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Riforma del Condominio - Wolters Kluwer Assoedilizia - QUESITI, Rispondono Achille Colombo Clerici, Nicola Assini, Marco Marchiani -Assoedilizia

L'amministratore da mesi non convoca l'assemblea per il rendiconto

DomandaIl nostro amministratore, a distanza di otto mesi dalla chiusura della gestione condominiale non ha ancora convocato l’assemblea per il rendiconto. Cosa si può fare?



Risposta – Innanzitutto bisogna ricordare che un amministratore non più gradito può essere revocato in qualsiasi momento; ma lo deve fare l’assemblea a maggioranza di 500 millesimi. E l’assemblea la deve convocare lo stesso amministratore, che però può esservi costretto su richiesta di almeno due condomini che rappresentino 1/6 dei millesimi (art.66 Disposizioni di attuazione al codice civile); e solo in caso di sua non ottemperanza potranno provvedervi direttamente i condomini richiedenti.
Ma se gli scontenti non raggiungono la maggioranza richiesta, la revoca non è possibile; né è possibile richiederla all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.1129 c.c. perché per questa ipotesi, attualmente, prima dell’entrata in vigore della legge di Riforma (18 giugno 2013), è necessario che il rendiconto non sia stato presentato per due anni, o sussistano gravi motivi.
Per fortuna ora la Riforma ha introdotto un termine tassativo per la presentazione del rendiconto di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (art.1130 c.c.), stabilendo altresì che ove l’amministratore non rispetti questo termine ogni condomino, anche uno solo, ha il diritto di chiedere all’Autorità Giudiziaria (art.1129 c.c.) la revoca dell’amministratore, e ovviamente l’eventuale nomina di un altro.

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