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Presentazione del ricorso avverso la costruzione della centrale Termoelettrica a carbone di Saline Joniche

 Saline Joniche - Montebello Jonico (Reggio Calabria) 25 maggio 2013 - Si è tenuta nel pomeriggio del 25 giugno 2013 presso il salone parrocchiale del “SS. Salvatore” di Saline Joniche, la conferenza stampa, nel corso della quale, il Coordinamento Associazioni Area Grecanica- No Carbone, ha presentato il ricorso, depositato il 19 giugno 2013 presso il T.A.R. del Lazio, avverso il DPCM 15 giugno 2012, il DM del ministero dell’ambiente del 5 aprile 2013 ed ogni atto presupposto e consequenziale, compreso il parere n°559 del 2010, redatto dalla commissione tecnica di verifica d’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente.
Nel corso della partecipata conferenza stampa i rappresentanti delle associazioni aderenti al Coordinamento, hanno esposto le ragioni del ricorso, soffermandosi in particolare sui profili di illegittimità degli atti impugnati.

La conferenza stampa ha preso avvio con la breve introduzione di Noemi Evoli, che ha elencato le associazioni firmatarie (Pro Pentedattilo, Nemesis, Mondoverde Club, Cai Reggio Calabria - Sezione Aspromonte, Eureka, Italia Nostra,  I Fossatesi nel Mondo), specificando che si tratta solo di una parte di quelle aderenti, titolate ad agire per opportunità procedurale. La Evoli, inoltre, ha evidenziato il ruolo di rappresentanza svolto dalle associazioni firmatarie che hanno dato voce alla volontà del territorio. Quest’ultimo, infatti, ha partecipato direttamente alla presentazione del ricorso sostenendone i costi attraverso i contributi volontari di migliaia di cittadini.
E’ toccato poi a Francesca Panuccio il compito di illustrare nello specifico i profili giuridici del ricorso, firmato congiuntamente dal prof. Avv. Vittorio Angiolini, dall’Avv. Loris Nisi e dall’avv. Stefania Polimeni.  Sono stati esposti nello specifico i profili di illegittimità degli atti componenti la procedura attuata dai Ministeri competenti.
Infine, è stato dato atto della volontà di sollecitare l’impegno sul tema dei neo commissari del Comune di Montebello Jonico e, a livello nazionale, del neo ministro all’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, che il coordinamento provvederà al più presto ad invitare nell’area grecanica.

Come previsto a termine della conferenza stampa è stata data la parola ai giornalisti presenti, il cui diritto di cronaca, purtroppo, è stato limitato dagli interventi non previsti di alcuni esponenti favorevoli alla costruzione della centrale, che hanno approfittato dell’occasione pubblica per avanzare nei confronti dei rappresentanti seduti al tavolo sterili provocazioni dai toni minacciosi ed oltremodo ingiuriosi. Purtroppo la natura dell’occasione, lo si ricorda, una conferenza stampa dedicata ai giornalisti ed agli organi di informazione, non consentiva ai rappresentanti, di rispondere adeguatamente alle provocazioni subite.

Il coordinamento delle Associazioni dell’Area Grecanica coglie l’occasione per ribadire la propria chiara intenzione di proseguire con fermezza nel cammino di contrasto territoriale e culturale alla costruzione della Centrale a Carbone di Saline Joniche da parte della SEI REPOWER, applicando come di consueto i  metodi democratici e gli strumenti di dialogo civile che da sempre lo contraddistinguono.
Coordinamento Associazioni Area Grecanica


SUNTO DEL RICORSO

Ripercorriamo le tappe più importanti dell’iter burocratico che ci hanno portato fin qui, un iter lunghissimo ed estenuante. Non porremo l’accento sulle motivazioni che riguardano la difesa dell’ambiente, la salvaguardia del territorio, dei prodotti di eccellenza, delle realtà economiche esistenti che rispettano la natura stessa di questa terra, sebbene siano stati essi a guidare e far nascere la nostra resistenza, ma porremo l’accento sui vizi di legittimità e di merito che hanno caratterizzato i vari atti posti in essere dall’amministrazione centrale.
Il 19 giugno 2008 , la S.E.I. S.p.A.  presenta al Ministero dello Sviluppo Economico una domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto di centrale termoelettrica alimentata a carbone,  di 1320 MWe, localizzata in Saline Joniche del Comune di Montebello Jonico .
Inizia un iter procedurale travagliato, nel corso ed all’esito viene neutralizzato il dissenso che la Regione Calabria, i numerosi enti territoriali,  le associazioni operanti sul territorio e lo stesso Ministero dei Beni Culturali  esprimono nei confronti della realizzazione della centrale a carbone, e annesso elettrodotto di oltre 100 km, in ragione dei danni al territorio, all’impianto produttivo, archeologico, culturale e sociale dell’area grecanica.
Il 17 settembre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico  convoca una conferenza dei servizi, invitando i Ministeri competenti  e gli enti locali interessati. Il rappresentante della Regione Calabria presenta  un documento sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, dal Presidente della provincia di Reggio Calabria e dai Sindaci di Reggio Calabria, Montebello Jonico (comune dove dovrebbe realizzarsi l'insediamento industriale), Motta San Giovanni, Bagaladi, San Lorenzo e Condofuri per  ribadire la loro contrarietà alla costruzione della centrale.  Il Presidente della C. d s. chiede alla regione Calabria di formalizzare il dissenso 
Il 6 ottobre 2008[1]con delibera la Regione Calabria formalizza il dissenso facendo riferimento l Piano Energetico Regionale, che esclude espressamente la realizzazione, sul proprio territorio, di centrali termoelettriche alimentate a carbone e lo fa ben prima dell’entrata in vigore della nuova normativa l. 99/2009 che il Ministero ritiene di poter applicare in relazione alle modalità di redazione del parere regionale di diniego dell’intesa.
La conferenza dei servizi, e con essa il procedimento autorizzatorio ex dl 7/2002, si sarebbe dovuta ritenere conclusa  già in questo momento, poiché, a seguito del diniego della Regione Calabria, il responsabile del procedimento non avrebbe potuto che dichiarare l’impossibilità del rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla SEI.
Inspiegabilmente il Ministero dello Sviluppo Economico, ricevuta la delibera della Regione Calabria,  avvia presso il Ministero dell’Ambiente il sub procedimento della VIA che, qualunque fosse stato l’esito non avrebbe potuto (o dovuto) cambiare la determinazione finale, stante la denegata intesa già espressa dalla Regione Calabria. Infatti, in esito ai lavori della commissione tecnica, il procedimento VIA avrebbe dovuto concludersi con un atto emesso di concerto tra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali, d’intesa con la Regione Calabria interessata.
Il 23.09.08 si avviano i lavori della  commissione tecnica per la VIA, che si sarebbero dovuti concludere entro il termine di sei mesi dall’attivazione.
 il 21.10.10 i lavori, che mai sarebbero dovuti iniziare, si concludono con esito favorevole, con 59 prescrizioni, per la società proponente.
Il 15.06.12 tale verbale viene reso pubblico in quanto allegato  all’impugnato DPCM 15 giugno 2012. In quel verbale si fa passare, in secondo piano, il parere contrario reso dal Ministero dei Beni Culturali,  si afferma contraddittoriamente che la Regione Calabria, non avrebbe espresso formalmente il proprio parere nella procedura ma solo il proprio orientamento negativo, salvo poi tornare e le si nega una qualsiasi forma di partecipazione alla decisione sull’autorizzazione in materia di energia che la Costituzione le ha assegnato alla stessa.
Il15 giugno 2012 , il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla SEI S.p.A. e relative opere connesse (in particolare un elettrodotto di oltre 100 km.), a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e disposizioni contenute negli allegati. Tale decreto  viene  successivamente  trasmesso alla Corte dei Conti al fine dell’esercizio del controllo preventivo di legittimità imposto sugli atti del Governo  con richiesta di registrazione
Il DPCM è il tentativo con cui il Ministro dell’Ambiente richiede  al Presidente del Consiglio dei Ministri, in virtù del suo potere di indirizzo,  di risolvere il conflitto con il Ministro dei Beni Culturali (che per ben due volte ha dato parere contrario al rilascio dell’autorizzazione in ragione anche dei vincoli archeologici insistenti sulla zona dove dovrebbe essere costruita la centrale a carbone nonché delle opere connesse), e non quale atto amministrativo; da ciò discenderebbe la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ma tutto risulta irrilevante visto che i decreto è stato inviato alla Corte spontaneamente ed il visto negato.
19 settembre 2012 la Corte dei Conti  “restituisce  il provvedimento non registrato”, con richiesta di documentazione e di numerosi chiarimenti strutturati in 8 punti in cui, sostanzialmente, il Giudice contabile solleva dubbi di legittimità in relazione a numerosi parametri sia costituzionali che legali ed esprime rilievi tra cui spicca la mancata, indispensabile e determinante intesa con la Regione Calabria e contesta   la procedura "unica" seguita dalla Commissione VIA nell'esprimere  contestualmente sia per l'impianto della Centrale a carbone e per l'elettrodotto da costruire che invece, asserisce la Corte, "sono regolati da normativa diversa" e andrebbero trattati in modo autonomo. Ergo: l'elettrodotto necessitava di parere VIA a parte.
Il controllo di legittimità non è stato concluso.
Infine, sempre in relazione all’efficacia del DPCM , non essendo atto amministrativo doveva essere assolto l’obbligo di  pubblicazione dell’atto nelle forme di legge, nelle forme ordinarie e non per estratto, a cura del privato “proponente”, nella sezione II della G.U. dedicata agli avvisi, come invece accaduto.
SIAMO AL PARADOSSO  A seguito dei ricorsi presentati da alcune associazioni l’Avvocatura dello Stato, in difesa della Presidenza del Consiglio e dei ministeri interessati si costituisce eccependo l’inammissibilità del ricorso proprio sul presupposto della mancata registrazione dell’atto presso la Corte dei Conti e, quindi, della mancanza di validità ed efficacia dell’atto. Quindi  l’avvenuta  pubblicazione sulla G.U.  costituisce una  clamorosa  e disperata "forzatura autoritaria" del tutto inefficace.

 Il decreto n. 115 del 5 aprile 2013  tenta di aggirare l’ostacolo rappresentato dalla sospensione della procedura di registrazione del DPCM .
 Tale decreto, simile al DPCM, è  da interpretarsi non quale atto amministrativo di valutazione della “compatibilità ambientale e autorizzazione al successivo esercizio (…)” della centrale e opere connesse, ma quale atto di indirizzo politico, volto a superare il contrasto tra i competenti Ministeri, e come tale insuscettibile di essere sottoposto alla procedura di registrazione presso la Corte dei Conti .
Dal dispositivo del decreto del 5 aprile 2013, che viene impugnato, emerge:
- che il Ministero dell’Ambiente  intenderebbe sia concludere il sub procedimento di VIA, sia autorizzare l’esercizio della Centrale, concludendo dunque l’intero procedimento attivato dalla proponente società SEI con la propria domanda presentata al Ministero dello Sviluppo Economico;
- che, senza alcuna distinzione, tale provvedimento si riferisce sia alla realizzazione dell’impianto (Centrale a carbone) sia delle “opere connesse”, e cioè alla realizzazione dei 100 km di elettrodotto.
Il ricorso si basa su sette articolati motivi di censura del procedimento e dei provvedimenti sopra indicati, fondati principalmente
1-       sull’illegittimo superamento del parere negativo ripetutamente espresso dal Ministero dei Beni Culturali, sulla violazione delle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico (quanto all’autorizzazione all’esercizio della centrale). La VIA deve essere atto di concerto tra i due ministeri e non può essere superato da nessun intervento sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  a meno di sostenere che l’art. 5 comma 2 lett c bis della l. 400\88 consenta una deroga alle normative vigenti, peraltro a copertura costituzionale.
Come rilevato dal Consiglio di Stato, se manca l’intesa o il concerto con l’altro organo, l’atto non viene ad esistere. D’altra parte, qualora sia espressamente negato il concerto, il procedimento deve concludersi obbligatoriamente con atto negativo. 
2-      sulla mancanza assoluta di intesa con la Regione Calabria che non è stato motivato.
  Come scrive la Consulta, “appare evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento ... a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc”,
3-.  Analoghe considerazioni devono svolgersi per la radicale nullità dei provvedimenti impugnati per violazione delle competenze della Regione Calabria garantite ai sensi dell’art. 117 comma 3 della Costituzione “in una materia  assegnata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, qual è quella della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (c. Cost. sent. 6/2004).
E’ peraltro sintomatica di ulteriore illegittimità la circostanza che nemmeno vengano menzionati i pareri contrari degli altri enti locali quali i comuni e la Provincia.
3-      sulla violazione di numerose norme di legge che regolano il procedimento di concessione della VIA e dell’AIA, sulla violazione del dlgs 162/2011 “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio”.
Gli atti impugnati violano pertanto il secondo comma dell’art. 95 della Costituzione per aver invaso le competenze del Ministero dei Beni Culturali, e ciò per la violazione e falsa applicazione dei poteri di indirizzo previsti per il Presidente del Consiglio dei Ministri dal comma 1 dello stesso articolo, dunque con eccesso e sviamento di potere
L’iter procedimentale  avrebbe dovuto essere il seguente: avvio della procedura per l’autorizzazione all’esercizio della centrale termoelettrica presso il MISE, acquisizione dell’autorizzazione ambientale in forza del  sub procedimento VIA VAS e, all’esito positivo della detta autorizzazione ambientale, conclusione dell’iter procedimentale con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione all’esercizio.
Ma acquisita la delibera della Giunta Regionale, il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto prendere atto della mancata intesa e, stante la natura di intesa “forte” e, quindi, imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione unica  e avrebbe dovuto emettere un provvedimento negativo nei confronti della richiesta della SEI SpA.
Mancando il potere al Ministero dell’Ambiente nessuna richiesta poteva essere avanzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pertanto, il DPCM da questo emesso è da considerare radicalmente illegittimo, così come il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente quale atto conseguente, in quanto emesso nell’esercizio del potere sostitutivo in una fattispecie nella quale il richiedente non aveva il potere di decidere.
4-      Inoltre  l’intera procedura posta in essere dal Ministero dell’Ambiente  ha anche violato l’art. 1 l. 241/90, poiché contrastano con il principio di economicità dell’azione amministrativa in quanto  ogni atto successivo alla notifica della delibera della Giunta regionale non può che considerarsi inutiliter datum, non potendo il procedimento che avere esito negativo.
5-      Violazione e falsa applicazione del dlgs 162/2011  in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio e   direttiva “pacchetto clima e energia 20 – 20 – 20”, predisposto per dare attuazione agli impegni presi con l’accordo di Kyoto (ratificato anche dall’Italia con l. 120/2002) che prevede l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico entro il 2020.
La Regione Calabria, in esercizio delle proprie competenze e discrezionalità in materia, sta perseguendo con coerenza la propria strategia energetica tesa alla riduzione di immissioni di gas serra anche attraverso la promozione di forme di energia pulita, in particolare ottenuta da fonti rinnovabili. Di tale strategia è dato ampiamente conto nel parere negativo espresso dalla Regione Calabria nonché con la già citata delibera 98/2005 con cui dispone il divieto di creazione di ulteriori centrali a carbone sul proprio territorio rispetto alle 5 centrali termoelettriche già esistenti.
La stessa società proponente SEI, fin dalla prima stesura del progetto, dichiara di attribuire estrema importanza alla tematica dell’inquinamento ambientale e, in primo luogo,  alla compatibilità del progetto con gli obiettivi e le disposizioni europee in tema di riduzione di gas serra. Tali dichiarazioni di principio stentano però a trovare un concreto riscontro  a livello progettuale.
Come riporta il parere 559 della Commissione Tecnica Via-Vas (pp. 26 e ss), originariamente il progetto prevedeva la realizzazione della centrale con obiettivo di abbattere le emissioni di  CO2 dell’85%, obiettivo che dalla stessa proponente è stato poi smentito perché “difficilmente realizzabile con l’attuale tecnologia”. La società ha poi definitivamente optato per predisporre la centrale per la tecnologia CSS, che consentirebbe (secondo le non documentate asserzioni della SEI) un futuro recupero e stoccaggio dell’anidride carbonica. Si legge nel parere della Commissione VIA-VAS: “in relazione alla criticità e in considerazione della rilevanza delle tematiche connesse con le emissioni che  il proponente ha considerato solamente impianti predisposti per la futura cattura della CO2, nonché opzioni disponibili per quanto concerne la “cattura” e il successivo confinamento della CO2. Tale soluzione viene considerata come ipotesi “base”, in quanto il confinamento/stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta dalla combustione di fonti fossili (carbon capture and storage o CSS) è considerato dall’Unione europea opzione indispensabile  – quantomeno nel lungo periodo – per il successo delle politiche di mitigazione del cambiamento climatico (p. 28)”. Tutto ciò, però, nella piena consapevolezza dell’attuale mancanza di una “tecnologia sperimentata dal punto di vista tecnologico”, che porta la Commissione a dover contraddittoriamente ammettere che “allo stato attuale non è stato approntato uno studio di dettaglio sull’implementazione del sistema di cattura e stoccaggio relativamente all’impianto”.
Tale progetto“pro futuro” non potrà mai essere realizzato. Quanto proposto dalla SEI, e assentito dal Ministero, è irrealizzabile perché vietato espressamente dalla legge e, vietato dalla legge, perché pericoloso, senza deroga alcuna.
Infatti, il decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, dice che “Sono esclusi dallo stoccaggio di CO2 i Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Non solo il comune di Montebello Jonico è in piena zona sismica 1, ma lo sono tutti i comuni limitrofi interessati dalle opere di collegamento e, più in generale, come emerge dalla pianta della protezione civile, elaborata sulla base del DPCM 3274/2003, quasi tutta la Regione Calabria, come peraltro noto.
Ciò considerato, non si può non notare come del tutto assente sia una concreta progettualità, e una conseguente totale indeterminatezza, in relazione alle effettive quantità di CO2 che la Centrale di Saline Joniche è destinata a immettere nell’atmosfera, anche in considerazione della non irrilevante circostanza che la presunta entrata in esercizio dell’impianto avverrebbe proprio a ridosso del 2020, termine entro il quale l’Italia è impegnata a conseguire i risultati previsti dalle direttive europee (peraltro recepite nel nostro ordinamento) in tema di immissioni di gas serra, nel rispetto degli obblighi comunitari e del principio di leale cooperazione. Il decreto del Ministero dell’Ambiente, accontentandosi delle evasive precisazioni della Proponente in tema di immissioni di gas serra, rinvia ogni concreta valutazione a dopo che l’opera sarà realizzata e 90 giorni prima dell’entrata in esercizio. Si legge infatti (p. 8 del decreto): “è fatta salva l’acquisizione, prima dell’entrata in esercizio, dell’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra di cui al dlgs n. 4 aprile 2006 n. 216 e smi
In relazione al periculum, va rilevato come, le opere autorizzate, e dunque non solo la centrale ma anche i connessi 100 km di elettrodotto, presuppongono lavori idonei a modificare in modo irrimediabile il territorio che, dunque, anche e soprattutto qualora la decisione nel merito intervenisse ad opere già avviate, risulterebbe irrimediabilmente danneggiato e modificato con ogni conseguenza paesaggistica, economica e sociale.
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