Alle
prime ore di stamane, al termine di una complessa attività
investigativa, personale della Squadra Mobile e del Commissariato di
Palmi (RC) hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia
cautelare in carcere nr. 6667/11 R.G.N.R.. D.D.A. nr. 6001/12 RG.
Trib, e nr. 78/12 R.O.C.C., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di
Reggio Calabria, Dott. Vincenzo PEDONE, su richiesta del Procuratore
della Repubblica Aggiunto Dott. Michele PRESTIPINO GIARRITTA e del
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni MUSARO’ della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di
CROCITTA Roberto nato a Palmi (RC) il 20.09.1971, consulente tecnico
per la difesa in alcuni dei più importanti processi instaurati,
negli ultimi anni, nei confronti di consorterie della ‘ndrangheta
calabrese.
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| Crocitta Roberto |
L’attività
d’indagine esperita da questa Squadra Mobile e dal Commissariato
distaccato di P.S. di Palmi, con il coordinamento della locale
Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti della cosca GALLICO -
al termine della quale è scaturita l’operazione di polizia
giudiziaria comunemente nota come “Operazione
Cosa Mia” - aveva
permesso di acclarare la penale responsabilità del CROCITTA Roberto,
consulente specializzato nell’ascolto e nella trascrizione di
conversazioni telefoniche ed ambientali che vanta una competenza di
lungo corso e un rapporto di collaborazione quasi ventennale con il
Tribunale di Palmi.
Dall’attività
di indagine è emerso, in modo incontestabile, che il CROCITTA, quale
consulente di parte, ha posto la sua qualificata esperienza “a
disposizione della ‘ndrangheta”
operante nel c.d. mandamento tirrenico, redigendo sistematicamente
consulenze false al chiaro fine di aiutare il “mafioso
di turno” (e
l’organizzazione nel suo complesso) ad eludere le investigazioni
dell’Autorità.
Proprio
l’esperienza maturata in tanti anni ha insegnato al CROCITTA che
spesso alcuni passaggi delle conversazioni tra presenti registrate
dalla Polizia Giudiziaria potevano non essere particolarmente chiari,
per molteplici ragioni (cattiva
qualità della microspia, cautele adottate dai conversanti, rumori di
fondo, etc.) e,
pertanto, potevano offrire lo spazio a trascrizioni aventi un
contenuto diverso rispetto a quelle eseguite dagli organi inquirenti.
Il
modus operandi
utilizzato dal CROCITTA e svelato dagli Uffici procedenti era
particolarmente raffinato ed iniziava con la “scelta”
dei passaggi della conversazione che potevano concedere qualche
spazio ad una diversa valutazione, individuando successivamente,
all’interno di quei passaggi, “le
battute-chiave” dei
dialoganti che danneggiavano, in modo particolare, la posizione
dell’indagato che risultava essere, in tutti i casi, il soggetto
che aveva conferito l’incarico.
A
quel punto il consulente operava una trascrizione diversa facendo
affidamento sul fatto che, se in futuro ne fosse stata dimostrata la
falsità, si sarebbe potuto giustificare che si trattava di
“valutazioni”, essendo ben difficile provare che il consulente
avesse trascritto dolosamente il falso.
Le
indagini svoltesi, pertanto, nel delicatissimo contesto di processi
di mafia nei quali le intercettazioni telefoniche e, soprattutto,
ambientali costituiscono da tempo uno dei principali strumenti
investigativi hanno permesso di documentare che per la ‘ndrangheta
aveva assunto notevole importanza il poter fare affidamento su un
soggetto di riconosciuta competenza e accreditato all’interno del
Tribunale di Palmi, quale CROCITTA Roberto, il quale per poche
centinaia di euro era disposto a redigere relazioni di consulenza
nelle quali attestare falsamente che la trascrizione della P.G. era
inesatta.
Tale
assunto è comprovato dall’analisi delle consulenze effettuate dal
CROCITTA in un arco temporale di circa cinque mesi e redatte
nell’interesse di soggetti appartenenti a tre fra le più temibili
cosche dell’articolazione territoriale della ‘ndrangheta operante
nel mandamento tirrenico: i GALLICO (consulenza
redatta nell’interesse dell’indagato DINARO Antonio),
i PESCE (consulenza
redatta nell’interesse dell’indagato PESCE Francesco, cl. 87)
ed i BELLOCCO (consulenza
redatta nell’interesse dell’indagato BELLOCCO Domenico, cl. 87).
Le
tre consulenze presentano varie analogie poiché i soggetti
nell’interesse dei quali venivano redatte (DINARO
Antonio, PESCE Francesco cl. 87, BELLOCCO Domenico, cl. 87)
erano tutti detenuti in forza di provvedimenti che si fondavano sulle
conversazioni oggetto di consulenza ed, inoltre, le trascrizioni del
CROCITTA erano oggettivamente false ovvero non conformi alle
rispettive “tracce
audio” oggetto di
incarico e, comunque, riguardavano passaggi di fondamentale
importanza, nell’interesse dell’indagato, quali elementi
individualizzanti univoci a carico dello stesso e del suo inserimento
nella cosca mafiosa.
Pertanto
il locale G.i.p., su richiesta della Direzione Distrettuale
Antimafia, che ha accolto integralmente le investigazioni di questa
Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Palmi, ha contestato al
consulente tecnico CROCITTA le seguenti imputazioni:
L'intervista al Procuratore Capo, Ottavio Sferlazza
- artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di DINARO Antonio - soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 25.05.10 (c.d. operazione “Cosa Mia”), per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Palmi e territori limitrofi, nota come cosca GALLICO - , aiutava il DINARO ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che nel corso del colloquio fra i fratelli OTTINA’ Rocco Giovanni e OTTINA’ Francesco, registrato presso la casa circondariale di Carinola in data 16.01.07, veniva pronunciata la frase “Rocco Giovanni dice di aver mandato un messaggio a Rocco tramite Totò di Palmi” e non quella, riportata nella citata o.c.c., “Rocco Giovanni dice di aver mandato un messaggio a Rocco tramite Totò DINARO”.
Relazione
tecnica che veniva allegata ad un’istanza di scarcerazione
presentata dalla difesa del DINARO al G.i.p. presso il Tribunale di
Reggio Calabria in data 9.11.10.
Con
l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., in
quanto all’epoca dei fatti DINARO Antonio era indagato anche per il
delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p.
Con
l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire
l’attività dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta,
nella sua articolazione territoriale operante in Palmi e comuni
limitrofi nota come “cosca GALLICO”.
Accertato
in Reggio Calabria il
9.11.10
- artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di BELLOCCO Domenico, cl. 87 - soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 14.09.10 (c.d. operazione “il Crimine”) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Rosarno e comuni limitrofi, nota come c.d. “Società di Rosarno” -, aiutava il BELLOCCO ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che, nel corso della conversazione tra presenti captata in data 8.08.09 all’interno dell’autovettura Opel Astra tg AN790DG (R.I.T. 1133/09 progr. nr. 838), MARASCO Michele, alla domanda di OPPEDISANO Domenico (“Michele BELLOCCO?”), avesse risposto semplicemente “e…”, omettendo di riportare una parte della risposta, precisamente la parola “BELLOCCO”.
Relazione tecnica che veniva
allegata ad una memoria presentata dalla difesa del BELLOCCO davanti
al Tribunale della Libertà nel corso dell’udienza del 10.11.10.
Con l’aggravante di cui al
secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti
BELLOCCO Domenico, cl. 87, era indagato per il delitto p. e p.
dall’art. 416 bis c.p..
Con l’aggravante di aver
commesso il fatto al fine di favorire l’attività della
associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua
articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi
nota come “Società di Rosarno”, all’interno della quale
operava la cosca BELLOCCO.
Accertato in Reggio Calabria
il 10.11.10
- artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di PESCE Francesco, cl. 87, - soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 21.05.10 (c.d. operazione “All Inside”) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Rosarno e comuni limitrofi, nota come “cosca PESCE”-, aiutava il PESCE ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che nel corso del colloquio fra il detenuto PESCE Francesco, cl. 84, ed i familiari (fra i quali vi era PESCE Francesco, cl. 87), registrato presso la casa circondariale di Palmi in data 10.11.06, PESCE Francesco, cl. 87, aveva pronunciato la frase “li prendevano tutti e due in una volta…” (in luogo di quella riportata nell’o.c.c. del 21.05.10: “li prendevamo tutti e due in una volta…”) e omettendo di riportare i nomi di “Vincenzo e Ciccio”, pronunciati da PESCE Francesco, cl. 87, per indicare ASCONE Vincenzo e ASCONE Francesco, in particolare scrivendo “incomprensibile” invece di “Vincenzo e Ciccio”.
Relazione tecnica che veniva
allegata ad una memoria presentata dalla difesa del PESCE davanti al
Tribunale della Libertà nel corso dell’udienza del 11.06.10.
Con l’aggravante di cui al
secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti
PESCE Francesco, cl. 87, era indagato anche per il delitto p. e p.
dall’art. 416 bis c.p.
Con l’aggravante di aver
commesso il fatto al fine di favorire l’attività dell’associazione
mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione
territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi nota come “cosca
PESCE”.
Accertato in Reggio Calabria
il 11.06.10
L’arrestato,
al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la
casa circondariale di Palmi (RC) a disposizione dell’Autorità
giudiziaria.
Reggio
Calabria, 8 gennaio 2013

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