Interdetto per due mesi il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Data: 17/02/2014
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria Cosenza hanno notificato in data odierna al Direttore Generale dell’A.S.P. di Cosenza, dott. Gianfranco Scarpelli, il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza di interdizione dall’esercizio delle funzioni per la durata di due mesi. L’ordinanza interdittiva è stata adottata per l’indebito conferimento, da parte dell’Azienda Sanitaria, di incarichi legali ad un avvocato esterno senza il rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica e senza la preventiva autorizzazione regionale, ma soltanto su base fiduciaria nonostante l’ufficio legale dell’A.S.P. avesse in organico otto professionisti interni.
LA GUARDIA DI FINANZA NOTIFICA AL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.P. DI COSENZA, DOTT. GIANFRANCO SCARPELLI, IL
PROVVEDIMENTO EMESSO DAL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI COSENZA DI
INTERDIZIONE DALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PER LA DURATA DI
DUE MESI.
I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Cosenza hanno proceduto alla
notifica al Direttore Generale dell’A.S.P. di Cosenza, Dott. Gianfranco
Scarpelli, del Provvedimento di interdizione dall’esercizio delle proprie
funzioni all’interno dell’A.S.P. di Cosenza per la durata di due mesi
emesso in data odierna dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza, Dott. Luigi
Francesco Branda, su richiesta del Procuratore Capo della Repubblica di
Cosenza, Dott. Dario Granieri, del Procuratore Aggiunto, Dott. Domenico
Airoma, e del Sostituto Domenico Assumma.
Si tratta di un provvedimento emesso sulla base degli esiti delle attività di
indagine concluse - relativamente ad un primo filone investigativo - lo scorso
mese di settembre e - per un secondo troncone - nel mese di febbraio di
quest’anno. Tali attività, svolte nel settore del contrasto delle frodi al Sistema
Sanitario Nazionale, hanno riguardato sostanzialmente l’indebito
conferimento, da parte dell’A.S.P. di Cosenza, di incarichi legali ad un
avvocato esterno, Gaetano Nicola, senza il rispetto di alcuna procedura ad
evidenza pubblica e senza la preventiva autorizzazione regionale, per
come chiesto dalle norme di settore, ma soltanto su base fiduciaria
nonostante l’Ufficio Legale dell’A.S.P. avesse in organico otto professionisti
interni.
Nel provvedimento di interdizione, infatti, il G.I.P. evidenzia come “…il Direttore
Generale Scarpelli, a fronte di una asserita carenza di organico all'interno
dell'ufficio legale dell'A.S.P. di Cosenza, anziché stipulare convenzioni di
incarico con professionisti scelti mediante procedure di evidenza pubblica, ha
designato, di fatto, Gaetano Nicola quale consulente legale di riferimento,
procedendo al conferimento di innumerevoli incarichi di patrocinio legale in favore del medesimo, per attività duratura e non limitata al singolo
procedimento, per un notevolissimo importo complessivo delle parcelle, senza
specificazione della precipua competenza del nominato in relazione all'attività
svolta, determinando la liquidazione, nel periodo di gestione Scarpelli, di
compensi ingiusti per 900.000,00 euro circa in favore del suddetto avvocato.
Le manifeste violazioni di legge e i plurimi elementi emersi in sede di indagini
comprovano la doppia ingiustizia e il dolo intenzionale che caratterizzano i reati
di abuso d'ufficio contestati in rubrica.
Si deve certamente affermare che il conferimento di innumerevoli incarichi
conferiti dallo Scarpelli all'avvocato Gaetano Nicola per la prestazione di servizi
legali da quest’ultimo effettuati in favore dell'Asp, come riassunti
nell’imputazione e documentati con l’acquisizione delle relative delibere, sia
avvenuto in violazione di legge...”””.
In merito al conferimento di incarichi legali, anche la Commissione Prefettizia di
Accesso presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nella relazione
conclusiva del 10 giugno 2013 - citata dal G.I.P. nell’ordinanza - ha
stigmatizzato il comportamento del management dell’Azienda Sanitaria
cosentina.
Nel corso delle indagini, inoltre, era stato, tra l’altro, accertato che per un
lavoratore dipendente non solo veniva stabilita indebitamente la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ma, addirittura, allo
stesso veniva consentito, senza alcun titolo abilitativo, l’esercizio - quale
praticante abilitato - del patrocinio legale per contenziosi dell’Azienda Sanitaria.
Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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