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Condominio Riforma - QUADRO SINOTTICO comparativo - 24 blocchi con le modifiche introdotte dalla nuova legge - LIBRO ASSOEDILIZIA WOLTERS KLUWER Colombo Clerici, Assini, Marchiani.

RIFORMA DEL CONDOMINIO
QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE




1 ) Delega:

PRIMA  - era possibile in qualunque forma, anche orale.
ORA – è consentita solo per atto scritto.

                                       PRIMA – numero illimitato.
ORA – massimo 1/5 dei condomini e dei millesimi.



2) Maggioranze minime:
PRIMA – almeno 1/3 più 1 dei  condomini.
ORA – è sufficiente 1/6 + 1 dei condomini.


3) Costituzione dell’assemblea:

PRIMA – era necessaria la presenza di almeno 2/3 dei condomini.
ORA – basta la presenza della metà.



4) Convocazione assemblea:


PRIMA - era valida in qualunque forma.
ORA – solo per iscritto o in via  telematica.



5) Modifica dei beni comuni:

PRIMA – intervento senza nessuna comunicazione preventiva.
ORA – comunicazione amministratore e assemblea.



6) Verbale assemblea:

PRIMA – riportava solo le decisioni dell’assemblea.
ORA – deve riportare il contenuto della riunione.


7) Sottotetti:

PRIMA – si ritenevano privati salvo quelli destinati all’uso comune.
ORA – si presumono comuni se hanno destinazione o
potenzialità di uso comune.


8) Modifica destinazioni d’uso:

PRIMA – bastava il voto di 2/3 dei condomini e dei
millesimi.
ORA – occorrono i 4/5 dei millesimi e dei condomini.



9) Responsabilita' dell' usufruttuario:

PRIMA – rispondeva solo delle spese ordinarie.
ORA – risponde in solido con il  proprietario per tutto.



10) Escussione condomini:
PRIMA – i terzi creditori potevano rivalersi per intero su tutti i singoli condomini.
ORA – si debbono prima perseguire i condomini morosi.



11) Lavori straordinari:
PRIMA – nessun vincolo o prescrizione.
ORA – obbligatoria costituzione di un fondo
per l’importo dei lavori.



12) Mediazione:

PRIMA – partecipazione libera.
ORA – partecipazione dell’amministratore subordinata a delibera assembleare di autorizzazione.




13) Innovazioni:

PRIMA – approvazione sempre con maggioranza dei 2/3.
ORA – per le materie speciali, indicate all’art. 1120 c.c.,è sufficiente la maggioranza della metà del valore.


14) Piccolo condominio:

PRIMA – era considerato “piccolo condominio” quello con non  più di 4 condomini (minori formalità).
ORA – il numero è stato elevato a 8.



15) Requisiti amministratore:

PRIMA – nessun requisito.
ORA – è richiesta incensuratezza, titolo di studio e formazione.
Obbligo



16) conto corrente:
PRIMA – era richiesto solo dalla Giurisprudenza.
ORA – è imposto per legge (art. 1129 c.c.).



17) Riscossione forzosa:

PRIMA – l’amministratore non aveva termine per agire, fatta salva la normale diligenza.
ORA – l’amministratore deve procedere entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.



18) Presentazione rendiconto:

PRIMA – non era stabilito per legge alcun termine ma l’amministratore poteva essere revocato se non rendeva il conto per 2 anni.
ORA – 180 giorni dalla chiusura della gestione.



19) Registri:

PRIMA – non vi erano registri obbligatori salvo le documentazioni relative ai verbali ed alla contabilità.
ORA – è obbligatoria la tenuta dei registri dei verbali, della contabilità, dell’anagrafe condominiale
e di nomina e revoca amministratori.



20) Animali domestici in condominio:

PRIMA – era possibile stabilire un divieto
tramite il regolamento.
ORA – non è più consentito porre divieti.




21) Rappresentanza in
supercondominio:

PRIMA – tutti i condomini dovevano essere convocati
in assemblea.
ORA – nei supercondominii con più di 60 condomini,
nelle assemblee per gli ordinarie ogni condominio partecipa con un suo rappresentante.



22) Deleghe all’amministratore:


PRIMA – erano sempre consentite.
ORA – sono tassativamente vietate.



23) Revisione millesimi:

PRIMA – doveva essere approvata dall’unanimità
dei condomini, o disposta dall’autorità giudiziaria.
ORA – può essere anche approvata dall’assemblea col voto di almeno la metà del valore.


24) Sanzioni:
PRIMA – erano limitate nel massimo.
ORA -  sono consentite da 200 ad 800 Euro.

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