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Riforma del Condominio - Wolters Kluwer - Quesiti - Rispondono Achille Colombo Clerici, Nicola Assini, Marco Marchiani

Due fratelli comproprietari e condomini.

Domanda - In assemblea si sono presentati due fratelli, comproprietari al 50% ciascuno di una unità immobiliare, e il presidente voleva allontanarne uno invitandoli a decidere chi dei due doveva restare e votare. E’ giusto?

Risposta
-  In effetti la norma dell’art.67 delle Disposizioni di attuazione al codice civile, anche dopo la riforma, prevede che i comproprietari abbiano diritto in assemblea ad un solo rappresentante, scelto da loro ai sensi dell’art.1106 c.c. Ma se non vi è contrasto tra essi, sembrerebbe un po’ eccessivo pretendere di allontanare uno dei due, a condizione che non sorgano divergenze al momento almeno del voto, perché in questo caso essi hanno diritto ad un solo voto, e questo deve essere espresso, a nome di tutta la comunione, da uno solo di loro.

Le difficoltà sorgono se gli stessi siano in contrato, perché dovrebbero votare a maggioranza la scelta del rappresentante della comunione; ma se le loro quote sono eguali, come spessissimo succede, una maggioranza non può neppure formarsi.

Quindi che si fa? Si allontanano dall’assemblea entrambi lasciando non rappresentata la comunione?
Anche questa soluzione mi parrebbe eccessiva.
La precedente formulazione dell’articolo 67 predetto disponeva che in caso di mancato accordo, la scelta veniva effettuata dal Presidente dell’assemblea con sorteggio.
Ora questa soluzione non è più menzionata.

Si deve ritenere che sia abrogata?
Si dovrebbe dire di sì perché il comma dell’articolo è stato interamente sostituito con una diversa formulazione che ha escluso questa ipotesi.
Tuttavia, per evitare una palese ingiustizia, e dato che il voto non può essere frazionato, non mi parrebbe fuori luogo se il presidente procedesse ancora con un sorteggio. Il buon senso potrebbe coprire una evidente lacuna.

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