Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) 22 luglio 2013 - Il 6 marzo
2013 la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso informativa antimafia a
carattere interdittivo nei confronti della cooperativa Rinascita sul
presupposto dell’esistenza del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa.
In conseguenza di detto atto è stato revocato il
contratto relativo al servizio di assistenza domiciliare per persone anziane e
disabili attivo per 142 persone sul distretto di Melito Porto Salvo.
Avverso al provvedimento del Prefetto di Reggio
Calabria la cooperativa Rinascita ha proposto ricorso, chiedendone
l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti.
In data 18
luglio 2013 il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria ha sospeso gli
effetti dell’interdittiva del Prefetto di Reggio Calabria, motivando in merito
al periculum in mora ed al fumus boni iuris.
Nello specifico l’ordinanza del TAR precisa che il mero
vincolo parentale non può
costituire elemento sufficiente per una valutazione negativa ai fini
dell’informativa interdittiva, come già statuito da questo Tribunale proprio in
relazione alla stessa cooperativa ricorrente ed allo stesso soggetto socio
(sent. n. 274/08).
“inoltre su I.B.
non sono emersi elementi concreti che lo facciano ritenere organico all’omonima
cosca mafiosa”, posto che l’omonimia intanto non corrisponde ad alcuna
parentela e la condanna riportata da detto soggetto riguarda fatti risalenti
agli anni ’90, ai quali ha fatto seguito un documentato percorso di recupero;”
L’ordinanza conclude
che, pertanto, non si ravvisano, allo
stato, dati specifici dai quali desumere che la Cooperativa sia solo un
“paravento” dietro il quale si celano gli interessi della cosca Iamonte; e “ravvisando anche una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile,
connessa all’informativa, data la rilevante e variegata attività riconducibile
alla società ed il numero di soci e dipendenti che essa annovera;”
Sembra la fine di un incubo che ha oppresso la
cooperativa Rinascita ed i suoi 51 dipendenti.
Nella qualità di Presidente desidero ringraziare chi
ha creduto, senza se e senza ma, alla nostra pulizia e totale indipendenza da
dinamiche ed interessi mafiosi.
Grazie a tutti i colleghi e gli amici della
cooperativa che hanno sostenuto con decisione le azioni consequenziali senza
vacillare, anche quando tutto sembrava crollare.
E grazie anche a quelli che hanno preso le distanze
da subito, e sono stati parecchi.
Ci hanno rafforzato e permesso di sperimentare una
coesione ed un gioco di squadra che rafforza i legami ed orienta all’obiettivo.
Adesso, superato il giudizio, inizia la battaglia
contro il pregiudizio che abbiamo amaramente sperimentato in questi lunghi mesi
e che non riteniamo sia cancellato con un colpo di spugna!
L'ORDINANZA
L'ORDINANZA
N. 00170/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00277/2013
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso
numero di registro generale 277 del 2013, proposto da:
Società
Cooperativa Sociale Rinascita Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino
Quattrone e Leo Stilo, con domicilio eletto presso Antonino Quattrone Avv. in
Reggio Calabria, via Longitudinale, 57 - Pellaro;
contro
U.T.G. -
Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Reggio
Calabria, via del Plebiscito, 15;
e con
l'intervento di
Bartolo
Iamonte, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Maria Nisi, con domicilio
eletto presso Loris Maria Nisi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
dell’informazione
art. 91 D.lgs. n. 159/11 - prot. n.14564 del 6 marzo 2013 emessa dalla
Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo – con cui si
comunicava alla Provincia - Stazione Unica Appaltante della provincia di Reggio
Calabria - la sussistenza del “pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa
nell’ambito” della ditta odierna ricorrente;
- avverso,
altresì, ogni atto pregresso, collegato e presupposto in quanto diretto a
ledere i diritti e gli interessi dell’odierno ricorrente.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria e
del Ministero dell'Interno;
Vista la
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art.
55 cod. proc. amm.;
Visti tutti
gli atti della causa;
Ritenuta la
propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 il dott. Caterina Criscenti
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che
il ricorso promosso dalla Cooperativa Sociale Rinascita Onlus, operante dal
1988 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, appare prima
facie assistito dal prescritto fumus boni juris;
che appare
degna di positiva valutazione, sin nella sede cautelare, la dedotta carenza di
motivazione e dei presupposti dell’informativa impugnata, poggiante sulla
presenza all’interno della Cooperativa di persone legate da vincoli familiari
con soggetti contigui a consorteria criminale, ossia la moglie (Sapone) e la
fidanzata (Mafrici) di soggetti ritenuti contigui alla cosca Iamonte,
condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso;
che il mero
vincolo parentale (rilevante peraltro solo per uno dei due soggetti) non può
costituire elemento sufficiente per una valutazione negativa ai fini
dell’informativa interdittiva, come già statuito da questo Tribunale proprio in
relazione alla stessa cooperativa ricorrente ed allo stesso soggetto socio
(sent. n. 274/08);
che,
peraltro, si tratta di soggetti che da diverso tempo non hanno più ruoli
all’interno del Consiglio di amministrazione della Cooperativa (vd., da ult.,
produzione documentale della ricorrente del 5 luglio 2013);
che su
Iamonte Bartolo non sono emersi elementi concreti che lo facciano ritenere
organico all’omonima cosca mafiosa”, posto che l’omonimia intanto non
corrisponde ad alcuna parentela e la condanna riportata da detto soggetto
riguarda fatti risalenti agli anni ’90, ai quali ha fatto seguito un
documentato percorso di recupero;
che,
pertanto, non si ravvisano, allo stato, dati specifici dai quali desumere che
la Cooperativa sia solo un “paravento” dietro il quale si celano gli interessi
della cosca Iamonte;
Ravvisata
anche una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile, connessa
all’informativa, data la rilevante e variegata attività riconducibile alla
società ed il numero di soci e dipendenti che essa annovera;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
accoglie la
domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende
l’efficacia degli atti impugnati;
b) fissa per
la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 dicembre 2013.
compensa le
spese della presente fase cautelare.
La presente
ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso
in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con
l'intervento dei magistrati:
Ettore
Leotta, Presidente
Caterina
Criscenti, Consigliere, Estensore
Salvatore
Gatto Costantino, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
18/07/2013
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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