Precariato:
la Corte europea di Strasburgo deciderà se stabilizzare nella scuola
Il
giudice del lavoro di Napoli ha rinviato il 2 gennaio 2013 alla Suprema Corte
un ricorso il cui esito interesserà quelli presentati da più di 20.000 precari
della scuola con contratti a t.d. per un periodo superiore a 36 mesi, in merito
alla legge derogatoria n. 106/11. La sentenza sarà vincolante per ogni giudice
nazionale. Anief chiederà la sospensione dei processi in corso.
Secondo il trattamento di
funzionamento della Comunità europea, una sentenza della Corte di Strasburgo è
vincolante per ogni giudice nazionale che, quindi, anche in presenza di una
sentenza della Corte di cassazione o della Corte costituzionale italiana, dovrà
adeguarsi sul tema decidendum.
La questione è nota: Anief, nel
gennaio 2010, lancia sulla stampa la campagna di denuncia di violazione della
direttiva comunitaria 1999/70/CE da parte dello Stato italiano che, in un
decennio, ha utilizzato più di 300.000 precari per coprire incarichi anche su
posti vacanti e disponibili che dovrebbero essere assegnati in ruolo dopo 36
mesi di servizio, come nel privato. Nel 2011 partono i ricorsi seriali
dell’Anief per migliaia di precari, a cui fanno seguito anche quelli di altre
organizzazioni sindacali, con condanne alle spese che nelle prime udienze di
merito arrivano fino a 30.000 euro di risarcimento danni a carico
dell’amministrazione per abuso del contratto a termine e in alcuni - pochi -
casi alla stabilizzazione, tanto da indurre il Governo Berlusconi a presentare
con decreto legge in Parlamento una norma derogatoria che vorrebbe interpretare
retroattivamente il decreto legislativo 368/01 (con il quale l’Italia ha
recepito la suddetta direttiva) e la legge 124/99 (che disciplina l’affidamento
degli incarichi di supplenza annuale).
Nei mesi scorsi, il presidente
dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, dopo l’apertura di alcune procedure di
infrazione - una, la 2120/10 trasformata in messa in mora da parte della
Commissione UE -, era volato a Bruxelles per depositare una circostanziata
denuncia a cui è seguito l’invio di altre migliaia di denunce dal contenuto
analogo da parte dei precari della scuola, su testi redatti dagli avv. Ganci,
Miceli e Galleano. Ora, il giudice del lavoro di Napoli, dott. Coppola, rimette
gli atti a Strasburgo e chiede ai colleghi europei di pronunciarsi sulla
legittimità dell’intervento retroattivo e derogatorio del legislatore italiano
in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. In caso di risposta negativa,
ovvero di censura della norma italiana, ogni giudice del lavoro dovrà adeguarsi
e ordinare la stabilizzazione del ricorrente precario oltre a condannare alle
spese legali il Miur. Soltanto così sarà messa la parola fine a una cattiva
abitudine che mortifica la condizione lavorativa di migliaia di precari della
scuola e incide anche non soltanto sulla continuità didattica ma sulla
motivazione professionale.
Il
testo dell’ordinanza n. 5288/12, a scioglimento della riserva del 7.11.12.
“Il Giudice del Lavoro del Tribunale
di Napoli, visto l’art. 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull’Unione
europea, l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art.
295 c.p.c., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi
sulle seguenti questioni di cui in parte motiva ed in particolare:
1) se
il contesto normativo del settore scuola, come descritto, costituisca misura
equivalente ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/Ce;
2) quando
debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello “Stato”, ai
sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce ed in particolare anche
dell’inciso “settori e/o categorie specifiche di lavoratori” e quindi sia atto
a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati.
3) se, tenuto conto delle
esplicazioni di cui all'articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva
2000/78/CE ed all'articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE,
nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva
1999/70/CE siano
comprese anche le
conseguenze dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro; In ipotesi di risposta positiva al
quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste
nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi
della clausola 4.
4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad
uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale
interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo
interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in
assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente
satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea,
ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla
interpretazione offerta dallo Stato.
5) se nelle condizioni applicabili al contratto o al
rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/Cee e segnatamente dall’art.
2, commi 1 e 2, lett. e), rientri la indicazione delle ipotesi in cui il
contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo
indeterminato.
6) In ipotesi di
risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia
retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore
subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla
direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento
di assunzione, sia contrario all’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533/Cee ed
alle finalità di cui alla direttiva 91/533/Cee ed in particolare al 2°
“considerando”.
Ordina la sospensione del
processo e che, previa comunicazione alle parti, copia della presente ordinanza
sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia, unitamente a copia
degli atti dei fascicoli di causa.”
Il c. 18, art. 9 della L. 106/11
“All'articolo 10 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione
del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'
di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche
in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica
l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”

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