Una persona ha fatto, sul suo profilo Facebook, un copia e incolla di una mia email privata che avevo inviato ad un gruppo iscritto ad una mailing list; lui dice di aver fatto bene, perché la mia mail era pubblica. Posso diffidarlo?
Le email si presumono essere sempre confidenziali e, quindi, riservate. Anche quelle inviate ad un gruppo di persone, come nel caso dei componenti di una mailing list , si considerano “segrete” e, quindi, non possono essere diffuse. Pertanto, chi diffonde o pubblica (magari su una bacheca Facebook) il contenuto di una email altrui commette un reato, previsto e punito dal codice penale . Si tratta del reato di “violazione di corrispondenza”.
Tale condotta, peraltro, lede anche il diritto d’autore di chi ha scritto il testo dell’email . Pertanto, se la corrispondenza ha carattere confidenziale o, comunque, si riferisce alla intimità della vita privata di una persona, è sempre necessario il consenso sia dell’autore che del destinatario della stessa corrispondenza. Se mancano tali condizioni il testo dell’email non può mai essere “pubblicata, riprodotta o in qualunque modo portata alla conoscenza del pubblico”.
Come già detto, la violazione di tale precetto può comportare un vero e proprio procedimento penale, oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/43822_vietato-diffondere-o-pubblicare-le-email-altrui
Le email si presumono essere sempre confidenziali e, quindi, riservate. Anche quelle inviate ad un gruppo di persone, come nel caso dei componenti di una mailing list , si considerano “segrete” e, quindi, non possono essere diffuse. Pertanto, chi diffonde o pubblica (magari su una bacheca Facebook) il contenuto di una email altrui commette un reato, previsto e punito dal codice penale . Si tratta del reato di “violazione di corrispondenza”.
Tale condotta, peraltro, lede anche il diritto d’autore di chi ha scritto il testo dell’email . Pertanto, se la corrispondenza ha carattere confidenziale o, comunque, si riferisce alla intimità della vita privata di una persona, è sempre necessario il consenso sia dell’autore che del destinatario della stessa corrispondenza. Se mancano tali condizioni il testo dell’email non può mai essere “pubblicata, riprodotta o in qualunque modo portata alla conoscenza del pubblico”.
Come già detto, la violazione di tale precetto può comportare un vero e proprio procedimento penale, oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/43822_vietato-diffondere-o-pubblicare-le-email-altrui
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