"Facciano l'amore o t'ammazzo"…. Parolisi, uccise per rapporto
sessuale negato. Depositate le motivazioni della sentenza di primo
grado. Il femminicidio, un fenomeno dirompente che invita a riflettere
MELANIA, TU SEI UNA "COSA" MIA O DI NESSUNO
Domenico Salvatore
Un delittoQuando il matrimonio è costruito sulla sabbia, al primo
venticello, crolla e si sfarina…Con la fine del capitolo settimo si
chiude il discorso della montagna, il primo grande discorso di Gesù
nel Vangelo di Matteo, Dice Gesù: "Chi ascolta queste mie parole e le
mette in pratica, può essere paragonato a un uomo saggio che ha
costruito la sua casa sulla roccia", mentre "chi non le mette in
pratica, può essere paragonato a un uomo stolto che costruì la sua
casa sulla sabbia"…. venne la pioggia a dirotto, i fiumi strariparono,
soffiarono i venti e si abbatterono su quelle due case; la prima casa,
quella fondata sulla pietra, restò salda; l'altra, quella fondata
sulla sabbia, crollò. Dice un flash dell'Agenzia Ansa…"Un rapporto
sessuale negato avrebbe scatenato la furia di Salvatore Parolisi, il
caporal maggiore dell'Esercito condannato in primo grado all'ergastolo
per avere ucciso a coltellate, il 18 aprile 2011, la moglie Melania
Rea, nella pineta di Ripe di Civitella (Teramo): è questa la
conclusione alla quale è arrivato il giudice di Teramo, Maria
Tommolini, nelle motivazioni della sentenza.
Secondo il giudice si è trattato di un delitto d'impeto che non
avrebbe nulla a che vedere con le relazioni extraconiugali di
Parolisi, maturato a causa della frustrazione vissuta dall'uomo nei
confronti di Melania, "figura dominante" della coppia.
Nella ricostruzione fornita dal magistrato l'omicidio si sarebbe
consumato in pochi momenti, quando Melania si è spostata dietro al
chiosco della pineta per fare pipì: la vista della moglie seminuda -
sempre secondo il giudice - avrebbe verosimilmente eccitato Parolisi
che si è avvicinato e ha baciato la donna, per avere un rapporto
sessuale. Melania però avrebbe rifiutato l'avance, forse rimproverando
il marito, che a quel punto ha reagito all'ennesima umiliazione,
sferrando i colpi con il coltello a serramanico che aveva in tasca.
Nella sentenza di condanna a Parolisi, il Gup Tommolini parla anche
del rapporto tra il caporal maggiore e la soldatessa Ludovica Perrone
e pur escludendo implicazioni dirette sul'omicidio, afferma che la
relazione tra i due era ancora in atto. Per dimostrare probabilmente
che Salvatore ha detto troppe bugie anche sul rapporto tra i due agli
inquirenti, cita le telefonate intercorse tra i due: dal 2 settembre
2009, data presumibile dell'inizio del rapporto, al 27 aprile 2011
Salvatore e Ludovica si sono scambiate 5395 chiamate e 4012 sms. Il
che significa che nei 603 giorni del loro rapporto tra i due c'é stata
una media di 8,9 telefonate al giorno e 6,6 messaggi tale da spingere
il giudice ad affermare che "vi era da circa due anni una stabile
relazione sentimentale ancora in corso".
"Nel tentativo di allontanare i sospetti", Parolisi "ha fornito, con
proprie dichiarazioni e interviste televisive, una mole di menzogne
che, inconsapevolmente, hanno costituito una sorta di confessione". E'
quanto sostiene il Gup nelle sue motivazioni. "Una mole di menzogne
(così come era solito fare nella propria vita quotidiana) - scrive il
magistrato - che ha offerto al giudicante una chiave di lettura che ha
consentito di ricostruire la dinamica dell'accaduto, il movente e
l'effettiva personalità di un uomo che ha vissuto e vive una propria
realtà, che prende spunto dal vero, lo rielabora e, quindi, lo eleva a
verità tanto da essersi già assolto dai terribili delitti commessi".
Ogni anno il rito della celebrazione della donna. La festa dell'8
marzo; delle mimose; della donna e così via. Fiumi di parole al vento.
Aria fritta. La donna ancora oggi, nel terzo millennio dell'Era
Cristiana, viene considerata come un oggetto. L'uomo, si arroga il
diritto di vita o di morte sulla donna, moglie, fidanzata, convivente,
semplice conoscente od amica, poco importa. "In diritto, il delitto
d'onore, dice Wikipedia, è un tipo di reato caratterizzato dalla
motivazione soggettiva di chi lo commetta, volta a salvaguardare
(nella sua intenzione) una particolare forma di onore, o comunque di
reputazione, con particolare riferimento a taluni ambiti relazionali
come ad esempio i rapporti sessuali, matrimoniali o comunque di
famiglia.
L'onore, in questo senso inteso, è in alcune legislazioni riconosciuto
come un valore socialmente rilevante di cui si possa e si debba tener
conto anche a fini giuridici, e specialmente se ne parla quindi in
ambito penale.La ragione si insinua nella considerazione della
motivazione delle azioni umane, che in date culture possono tener
profondamente ed anche tragicamente conto di esiti estremi della
pressione esercitata dalla reputazione sociale; questa muove le
decisioni dell'individuo talvolta ben oltre le norme codificate
ordinamentali, ma pur sempre occorrerà valutare - almeno in diritto
latino - della qualità dell'animus nocendi.Il delitto d'onore in
Italia. In Italia, sino a pochi decenni fa, la commissione di un
delitto perpetrato al fine di salvaguardare l'onore (ad esempio
l'uccisione della coniuge adultera o dell'amante di questa o di
entrambi) era sanzionata con pene attenuate rispetto all'analogo
delitto di diverso movente, poiché si riconosceva che l'offesa
all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" valeva di gravissima
provocazione, e la riparazione dell'onore non causava riprovazione
sociale. Vale la pena di riportare il dettato originario della norma:
Codice Penale, art. 587.Chiunque cagiona la morte del coniuge, della
figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima
relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata
all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a
sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la
morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col
coniuge, con la figlia o con la sorella.L'art. 587 del codice penale
consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la
moglie (o il marito, nel caso ad esser tradita fosse stata la donna),
la figlia o la sorella al fine di difendere "l'onor suo o della
famiglia". La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato
d'ira (che veniva in pratica sempre presunto). La ragione della
diminuente doveva reperirsi in una "illegittima relazione carnale" che
coinvolgesse una delle donne della famiglia; di questa si dava per
acquisito, come si è letto, che costituisse offesa all'onore. Anche
l'altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere
ucciso contro egual sanzione.A titolo di chiarimento sulle mentalità
generali su queste materie, almeno al tempo della promulgazione del
Codice Rocco (che però riprendeva concetti già presenti nel Codice
Zanardelli), va detto che contemporaneamente vigeva l'istituto del
"matrimonio riparatore", che prevedeva l'estinzione del reato di
violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne
accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore della famiglia.
Quanto all'ordinamento penale italiano, la prima innovazione venne
dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito
l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p., che prevedeva la punizione
del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del
concubinato del marito (sentenze n.126 del 19 dicembre 1968 e n.147
del 3 dicembre 1969, ma in precedenza, nel 1961 si era già espressa in
senso opposto). La prima sentenza era seguita, almeno temporalmente,
ad un disegno di legge (n.4849, presentato alla Camera dei deputati il
6 febbraio 1968) dell'on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, che
proponeva l'abrogazione delle speciali previsioni sulle lesioni e
sull'omicidio "a causa d'onore", proposte riprese pochi mesi dopo da
un progetto di revisione dell'ordinamento penale affidato a Giuliano
Vassalli. Le proposte erano restate senza effetto, sia per problemi di
insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di
"non sgradimento" da parte dell'opinione pubblica (stigmatizzata, con
una certa eco, dal Nuvolone, il quale sottolineò come non si potesse
non tenerne conto).Dopo il referendum sul divorzio (1974), a dopo la
riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), dopo il referendum
sull'aborto, davvero molto tempo dopo quindi le dette sentenze, le
disposizioni sul delitto d'onore sono state abrogate con la legge n.
442 del 5 agosto 1981."
Domenico Salvatore


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