Il modo e i tempi con cui questo bando è stato pubblicato, bando che tra l’altro è volto ad individuare anche programmi pilota e sperimentali per l’autonomia e integrazione delle fasce deboli, non costituisce di certo un inno alla trasparenza e al diritto di accesso.
Già la legge n. 3 del gennaio 2009, per prevenire analoghi comportamenti in riferimento all’attivazione di risorse finanziarie derivanti dalla programmazione unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS, e comunitari, fondi strutturali stabiliva che la decorrenza dei termini fosse sospesa di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
Si applichi allora in via analogica al bando in questione, che impegna trasferimenti statali, quanto prescritto dalla legge 3. E’ una scelta di buon senso avvalorata dalla complessità necessaria ad elaborare le domande che se non fatta potrebbe rappresentare un grave danno specie per tutti quei Comuni che dispongono di beni confiscati e la cui ristrutturazione è necessaria a renderli fruibili per le tante emergenze sociali.

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