Reggio calabria - Con questa nota il presidente della RE.ge.s.
Nucera, vuole rendere noti alcuni punti del regolamento sui
rifiuti, a vantaggio dei contribuenti ma che forse non tutti conoscono.
Ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato regolamento, infatti, sono
previste alcune riduzioni cosi dettagliate:
a)
30% per abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che il consumo
annuo dell’utenza idrica non superi i 30 mc e che il consumo annuo dell’utenza elettrica
non superi i 1000 Kwh;
b)
50% per abitazioni occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero a
condizione che il consumo annuo dell’utenza elettrica non superi i 50 mc e che
il consumo annuo dell’utenza elettrica non superi i 1500 Kwh;
c)
30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d)
30% per fabbricati rurali ad uso abitativo come
risultanti dalla banca dati catastale
e)
20% sulla quota variabile per utenze domestiche che
praticano il compostaggio domestico. Per usufruire di tale riduzione è
necessario presentare apposita istanza corredata dalla dichiarazione che
attesti l’impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e
in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti; l’attività di
compostaggio deve essere riconducibile univocamente all’utenza che presenta
istanza; le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso
esclusivo. Dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni
qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i
comproprietari.
Poiché il regolamento prevede che le riduzioni
tariffarie si applichino su apposita richiesta del contribuente, Nucera esorta
tutti gli interessati a compilare l’apposito modulo di richiesta direttamente
sul sito www.reges-spa.it.
Per il solo 2014, la richiesta per l’applicazione
sarà presa in considerazione al fine del calcolo del saldo della tassa per il
medesimo anno se presentate entro il
termine del 15 ottobre 2014.
Per gli anni successivi, se la richiesta viene
presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, la relativa applicazione ha
efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono
variazioni nelle condizioni necessarie per l’applicazione stessa.
Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste
dal regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più
favorevole, con esclusione del beneficio per il compostaggio domestico
spettante comunque e che opera sull’importo ottenuto dall’applicazione della
predetta riduzione o agevolazione più favorevole.
Il pagamento di questi nuovi tributi, conclude
Nucera, ha generato non poca confusione tra la cittadinanza alla quale abbiamo
cercato di ovviare con una fitta campagna informativa chiara e diretta ed è in
quest’ottica che oggi si intende ricordare questa opportunità prevista dal
regolamento ma probabilmente sconosciuta ai più.
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