SCUOLA – Docenti precari, oggi davanti al Miur manifestazione degli abilitanti con TFA
Anief sostiene la protesta e nel pomeriggio presenta una serie di emendamenti al Decreto Scuola, tra cui quello che permetterebbe un'immediata e maggiore spendibilità del titolo conseguito da 20mila aspiranti docenti.
I precari della scuola tornano a manifestare il loro dissenso contro le promesse disattese da parte del Miur e lo sbarramento alla stabilizzazione lavorativa deciso dall'amministrazione statale: stamattina, dalle 10,00 alle 14,00, diverse centinaia di docenti abilitati durante la scorsa estate attraverso i "Tirocini Formativi Attivi" (TFA) si riuniranno a Roma, davanti al Ministero dell'Istruzione, per chiedere di dare un maggiore peso specifico al titolo conseguito, sia ai fini delle supplenze sia per avviare i presupposti per la loro progressiva assunzione a titolo definitivo.
L'Anief, nata proprio per tutelare i diritti dei precari della scuola, sostiene la manifestazione. Perché ritiene ingiusto negare a più di 20mila nuovi docenti l'immediata spendibilità lavorativa del titolo conseguito. Peraltro, a costi di sacrifici economici non indifferenti (4mila euro di tasse di iscrizione a corsista), dopo aver superato una dura selezione iniziale, un lungo corso universitario, decine di esami, un alto numero di ore di tirocinio svolte all'interno delle scuole ed una verifica finale dell'operato ad opera di una commissione accademica.
Sempre oggi, a partire dalle ore 15,00, il giovane sindacato presenterà in audizione ai componenti della VII Commissione Cultura della Camera una serie di emendamenti al D.L. 104/13, già approvato lo scorso 9 settembre dal Consiglio dei Ministri. Tra le modifiche al Decreto figura anche una revisione degli articoli che riguardano le graduatorie ad esaurimento, motivo della manifestazione di oggi al Miur: in particolare, l'Anief chiederà formalmente alla Commissione di competenza di unificare la quarta fascia delle graduatorie dei precari con la terza fascia. Con il conseguente inserimento dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito di cui al D.D.G. n. 82 del 24.9.12, dei docenti iscritti ai corsi di Scienze della Formazione a partire dall'a.a. 2008-2009, con riserva se non ancora laureati e dei docenti abilitati con il TFA ordinario.
Tra le modifiche al Decreto Scuola che l'Anief chiederà di fare proprie, sempre alla VII Commissione Cultura della Camera, figura anche la necessità, nel rispetto della normativa nazionale (D.Lgs 29/93, D.Lgs 165/01) e comunitaria (direttiva 1999/90/CE), di cancellare l'invarianza finanziaria da disporre con un nuovo contratto che bloccherà la ricostruzione di carriera ai 26.264 docenti di materie curricolari, ai 13.400 ATA e ai 26.684 docenti di sostegno che saranno assunti nei prossimi tre anni su posti vacanti in organico di diritto.
Queste le altre richieste: l'introduzione dell'organico funzionale per i circa 4mila inidonei e insegnanti tecnico pratici in esubero; una deroga alle norme sul dimensionamento per garantire la peculiarità della sede di dirigenza nelle istituzioni scolastiche collocate in zone montane e piccole isole; il ripristino dei concorsi per ricercatore; la cancellazione del'obbligatorietà della formazione per quei docenti che operano in contesti particolari o cui alunni hanno fatto riscontrare basse valutazioni in occasione delle prove Invalsi.
26 settembre 2013
Di seguito vengono riportati tutti gli emendamenti al D.L. 104/13 che l'Anief presenterà oggi alla VII Commissione Cultura della Camera, tutti senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica:
AC 1574
Emendamento
Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:
Articolo 15
(Personale scolastico)
"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un'abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il conseguimento dell'abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università in sede di aggiornamento. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono abrogati, pertanto, i commi 4-quater e 4-quinquies, dell'articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 e il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106."
Relazione tecnica
La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Infine, si chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando il contenzioso attivato presso i tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento. E si cancella l'unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento (comma 4-quater e 4-quinquies dell'art. 1 della legge 167/09), rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006, visto anche vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravi alla spesa pubblica ma anzi, risparmi, legati alle semplificazioni disposte in tema di contenzioso.
AC 1574
Emendamento
Articolo 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti parole:
", ed i parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell'articolo 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233"
Relazione tecnica
La norma chiarisce come nell'accordo da raggiungere in Conferenza unificata debbano essere fatti salvi i criteri derogatori vigenti per l'assegnazione dell'autonomia scolastica alle scuole collocate in zone disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in zone montane o piccole isole, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:
"Il personale docente inserito nelle graduatorie d'istituto che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004\2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, ha diritto ad iscriversi nelle graduatorie di cui all'art. 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51."
Relazione tecnica
Considerato che sia le graduatorie di cui al decreto direttoriale del 16 ottobre 2001, sia quelle di cui al decreto ministeriale del 16 giugno 2005 per i docenti con 360 giorni di servizio a tempo determinato dal 1994-1995, non hanno soddisfatto il fabbisogno di insegnamenti a cui si è ricorso attraverso la stipula di contratti da graduatorie d'istituto, la norma intende riaprire le graduatorie aggiuntive previste dal legislatore nel 2004, in vista della trasformazione ad esaurimento, ai docenti che hanno maturato gli stessi requisiti, dal 2004-2005 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:
Articolo 15
(Personale scolastico)
"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un'abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il conseguimento dell'abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università in sede di aggiornamento. E' abrogato, pertanto, il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106."
Relazione tecnica
La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravi alla spesa pubblica.
AC 1574
Emendamento
Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:
Articolo 15
(Personale scolastico)
"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un'abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il conseguimento dell'abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università in sede di aggiornamento. Sono abrogati, pertanto, i commi 4-quater e 4-quinquies, dell'articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 e il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106."
Relazione tecnica
La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Infine, si cancella l'unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento (comma 4-quater e 4-quinquies dell'art. 1 della legge 167/09), rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006, visto anche vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravi alla spesa pubblica.
AC 1574
Emendamento
Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:
Articolo 15
(Personale scolastico)
"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un'abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il conseguimento dell'abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università in sede di aggiornamento. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' abrogato, pertanto, il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106."
Relazione tecnica
La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Infine, si chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando il contenzioso attivato presso i tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravi alla spesa pubblica ma anzi, risparmi, legati alle semplificazioni disposte in tema di contenzioso.
Luigi Palamara
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