SCUOLA – Precari, siamo alla resa dei conti: per l’Avvocato generale
della Corte di giustizia UE assegnare più di 100mile supplenze l’anno su posti
liberi è inaccettabile
Maciej Szpunar: “non può essere considerata come giustificata da ragioni
obiettive”. Prende largo la tesi sull’incoerenza tra l’abuso di precariato
nelle scuole italiane rispetto alla clausola 5 della Direttiva UE 1999/70 che
impone agli stati membri l’adozione di misure preventive e sanzionatorie. L’ultima
parola spetta alla Corte, che si esprimerà in autunno, ma per oltre 100mila
supplenti italiani si aprono le porte dell’assunzione.
Secondo Sergio Galleano, uno dei legali che tutela i ricorrenti Anief a
Lussemburgo, “il tono delle conclusioni depositate non sembra
lasciare molto spazio ad una soluzione diversa”.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir): crescono le nostre speranze per un
epilogo a favore di migliaia di lavoratori della scuola che hanno creduto nella
tutela del sindacati. Perché in caso di esito favorevole, Italia i giudici del
lavoro non potranno che darne esecuzione. E lo Stato non potrà fare altro che stabilizzare
in fretta 100mila docenti e 25mila Ata che operano su posti vacanti: altrimenti
riceverebbe multe salatissime, anche di miliardi di euro, da mettere in carico
alla collettività.
La consuetudine tutta italiana di reclutare il 15 e
il 20 per cento del personale scolastico attraverso supplenze annuali, anche in
presenza di posti vacanti utili alle immissioni in ruolo, lasciando centinaia
di migliaia precari abilitati alla professione in perenne lista di attesa, “non
può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive”: a sostenerlo è
l’Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Maciej
Szpunar, che poche ore fa ha depositato le sue conclusioni nel procedimento Mascolo C-22/13 ed altri, avviato a seguito delle
quattro ordinanze di rimessione del Tribunale di Napoli nel gennaio 2013 e
dell’ordinanza della Corte costituzionale 207/2013 del luglio 2013 aventi come
oggetto la valutazione di compatibilità della disciplina di reclutamento italiano
del personale del settore scolastico con la normativa europea.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale ha
ammesso in modo inequivocabile l’incoerenza tra l’abuso di precariato nelle
scuole italiane rispetto, in particolare, alla clausola n. 5 della Direttiva UE
1999/70 che impone agli stati membri l’adozione di misure preventive e
sanzionatorie proprio per evitare la reiterazione abusiva dei contratti a
termine.
L’Anief, come si ricorderà, dopo essersi rivolta, prima organizzazione sindacale, ad inizio2010, alla Corte europea, aveva patrocinato dinanzi
alla Corte costituzionale uno di questi procedimenti, con gli avvocati Vincenzo
De Michele e Sergio Galleano, insistendo per la rimessione pregiudiziale
proprio alla Corte europea, evidenziando come la disciplina del reclutamento
del personale docente ed Ata della scuola fosse palesemente contraria alla
direttiva UE: una procedura che dal 1999 ad oggi ha consentito, attraverso la reiterazione
dei contratti a termine, la formazione di un precariato che ha ormai raggiunto
livelli del tutto inaccettabili per un paese moderno europeo.
L’udienza, alla quale ha presenziato anche l’Anief,
si è tenuta lo scorso 27 marzo. In quell’occasione il relatore non si pronunciò: insieme ai giudici,
ascoltò le parti costituite e il procuratore generale. Per poi riservarsi di
comunicare la data di pubblicazioni delle argomentazioni in materia da parte
della stessa Corte. A distanza di oltre 100 giorni da quell’udienza, oggi
l’Avvocato generale si è espresso in modo perentorio: al punto 73, in
particolare, osserva come “sebbene tale assunzione di personale supplente sia
in via di principio temporanea, il fatto che non sia stato fissato alcun
termine preciso per l’espletamento dei concorsi per l’assunzione di personale
di ruolo genererebbe un’incertezza totale quanto al momento di svolgimento di
tali concorsi”.
Secondo Maciej Szpunar, quindi (punto 74), “la
normativa oggetto dei procedimenti principali consente l’utilizzo di contratti
a tempo determinato al fine di sopperire «stabilmente ad esigenze permanenti»
del settore scolastico, utilizzo che è censurabile e che dovrebbe essere
impedito attraverso l’adozione di una o più delle misure restrittive previste
dalla clausola 5 dell’accordo quadro”.
L’avvocato generale conclude chiedendo che la Corte europea affermi come la
disciplina italiana del reclutamento del personale scolastico “non può essere
considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5,
punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato”. Ovviamente, come di rito, rimette ad giudice nazionale
di trarre le conclusioni conseguenti per la decisione delle singole cause.
“Al parere dell’avvocato generale – spiega Sergio Galleano, il
legale che tutela in questa causa i lavoratori che si sono rivolti all’Anief - seguirà
la sentenza della Corte, probabilmente in autunno. Ma il tono delle conclusioni
depositate non sembra lasciare molto spazio ad una soluzione diversa da quella
consigliata dall’avvocato Szpunar”.
Anche l’Anief, che ha già ottenuto presso diversi
tribunali del lavoro sentenze positive in primo grado in tema di
stabilizzazione e/o risarcimenti danni, reputa la posizione dell’avvocato
generale davvero incoraggiante: “anche se
l’ultima parola spetterà alla Corte Giustizia europea – spiega Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – questa presa di posizione netta fa crescere
le nostre speranze per un epilogo del ricorso favorevole a migliaia di
lavoratori della scuola che hanno creduto nell’operato dell’Anief”.
Per i circa 125mila dei 140mila precari annuali
della scuola italiana, che hanno superato le procedure per accedere al ruolo, con
almeno 36 mesi di servizio svolti, una pronuncia positiva della Corte europea aprirebbe
le porte dell’assunzione: i giudici italiani del lavoro, chiamati ed esaminare cause
di questo genere, non potranno infatti che esprimersi per l’assunzione a tempo
indeterminato dei supplenti. Adottando l’art.5, comma 4-bis del decreto
legislativo n.368 del 2001. E non le norme successive approvate “abilmente” dal
legislatore nazionale per aggirare la sua adozione. Sulla impossibilità
di opposizione dei giudici del lavoro rispetto ad una sentenza emessa a
Lussemburgo, si è espressa già chiaramente la Commissione Europea: quanto
stabilito dalla Corte UE ha prevalenza e non può essere disapplicato.
Di conseguenza, secondo Pacifico “sulla questione precariato, per il Governo e
il Miur siamo orami alla resa dei conti: negli stessi giorni in cui alcuni
rappresentanti del Governo ammettono la volontà dieliminare le graduatorie d’istituto, con i quasi 500mila supplenti che vi sono dentro, e nelle stesse ore in
cui il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan prefigura un “contrattounico con forme di tutela progressiva” e da Viale Trastevere non giungono risposte alla richiesta dell’Anief di immetterein ruolo 100mila docenti e 25mila Ata precari, dall’Europa arrivano indicazioni
sempre più cogenti per portare alla loro assunzione tramite il tribunale”.
“E lo Stato
italiano non potrà che darne seguito: qualora continui a lasciare al palo così
tanti precari della scuola pubblica, incorrerebbe in sanzioni salatissime. Che
potrebbero raggiungere miliardi di euro. Il cui pagamento andrebbero tra
l’altro a carico dell’erario e - conclude Pacifico - dei cittadini onesti che
pagano le tasse”.
Per approfondimenti:
18 luglio 2014

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