Chiarire la inapplicabilita' della Tari ai casi di inutilizzazione dell'immobile.
Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici :
« Assistiamo ad un progressivo irrigidimento degli obblighi fiscali del proprietario locatore, anche in materia di tassazione per il servizio rifiuti:
La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui è a carico
dei soggetti "utilizzatori" di beni immobili, fruitori dei servizi comunali.
Tuttavia il presupposto della TARI (comma 434 dell'emendamento alla legge di stabilita' approvato dal Senato ) è tout court il "possesso" o la "detenzione" di locali o di aree scoperte
(non pertinenziali) "suscettibili" di produrre rifiuti urbani.
In caso di piu' possessori o piu' detentori ciascuno risponde in solido.
Rispetto alla TARSU (il cui presupposto era "l'occupazione o la detenzione" di locali o di aree) e alla
TARES (il cui presupposto era invece il "possesso, l'occupazione o la detenzione"), la disciplina della TARI non
prevede in modo chiaro (come avveniva invece per la TARSU) alcuna condizione di alleggerimento dell'onere tributario per la inutilizzazione dei locali nel corso dell'anno o per la mancata produzione dei rifiuti, per l' unita' immobiliare non utilizzata.
Pensiamo allo sfitto incolpevole ed ai casi di insolvenza del conduttore.
Peraltro, a rendere più chiaro il concetto secondo cui i proprietari potrebbero trovarsi in qualche modo chiamati a sostenere anche questo nuovo balzello,
v'è il comma 436 dell'emendamento; il quale dispone espressamente che in caso di detenzione temporanea di durata non
superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
E' dunque necessario chiarire normativamente questo aspetto del tributo.»
Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici :
« Assistiamo ad un progressivo irrigidimento degli obblighi fiscali del proprietario locatore, anche in materia di tassazione per il servizio rifiuti:
La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui è a carico
dei soggetti "utilizzatori" di beni immobili, fruitori dei servizi comunali.
Tuttavia il presupposto della TARI (comma 434 dell'emendamento alla legge di stabilita' approvato dal Senato ) è tout court il "possesso" o la "detenzione" di locali o di aree scoperte
(non pertinenziali) "suscettibili" di produrre rifiuti urbani.
In caso di piu' possessori o piu' detentori ciascuno risponde in solido.
Rispetto alla TARSU (il cui presupposto era "l'occupazione o la detenzione" di locali o di aree) e alla
TARES (il cui presupposto era invece il "possesso, l'occupazione o la detenzione"), la disciplina della TARI non
prevede in modo chiaro (come avveniva invece per la TARSU) alcuna condizione di alleggerimento dell'onere tributario per la inutilizzazione dei locali nel corso dell'anno o per la mancata produzione dei rifiuti, per l' unita' immobiliare non utilizzata.
Pensiamo allo sfitto incolpevole ed ai casi di insolvenza del conduttore.
Peraltro, a rendere più chiaro il concetto secondo cui i proprietari potrebbero trovarsi in qualche modo chiamati a sostenere anche questo nuovo balzello,
v'è il comma 436 dell'emendamento; il quale dispone espressamente che in caso di detenzione temporanea di durata non
superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
E' dunque necessario chiarire normativamente questo aspetto del tributo.»
Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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