.09.2013); "Assente annunciato lo stesso Chizzoniti, che ha ricusato il Collegio con tanto di denuncia, il Presidente Andrea Esposito non ha avuto alcun problema a continuare a svolgere la normale attività istruttoria per il procedimento che vede alla sbarra l'ex Consigliere Regionale…" (L'Ora della Calabria – 26.09.2013); "Ma del trambusto – quantomeno mediatico – che le pesantissime accuse mosse da Chizzoniti hanno provocato, il Presidente Esposito non sembra curarsi" (Corriere della Calabria – 26.09.2013).
Se poi si aggiunge che il Dott. Esposito, pur informato dell'avvenuta presentazione dell'istanza de qua, attraverso il deposito di copia della stessa presso la Cancelleria del Giudice ricusando, non ha avvertito la sensibilità di informare l'Aula (all. 3), procedendo come se nulla fosse, si ha un quadro chiaro del giudicante tutt'altro che disponibile a "perdere" il prezioso processo (?).
Atteggiamento ingiustificabile, subdolo ed infido da parte di un Magistrato, nella specie, sicuramente ghiotto di utopie giuridiche sfociate nella mai giustificabile escarcerazione di Rappoccio per le oscene motivazioni di cui al gravato provvedimento ex art. 299 c.p.p. .
Il medesimo, unitamente ai Dott.ri Varrecchione e Fiorentini, prima o poi dovrà spiegare se quanto scritto "apertis verbis" dal TDL appena in data 25.02.2013, in ordine all'esigenza prioritaria di acquisire le prove testimoniali scevre da qualsivoglia condizionamento da parte di Rappoccio, fosse una chimera inseguita dal Tribunale del Riesame oppure se è stata pura follia aggirare detta imponente pronuncia che cautelava la genuinità della prova. Sul punto il Tribunale ha optato per la supponente considerazione "de minimis non curat praetor…".
In quest'ottica, l' "avanzata" del Dott. Esposito, incurante di tutto e di tutti, tonifica ulteriormente l'obbligo di astensione attesa l'innegabile coesistenza di "gravi ragioni di convenienza" tali da menomare la libertà di determinazione del Giudice, ovvero, secondo la comune coscienza, di dare luogo a fondatissimo sospetto di una sua non completa e comunque dubbia imparzialità.
La previsione di cui all'art. 36 I co. lett. h c.p.p. appare funzionale ad assorbire nel sistema positivo una norma di chiusura tesa a ricomprendere tutte quelle ipotesi (anche di natura deontologica) non analiticamente e specificatamente indicate, in funzione profilattica della garanzia di buon andamento dell'amministrazione della Giustizia.
Con deferenti ossequi.
Reggio Calabria 29.09.2013
Avv. Aurelio Chizzoniti
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 347 69 11 862
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