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Rubrica - Quesiti casa e condominio - Risponde Achille Colombo Clerici presidente di Assoedilizia

D- In caso di ritardato rilascio dell’immobile locato ad uso abitativo ho diritto ad essere risarcito del ‘maggior danno’ previsto dall’ art. 1591 codice civile.

R. Ai sensi di legge, il locatore, nelle locazioni abitative,  ha diritto di percepire il canone maggiorato del 20% a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1591 cod.civ. dalla data di scadenza del contratto e fino all’effettivo rilascio (art. 6 comma 6 legge n. 431/1998).

 A seguito della sentenza n. 482/2000 della Corte Costituzionale,per il periodo intercorrente dalla data di scadenza contrattuale e sino al termine della sospensione dell’esecuzione ope legis (ovvero al termine giudizialmente fissato per il rilascio), la corresponsione dell’ultimo canone maggiorato del 20% esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno nonostante la prova dell’esistenza di un più grave pregiudizio.

 Scaduto il termine di sospensione dell’esecuzione (ovvero il termine di esecuzione fissato dal giudice) il locatore  può pretendere il risarcimento del maggior danno subito rispetto a quello quantificato dalla legge (Cass. 7.11.2001 n. 15621 - conf. Cass. 30.6.2001 n. 10390).

  In ogni caso, il maggior danno va provato dal locatore in concreto.

 Si segnala, peraltro, che, sul presupposto della obbiettiva difficoltà di ricevere concrete proposte di locazione relativamente ad immobili occupati e di cui è incerta la data di riconsegna, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile anche la prova per presunzioni purchè gravi, precise e concordanti che permettano di provare il fatto ignoto.

A titolo esemplificativo, è stato ritenuto idoneo ai fini della prova del maggior danno la circostanza che l’unità locata fosse stata concessa in locazione immediatamente dopo la riconsegna dell’immobile (Cass. 23.1.2006 n. 1224).

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