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Operazione Antidroga "Scacco Matto" - Tribunale di Paola (Cosenza)


 

 

TIRRENO. OPERAZIONE "SCACCO MATTO", PROCESSO RINVIATO A DICEMBRE  
QUINTIERI CONTESTA LA LEGITTIMITA' DELLA LEGGE ANTIDROGA
CHIESTA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CONSULTA



Violazione degli Artt. 3 comma 1, 77 comma 2 e 117 comma 1 della Costituzione. Sono questi i motivi per i quali il cetrarese Emilio Quintieri, l'ecologista radicale tratto a giudizio nell'ambito dell'Operazione Antidroga "Scacco Matto", ritiene che la Legge nr. 49/2006 meglio nota come "Fini – Giovanardi" sugli Stupefacenti sia incostituzionale o, meglio, presenti fondati motivi di contrasto con la Costituzione.
Per questo motivo con una articolata istanza ha chiesto al Collegio Penale del Tribunale di Paola presieduto dalla Dott.ssa Paola Del Giudice, di accogliere l'eccezione presentata sollevando con Ordinanza questione di legittimità costituzionale dell'Art. 73 del D.P.R. 309/1990 così come sostituito dall'Art. 4 bis del Decreto Legge nr. 272/2005 convertito con modificazioni in Legge nr. 49/2006, disponendo la sospensione del Procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in modo che sia quest'ultima a stabilire se questi motivi non siano soltanto apparenti ma esistano davvero e se ciò, quindi, debba comportare l'abrogazione della Legge, frutto di un "maxiemendamento governativo" presentato nel 2006 dal Ministro Carlo Giovanardi, nell'ambito della conversione in Legge del Decreto Legge sulle "misure urgenti dirette a garantire la sicurezza e il finanziamento per le prossime Olimpiadi Invernali di Torino, la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno ed il recupero dei tossicodipendenti recidivi".
Secondo l'esponente politico, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sabrina Mannarino e Marta Gammella del Foro di Paola, imputato unitamente a Davide Pinto, difeso dagli Avvocati Rossana Cribari e Giuseppe Bruno del Foro di Paola, la riforma della legislazione sugli stupefacenti, che era in vigore da 16 anni, in quanto priva del caso straordinario di necessità ed urgenza, doveva essere sottoposta all'ordinario iter di approvazione legislativa perché non vi era alcuna ragione secondo cui la riscrittura complessiva della legislazione, tra cui l'Art. 73, fosse in quel momento così necessaria e tanto urgente da dover essere approvata attraverso la decretazione d'urgenza prevista dall'Art. 77 comma 2 della Costituzione. 
Così facendo, si procedeva non già alla conversione in Legge di provvedimenti provvisori adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza, ma si utilizzava un escamotage per far approvare un'iniziativa legislativa del tutto nuova, di fatto inemendabile, eludendo le regole ordinarie del procedimento legislativo. Tra l'altro, che la norma in argomento, non perseguisse lo scopo di fronteggiare un problema presentatosi con caratteri di urgenza e straordinarietà emerge inconfutabilmente e con tutta evidenza dal fatto che la riforma della normativa sugli stupefacenti giaceva in Parlamento da diversi anni. Dunque, l'accantonamento parlamentare della materia, da sola, è circostanza che varrebbe a documentare l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in una materia sulla quale, la riflessione parlamentare, era in itinere ed abbastanza controversa. 
Il Governo, infatti, può emanare dei Decreti Legge che devono essere "specifici, omogenei e corrispondenti al titolo" e invece, nel caso in specie, la disomogeneità del testo è chiara : si spazia dall'assunzione di personale della Polizia di Stato, al personale della carriera prefettizia, dal finanziamento alle Olimpiadi Invernali di Torino alla esecuzione delle pene detentive per i tossicodipendenti e ai programmi di recupero fino ad arrivare all'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero e, infine, come chicca, una nuova normativa mediante l'aggiunta all'Art. 4 di una serie (innumerevole) di commi – dal 4 bis al 4 vicies ter a loro volta articolati in ulteriori sotto commi – che vanno ad incidere integralmente sulla legislazione relativa alle sostanze stupefacenti. La Corte Costituzionale, più volte, ha chiarito che le norme aggiunte in sede di conversione, ove siano del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessità ed urgenza proprie del Decreto, devono ritenersi illegittime perché esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento. Le previsioni di cui all'Art. 73 si caratterizzano anche per una loro intrinseca irragionevolezza e, pertanto, appaiono configgere con il disposto di cui all'Art. 3 comma 1 della Costituzione poiché, le disposizioni normative in esame, trattano in modo eguale situazioni giuridiche diverse ed in modo diverso situazioni giuridiche eguali. 
La Fini – Giovanardi sanziona con la medesima pena comportamenti notevolmente diversi come l'importare, produrre, detenere, cedere, etc. droghe c.d. "leggere" (come la marijuana) oppure droghe c.d. "pesanti" (come la cocaina) ed il che è palesemente irragionevole ed in contrasto con la norma costituzionale. Infine, l'irrazionale parificazione tra le sostanze stupefacenti prefigura l'ulteriore contrasto con l'Art. 117 comma 1 della Costituzione poiché il Consiglio dell'Unione Europea con la Decisione Quadro nr. 2004/757/GAI ha distinto nettamente le droghe in "leggere" e "pesanti". Com'è noto, lo Stato, essendo tenuto al rispetto (anche) degli obblighi internazionali pattizi aveva il dovere di legiferare nel rigoroso e tassativo rispetto degli obblighi comunitari vigenti per cui, anche da questo punto di vista, si pone in contrasto con la Costituzione siccome si rivela incompatibile con quelle indicazioni di carattere generale del superiore diritto comunitario a cui avrebbe dovuto tassativamente conformarsi.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che il Procedimento non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale poiché essa incide sul trattamento sanzionatorio a cui verrebbe sottoposto l'imputato Quintieri.
L'Udienza, tenutasi nei giorni scorsi, è stata dunque rinviata poiché l'Ufficio del Pubblico Ministero non aveva provveduto alla citazione dei testimoni e comunque mancava anche uno dei Giudici a latere. Si ritornerà in aula il prossimo 18 dicembre 2013 e prima di proseguire l'istruttoria dibattimentale il Tribunale dovrà pronunciarsi in merito all'eccezione di costituzionalità presentata dal cetrarese Emilio Quintieri. 
Qualora i Giudici dovessero accoglierla si determinerebbe, di fatto, la sospensione del processo e la contestuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con una probabile revoca immediata della misura cautelare custodiale; diversamente, nei prossimi mesi, gli imputati saranno rimessi in libertà per estinzione della misura coercitiva non essendo previsto, in questi casi, il "congelamento" dei termini di fase della carcerazione preventiva. 

Fagnano Castello, lì 31 Ottobre 2013

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Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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