“I DOVERI DEL
GIORNALISTA NELL’ERA MULTIMEDIALE”
Domenico Salvatore
Al di là dei compiti
istituzionali, i giornalisti calabresi presenti alla riunione, hanno ricevuto
dall’illustre ospite, preziosi ed insostituibili suggerimenti, indicazioni,
avvertimenti ed imbeccate. Venerdì 13 novembre 2015, nel Salone della Provincia
di Reggio Calabria, Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei Giornalisti
della Calabria, ha tenuto un seminario, se non meeting o simposio, con i
giornalisti della Calabria.
In relazione alla Legge 148/2011…
“Documento
Regolamento sulla
formazione professionale continua
degli iscritti
all'Ordine dei giornalisti
Art.1
Scopo del Regolamento
1) Scopo
di questo Regolamento
e disciplinare l’attività di formazione
professionale continua (FPC)
per gli iscritti all’Albo.
2) Il
Regolamento per la formazione professionale
continua
È in sintonia
con quanto previsto
dalla legge 148/2011,
dall'art.20, comma b, della legge 69/1963 e dall'art.118 della legge 388/2000.
Art.2
Definizione e obiettivi della FPC. La formazione
professionale continua:
a) è attività
obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e
delle competenze giornalistiche ai sensi
dell'art. 3, comma
5, della legge 148/2011.
Il suo svolgimento
e uno dei presupposti per la correttezza e la qualità
dell'informazione;
b) e svolta nell’interesse
dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell’interesse pubblico;
c) è obbligo
deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni.
Art. 3
Attività di
formazione professionale continua Costituiscono attività di formazione
professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle
lingue delle minoranze
linguistiche e riconosciuti
dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei giornalisti (indicato in seguito come Cnog):
a) frequenza di
corsi, seminari e master;
b) partecipazione
agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;c) pubblicazione di libri a
carattere tecnico-professionale;
d) insegnamento a
livello accademico di discipline riguardanti la professione giornalistica;
e) svolgimento di
attività formative a distanza (elearning) accreditate dal Cnog;
f) frequenza di corsi
di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle nuove tecnologie.
g) frequenza di corsi
di formazione organizzati da aziende, istituzioni pubbliche e private e altri
soggetti.
Art. 4
Periodo formativo
1) Il periodo di formazione
professionale continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1°gennaio
2013 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2) L'anno formativo
decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3) Il
credito formativo professionale
(CFP) è l'unità di misura per
la valutazione dell'impegno
richiesto per l'assolvimento del
compito della formazione professionale continua.
Art. 5
a) acquisire
60 crediti formativi
in ciascun triennio
(con un minimo
di 15 crediti
annuali) di cui
almeno 15 crediti derivanti da
attività formative aventi come
oggetto la deontologia.
Tramite le attività di formazione a distanza
gli iscritti possono
acquisire un massimo
di 15 CFP
nel triennio. I crediti conseguiti
secondo le modalità previste
dall'art. 3.per i punti b) e g) non
possono superare il massimo di 10 nel triennio; per il
punto c) non
possono superare il
massimo di 5 per ciascuna
pubblicazione e un
totale di 10 nel
triennio; per i punti d), e) ed
f) non possono superare il
massimo di 20 nel triennio;
b) documentare all'Ordine
regionale di appartenenza
l'avvenuto svolgimento della
formazione continua al termine di ogni triennio;
c) in
nessun caso è possibile riportare
nel computo dei
crediti di un
triennio quelli maturati
nel triennio precedente;
d) per i nuovi
iscritti all'Albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1°gennaio del terzo
anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non si applica nel caso
di cancellazione e successiva reiscrizione; e)
il mancato assolvimento
dell’obbligo formativo è
ostativo all’attribuzione di incarichia qualsiasi
titolo deliberati dal Consiglio Nazionale.
Art. 6
Attribuzioni e compiti
del Consiglio Nazionale
Il Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, ai sensi
dell'art.20, comma b,
della L.69/1963, coordina, promuove
e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta
verso le nuove aree di sviluppo della professione. In particolare il Cnog: a) valuta
e approva le
attività formative inserite nei
programmi degli Ordini
regionali e attribuisce
i relativi crediti formativi;
b) predispone le
norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle
attività formative;
c) assicura
ampia e tempestiva
diffusione dei programmi
tra tutti gli
iscritti, anche attraverso
un'apposita bacheca sul proprio sito internet;
d) garantisce
uniformità di riconoscimento dei
crediti alle attività
formative ed elevato
livello culturale delle stesse;
e) può promuovere proprie
attività formative, anche con
lo sviluppo di
innovative esperienze di apprendimento a distanza, attribuendo i
relativi crediti;
f) può stipulare
convenzioni con le
Università per definire regole
comuni per il riconoscimento
reciproco di crediti formativi
professionali e universitari;
g) individua di
concerto con altri Consigli nazionali crediti formativi professionali
interdisciplinari.
Art. 7
Attribuzioni e
compiti degli Ordini regionaliIn materia di Formazione professionale continua
gli Ordini regionali:
a) Operando anche di
concerto tra loro e con il supporto delle Scuole di giornalismo riconosciute dal
Cnog, nonché Università, aziende, istituzioni
pubbliche e private
e altri soggetti, promuovono
adeguate offerte formative,
predisponendone i relativi programmi;
b) allo
scopo di consentire
la valutazione dei programmi dell'offerta
formativa, ne trasmettono
copia al Consiglio Nazionale;
c) favoriscono
lo svolgimento gratuito
della formazione professionale, utilizzando
risorse proprie e quelle ottenibili da
sovvenzioni erogate per la formazione
professionale. La gratuità dovrà essere garantita
sugli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;
d) regolano le
modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività
formative;
e) adottano sistemi
di rilevazione delle presenze dei partecipanti possibilmente con modalità
telematiche;
f) verificano
annualmente, nei modi e nei
tempi opportuni, l'assolvimento dell'obbligo
di formazione
professionale. L'accertamento della
violazione di tale
obbligo comporta l'avvio
dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente.
Art. 8
Contenuto dei
programmi formativi predisposti dagli Ordini regionali1) I
programmi, articolati su
base trimestrale o
semestrale, non possono
riferirsi a un
periodo superiore all'anno
formativo.2) Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, i programmi
devono indicare:
a) la tipologia
dell'evento;
b) gli argomenti
oggetto di trattazione;
c) la durata
effettiva, espressa in ore;
d) la proposta sul
numero di crediti da attribuire;
e) le date previste
di svolgimento;
f) il luogo di
svolgimento, compreso nella regione di competenza dell'Ordine;
Il dottor Soluri, ha parlato per alcune ore, in
un silenzio quasi religioso. A cominciare dalla professione giornalista. Fare
il giornalista è in un certo senso, una missione. Una relazione quanto mai
preziosa. Molti giornalisti, professionisti e non, dei presenti, conoscono bene
la deontologia professionale e le leggi che riguardano la professione
giornalista. Non sono pochi, quelli che la conoscono in maniera approssimativa.
E quelli, che addirittura la ignorano; quasi completamente. La relazione del
presidente Soluri, va a chiarire e rischiarare le zone d’ombra. Centinaia di
giornalisti attenti ed interessati a colmare la loro lacune. Quali sono i
diritti ed i doveri del giornalista e quali quelli del cittadino-lettore, che
comunque ha i suoi diritti sacrosanti ed inviolabili sanciti dalla Carta
Costituzionale. Il ruolo primario della comunicazione e le leggi bavaglio.
Soluri si è soffermato sulla legislazione che riguarda i diritti del minore.
Un
accenno alla così detta “Carta di Treviso…: I giornalisti italiani, d'intesa
con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso,
ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della
dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza
distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno
sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione
pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca. In
considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono
utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive
dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in
vigore.
1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o
adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto
di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e
l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi
tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della
sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione…”.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione…”.
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