1)- Conduco in locazione un appartamento che da un po’ di tempo è
soggetto ad infiltrazioni provenienti dal bagno dell’unità sovrastante e
a nulla sono valse le mie contestazioni al responsabile del danno. Ho
segnalato la situazione anche al mio locatore il quale però mi ha
risposto che si tratta di una questione di mia esclusiva competenza. E’
corretta tale condotta?
- R.
Al quesito va data risposta affermativa. Il locatore è tenuto a garantire l’inquilino dalle molestie che diminuiscono il godimento dell’unità locata limitatamente all’ipotesi in cui i terzi accampino dei diritti sulla cosa locata.
Per quanto riguarda invece le molestie cosiddette di fatto, quali appunto le infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, il locatore non è tenuto ad intervenire ed il conduttore può far valere le sue ragioni agendo direttamente nei confronti dell’autore del danno.
2) - D. Abito in un condominio composto da due soli condomini. Il mio vicino è quasi sempre assente e non riusciamo a metterci d’accordo su chi incaricare per la pulizia dello stabile e la manutenzione del verde. Ogni decisione viene sistematicamente rinviata. Posso rivolgermi all’autorità giudiziaria?
- R. - Analogamente ad un normale condominio, anche nel condominio cosiddetto minimo, composto cioè da due soli partecipanti, se non si adottano le decisioni necessarie per l’amministrazione dei beni e dei servizi comuni si può ricorrere all’autorità giudiziaria nelle forme della volontaria giurisdizione.
Su ricorso dell’interessato, il Tribunale adotta i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune e può anche nominare un amministratore.
Prima di rivolgersi all’autorità è peraltro necessario provocare e/o sollecitare preventivamente la deliberazione assembleare e, in caso di esito negativo, potrà avviarsi il procedimento.
Ciò in quanto l’assemblea, ancorché formata da due soli condomini, è l’organo sovrano cui competono le decisioni inerenti le cose comuni e solo a fronte della comprovata impossibilità a deliberare è consentito l’intervento sostitutivo da parte dell’autorità.
- R.
Al quesito va data risposta affermativa. Il locatore è tenuto a garantire l’inquilino dalle molestie che diminuiscono il godimento dell’unità locata limitatamente all’ipotesi in cui i terzi accampino dei diritti sulla cosa locata.
Per quanto riguarda invece le molestie cosiddette di fatto, quali appunto le infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, il locatore non è tenuto ad intervenire ed il conduttore può far valere le sue ragioni agendo direttamente nei confronti dell’autore del danno.
2) - D. Abito in un condominio composto da due soli condomini. Il mio vicino è quasi sempre assente e non riusciamo a metterci d’accordo su chi incaricare per la pulizia dello stabile e la manutenzione del verde. Ogni decisione viene sistematicamente rinviata. Posso rivolgermi all’autorità giudiziaria?
- R. - Analogamente ad un normale condominio, anche nel condominio cosiddetto minimo, composto cioè da due soli partecipanti, se non si adottano le decisioni necessarie per l’amministrazione dei beni e dei servizi comuni si può ricorrere all’autorità giudiziaria nelle forme della volontaria giurisdizione.
Su ricorso dell’interessato, il Tribunale adotta i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune e può anche nominare un amministratore.
Prima di rivolgersi all’autorità è peraltro necessario provocare e/o sollecitare preventivamente la deliberazione assembleare e, in caso di esito negativo, potrà avviarsi il procedimento.
Ciò in quanto l’assemblea, ancorché formata da due soli condomini, è l’organo sovrano cui competono le decisioni inerenti le cose comuni e solo a fronte della comprovata impossibilità a deliberare è consentito l’intervento sostitutivo da parte dell’autorità.
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