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Melito, revocata l'interdittiva alla Cooperativa Rinascita.

Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) 22 luglio 2013 - Il  6 marzo 2013 la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso informativa antimafia a carattere interdittivo nei confronti della cooperativa Rinascita sul presupposto dell’esistenza del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa.
In conseguenza di detto atto è stato revocato il contratto relativo al servizio di assistenza domiciliare per persone anziane e disabili attivo per 142 persone sul distretto di Melito Porto Salvo.
Avverso al provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria la cooperativa Rinascita ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti.
 In data 18 luglio 2013 il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria ha sospeso gli effetti dell’interdittiva del Prefetto di Reggio Calabria, motivando in merito al periculum in mora ed al fumus boni iuris.
Nello specifico l’ordinanza del TAR precisa  che il mero vincolo parentale non può costituire elemento sufficiente per una valutazione negativa ai fini dell’informativa interdittiva, come già statuito da questo Tribunale proprio in relazione alla stessa cooperativa ricorrente ed allo stesso soggetto socio (sent. n. 274/08).
 “inoltre su I.B. non sono emersi elementi concreti che lo facciano ritenere organico all’omonima cosca mafiosa”, posto che l’omonimia intanto non corrisponde ad alcuna parentela e la condanna riportata da detto soggetto riguarda fatti risalenti agli anni ’90, ai quali ha fatto seguito un documentato percorso di recupero;”
L’ordinanza conclude che, pertanto, non si ravvisano, allo stato, dati specifici dai quali desumere che la Cooperativa sia solo un “paravento” dietro il quale si celano gli interessi della cosca Iamonte; e ravvisando anche una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile, connessa all’informativa, data la rilevante e variegata attività riconducibile alla società ed il numero di soci e dipendenti che essa annovera;”

Sembra la fine di un incubo che ha oppresso la cooperativa Rinascita ed i suoi 51 dipendenti.
Nella qualità di Presidente desidero ringraziare chi ha creduto, senza se e senza ma, alla nostra pulizia e totale indipendenza da dinamiche ed interessi mafiosi.
Grazie a tutti i colleghi e gli amici della cooperativa che hanno sostenuto con decisione le azioni consequenziali senza vacillare, anche quando tutto sembrava crollare.
E grazie anche a quelli che hanno preso le distanze da subito, e sono stati parecchi.
Ci hanno rafforzato e permesso di sperimentare una coesione ed un gioco di squadra che rafforza i legami ed orienta all’obiettivo.


Adesso, superato il giudizio, inizia la battaglia contro il pregiudizio che abbiamo amaramente sperimentato in questi lunghi mesi e che non riteniamo sia cancellato con un colpo di spugna! 

L'ORDINANZA

N. 00170/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00277/2013 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2013, proposto da:

Società Cooperativa Sociale Rinascita Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Quattrone e Leo Stilo, con domicilio eletto presso Antonino Quattrone Avv. in Reggio Calabria, via Longitudinale, 57 - Pellaro;

contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
e con l'intervento di
Bartolo Iamonte, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Maria Nisi, con domicilio eletto presso Loris Maria Nisi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’informazione art. 91 D.lgs. n. 159/11 - prot. n.14564 del 6 marzo 2013 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo – con cui si comunicava alla Provincia - Stazione Unica Appaltante della provincia di Reggio Calabria - la sussistenza del “pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito” della ditta odierna ricorrente;
- avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato e presupposto in quanto diretto a ledere i diritti e gli interessi dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso promosso dalla Cooperativa Sociale Rinascita Onlus, operante dal 1988 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, appare prima facie assistito dal prescritto fumus boni juris;
che appare degna di positiva valutazione, sin nella sede cautelare, la dedotta carenza di motivazione e dei presupposti dell’informativa impugnata, poggiante sulla presenza all’interno della Cooperativa di persone legate da vincoli familiari con soggetti contigui a consorteria criminale, ossia la moglie (Sapone) e la fidanzata (Mafrici) di soggetti ritenuti contigui alla cosca Iamonte, condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso;
che il mero vincolo parentale (rilevante peraltro solo per uno dei due soggetti) non può costituire elemento sufficiente per una valutazione negativa ai fini dell’informativa interdittiva, come già statuito da questo Tribunale proprio in relazione alla stessa cooperativa ricorrente ed allo stesso soggetto socio (sent. n. 274/08);
che, peraltro, si tratta di soggetti che da diverso tempo non hanno più ruoli all’interno del Consiglio di amministrazione della Cooperativa (vd., da ult., produzione documentale della ricorrente del 5 luglio 2013);
che su Iamonte Bartolo non sono emersi elementi concreti che lo facciano ritenere organico all’omonima cosca mafiosa”, posto che l’omonimia intanto non corrisponde ad alcuna parentela e la condanna riportata da detto soggetto riguarda fatti risalenti agli anni ’90, ai quali ha fatto seguito un documentato percorso di recupero;
che, pertanto, non si ravvisano, allo stato, dati specifici dai quali desumere che la Cooperativa sia solo un “paravento” dietro il quale si celano gli interessi della cosca Iamonte;
Ravvisata anche una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile, connessa all’informativa, data la rilevante e variegata attività riconducibile alla società ed il numero di soci e dipendenti che essa annovera;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia degli atti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 dicembre 2013.
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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