Editors Choice

3/recent/post-list

Conto corrente obbligatorio per il condominio

Fino alla ratificazione del decreto salva Italia non esisteva alcuna norma giuridica che obbligava esplicitamente l’amministratore all’apertura di un conto corrente condominio. Oggi, il decreto Monti rimuove ogni dubbio imponendo, allo scopo di combattere l’evasione, il limite massimo di 1.000 euro per le operazioni in contanti. Questo rende il conto corrente condominiale o in alternativa il conto corrente postale obbligatorio, pena l’impossibilità di compiere operazioni sopra i 1.000 euro sia verso i fornitori (pagamento fatture per acquisto di beni e servizi), sia verso i condomini (riscossione quote condominiali). La mancata adozione di un conto corrente condominiale dedicato diventa motivo di revoca del mandato all’amministratore di condominio.
Specificatamente, si stabilisce che l’amministratore ha l’obbligo di operare ogni movimentazione di denaro da e verso terzi su un conto corrente postale o bancario intestato al condominio. Ogni condomino deve inoltre avere la possibilità di prendere visione della rendicontazione periodica. Alla fine dell’incarico, l’amministratore deve consegnare la documentazione in suo possesso ed eseguire ogni azione atta ad evitare pregiudizio all’interesse comune del condominio senza diritto ad ulteriore compenso.

Per l’apertura di un conto corrente condominio, l’amministratore deve presentare all’Istituto di Credito una copia della delibera di Assemblea con:
  1. nomina dell’amministratore
  2. durata dell’incarico
  3. autorizzazione all’apertura del conto corrente
  4. poteri conferiti all’amministratore in ordine all’apertura e gestione del conto
  5. copia del regolamento di condominio
  6. codice fiscale del condominio
Nonostante l’apertura del conto e la firma spetti all’amministratore, il titolare del rapporto con la banca è il condominio che tramite l’assemblea può nominare un delegato alla gestione e al controllo del conto corrente stesso
Fonte: Uppi

Posta un commento

0 Commenti