Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2013 |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013 |
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Siderno (Reggio Calabria). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto, in data 20 agosto 2012, con il quale, ai
sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Siderno (Reggio
Calabria) e' stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal
sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267; Considerato che, all'esito di approfonditi
accertamenti, sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra
ex componenti del consesso e la criminalita' organizzata locale che
hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita'
comunale; Rilevato, altresi', che la permeabilita'
dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata
ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della
collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita'
dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio
alla situazione di grave inquinamento e deterioramento
dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello
Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere
gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare
il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;
Decreta:
Art. 1
La gestione del comune di Siderno (Reggio Calabria), il cui
consiglio comunale e' stato sciolto con il citato decreto e'
affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione
straordinaria composta da: dr. Francesco Tarricone - viceprefetto; dr. Eugenio Pitaro - viceprefetto aggiunto; dr. ssa Maria Cacciola - funzionario economico finanziario. |
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Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel comune di Siderno (Reggio Calabria) sono state riscontrate
forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno
compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi
eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011,
nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento
dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica. A seguito di accertamenti svolti dai
competenti organi, il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria ha emesso, il 10 maggio 2012, su richiesta
della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale
Antimafia - l'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere,
alla quale e' stata data esecuzione in data 21 maggio 2012, nei
confronti, tra gli altri, di un consigliere di maggioranza del comune
di Siderno. Nel procedimento in questione detto amministratore risulta
indagato per il reato previsto dall'art. 416-bis, commi 1, 2, 3,
4, 5, e 6, c.p., e dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n.146,
in quanto ritenuto responsabile di aver fatto parte di
un'associazione per delinquere di stampo mafioso ed, in particolare,
della sua articolazione operante in sede locale, finalizzata al
controllo mafioso del territorio e ad una serie indeterminata di
delitti. Sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, in
data 29 maggio 2012, e' stata notificata un'informazione di
garanzia al sindaco di Siderno, nella qualita' di persona sottoposta ad
indagini, per i reati di concorso esterno in associazione per
delinquere di stampo mafioso e corruzione elettorale aggravata.
In relazione a tali vicende il prefetto di Reggio Calabria, con
decreto del 15 giugno 2012, successivamente prorogato, ha disposto
l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art.59, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per gli accertamenti di
rito. Nel frattempo sono divenute irrevocabili le
dimissioni del sindaco, rassegnate in data 4 giugno 2012, che hanno
determinato la fattispecie dissolutoria di quel consiglio comunale
che e' stato dapprima sospeso, con provvedimento del prefetto di
Reggio Calabria del 28 giugno 2012, e successivamente sciolto, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto
2012, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 . Al termine delle indagini effettuate, la commissione
incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui
contenuti il prefetto di Reggio Calabria, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la
partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria, ed acquisito il concorde ed unanime parere dei
partecipanti, ha redatto l'allegata relazione in data 23 gennaio 2013,
che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da'
atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della
misura di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per aver riscontrato concreti, univoci e rilevanti elementi su
collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori dell'ente
con la criminalita' organizzata locale e su forme di
condizionamenti degli stessi. E' un dato storico la presenza
della criminalita' organizzata nei territori calabresi, alla quale
viene riconosciuta una posizione egemone, che, attraverso una fitta
trama di relazioni parentali e frequentazioni di alcuni
amministratori con soggetti che risultano gravemente pregiudicati, si
inserisce nelle amministrazioni locali, aggravandone le condizioni
gia' precarie. Il grado di pervasivita' della 'ndrangheta sul
contesto politico locale e' risultato in modo chiaro dall'attivita'
svolta dalle forze dell'ordine, che hanno accertato l'interesse
delle cosche della fascia jonica nel governo del territorio.
L'organizzazione criminale, previ accordi fra le varie sue
articolazioni, ha individuato i soggetti da candidare ai diversi
livelli di governo degli enti territoriali. La strategia
utilizzata dalla criminalita' organizzata locale e' stata quella di
selezionare i candidati, assicurarne l'appoggio ed il sostegno e
addirittura esprimendo il proprio assenso alle candidature,
precostituendo le condizioni per gestire, senza contrasti
esterni, i propri interessi. Detta strategia si riscontra
specificamente nella situazione di Siderno laddove e' stato deciso,
prima delle elezioni del 2011, la squadra che avrebbe dovuto
amministrare l'ente, individuando soggetti apparentemente estranei a
logiche mafiose. La compagine criminale locale ha cosi'
indirizzato le preferenze verso un soggetto che, candidatosi alla
carica di sindaco nelle consultazioni elettorali del 2011, e' stato
effettivamente eletto al primo turno. Ancor piu' invasivo si e'
rivelato il descritto sistema ove si consideri che, ben prima che
si svolgessero le consultazioni elettorali del 2011, detta
organizzazione si era determinata nel senso di non sostenere piu' il
sindaco della precedente consiliatura, che aveva perseguito solo in
parte gli interessi della criminalita' organizzata. La
contiguita' fra l'amministrazione pubblica e le cosche locali risale,
quindi, nel tempo ed e' attestata dal coinvolgimento del detto
amministratore in un procedimento penale. Elementi di continuita'
dell'amministrazione eletta nel 2011 con quella eletta nel 2006 sono
rappresentati da alcuni amministratori che erano gia' componenti
della precedente compagine. E' il caso del consigliere di
maggioranza raggiunto, come si e' innanzi detto, dall'ordinanza
applicativa di misura cautelare in carcere, che nell' ultima
amministrazione e' stato componente di commissioni comunali
importanti, quali "bilancio e programmazione economica", " opere
pubbliche, politiche fiscali", " patrimonio e demanio",
"urbanistica". Il sindaco, eletto alle consultazioni elettorali
del 2011, aveva gia' fatto parte dell'amminrstrazione eletti nel 2001
ricoprendone la carica di presidente del consiglio. Sia gli
accertamenti svolti in sede amministrativa, che l'inchiesta
giudiziaria hanno posto in evidenza serie di elementi univocamente
riconducibili al condizionamento esercitato dalla locale cosca per
disporre dr riferimenti presso l'amministrazione locale necessari a
conseguire i propri illegittimi scopi. Tali aspetti risultano
evidenti sia nella scelta dell'organo di vertice, sia
nell'individuazione del predetto consigliere, nipote del capo della
locale cosca, sostenuto, nelle elezioni del 2011, dalla consorteria
criminale in quanto ritenuto soggetto affidabile ed idoneo ad
assecondare gli interessi degli associati. A tale sistema si e'
pienamente adeguato il sindaco, la cui amministrazione si e'
limitata a compiti di ordinaria amministrazione, svolti in una
situazione generale caratterizzata da diffusa illegalita'. Ben
altro impegno era richiesto all'organo di vertice che avrebbe dovuto, in
un contesto permeabile all'influenza della criminalita' organizzata,
porre in essere tutte quelle azioni finalizzate al recupero della
corretta gestione della cosa pubblica. E' proprio in presenza di
condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attivita' di
gestione, di mancanza di rispetto delle procedure amministrative
che risulta piu' agevole la penetrazione mafiosa: l'illegalita'
fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali. Infatti sono
stati portati a compimento atti illegittimi, derivanti da forme
di condizionamento criminale, percepiti come atti ascrivibili alla
disorganizzazione burocratica. La responsabilita' degli
amministratori non e' limitata all'attivita' politica: nonostante
lo spostamento delle competenze relative alla gestione
dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno
compiti pregnanti di pianificazione, di direttive, di impulso, di
vigilanza e di verifica, che impongono l'esigenza di intervenire ed
apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una
effettiva e sostanziale cura dell'interesse pubblico e difesa
dalla compromissione derivante da ingerenze estranee. Particolari criticita' sono state riscontrate nel settore economico-tributario del comune.
La commissione di indagine ha posto in evidenza come il settore
economico finanziario sia caratterizzato da diffuse irregolarita' in
quanto sono stati iscritti in bilancio consistenti residui attivi, di
ingente importo, di origine vetusta e dubbia esigibilita', alterando la
gia' precaria situazione economica. Il mantenimento in
bilancio dei residui attivi di dubbia esigibilita', o
addirittura chiaramente inesigibili, incide sull'attendibilita'
del risultato contabile di amministrazione, in quanto la
disponibilita' finanziaria si trasforma in disponibilita' certa e
liquida solo nel momento in cui vengono monetizzati i relativi
crediti e i debiti. L'ente, invece, non ha attivato un'attenta
verifica delle voci classificate nei residui attivi e passivi,
finalizzata a mantenere in bilancio solo quelli per i quali la
riscossione o il pagamento possano essere definiti con un ragionevole
grado di certezza. Tale circostanza ha avuto riflessi negativi
sulla situazione di cassa del comune, posto che a fronte di
entrate previste e non realizzate si devono assumere impegni di spesa
reali. Sono stati, infatti, evidenziati, per gli esercizi
finanziari relativi al periodo 2006-2011, consistenti ritardi nella
riscossione della tassa rifiuti solidi urbani e dell'imposta
comunale sugli immobili, che nel tempo hanno contribuito alla
formazione di elevate quantita' di residui attivi. Gli scostamenti
fra accertamenti e riscossioni pongono in luce l'inerzia dell'ente che
non ha attuato una seria azione di contrasto all'evasione
tributaria e non ha inserito i crediti di difficile esazione nel
conto del bilancio secondo il loro grado di presunto realizzo. Del pari carente e' risultata l'attivita' di riscossione relativa alle violazioni del codice della strada.
E' stata evidenziata anche l'assenza di un'azione di controllo, di
accertamento amministrativo e di eventuale rimozione anche
coattiva degli impianti pubblicitari. Tale inerzia
dell'amministrazione da un lato ha precluso il recupero delle aree
pubbliche e dall'altro ha minato il principio di legalita' che deve
sempre improntare i rapporti tra il comune e i cittadini.
Ulteriore elemento rappresentativo della forte criticita' degli
equilibri finanziari in cui versa l'ente e' emerso a seguito
dell'analisi dei debiti fuori bilancio, risultati di rilevante
entita', assunti dal comune di Siderno che non ha provveduto, a
seguito del considerevole contenzioso, ad effettuare alcun
accantonamento finalizzato all'eventuale esito negativo delle cause
pendenti. Altre criticita' che contribuiscono a definire la
diffusa disorganizzazione sono state riscontrate nelle attivita'
connesse alla rinegoziazione dei mutui ed alla tenuta degli inventari.
Relativamente alla rinegoziazione dei mutui non e' dato evincere
dall'atto deliberativo alcuna analisi tecnico-contabile che possa
giustificare l'operazione, che ha comportato un maggior rischio per la
gestione finanziaria futura dell'ente in quanto ha aumentato gli
interessi complessivi cui il comune deve far fronte. Indicativo
di una non corretta conduzione dell'ente e' la tenuta degli inventari e
la gestione del patrimonio comunale, che e' risultata confusa e
disordinata, al punto che, come rileva la commissione di
indagine, l'ente non dispone di un quadro chiaro dei beni posseduti ed
il relativo valore economico. Un aggravio alle finanze
comunali dell'ente e' rappresentato dalla spesa per gli immobili
detenuti in locazione, alcuni dei quali non piu' utilizzati,
Sintomatico di un cattivo funzionamento dell'ente e' anche
l'insufficiente documentazione rinvenuta a supporto delle domande di
sovvenzioni e contributi. Peraltro puo' assumere valenza di anomale
cointeressenze la vicenda relativa ad un contributo erogato ad una
societa' sportiva, sulla base di una documentazione assolutamente
insufficiente, in quanto dalle attivita' investigative e' emerso che un
componente dell'organigramma societario, nonche' il
vicepresidente e diversi soci, sono direttamente e indirettamente
collegabili ad ambienti malavitosi. Oggetto di analisi e stato
anche l'assetto del territorio ove e' stato evidenziato, relatrvamente
all'abusivismo edilizio, la carenza di controlli su numerosi
immobili non accatastati, rilevati dall'Agenzia del territorio con
operazioni di aerofotogrammetria. L'omessa attivazione di
qualunque tipo di iniziativa e' la conseguenza dei difficili
rapporti intercorsi tra il responsabile dell'unita' operativa
"assetto del territorio" ed altro dipendente assegnato alla stessa
unita', deputato ad effettuare le verifiche sul territorio. Per effetto
di tali dissensi interni alla predetta unita', noti risulta
eseguito alcun accertamento, pure richiesto dalle forze di polizia.
La paralisi dell'attivita' di quell'ufficio si e' risolta in
alcune circostanze in favore di soggetti legati alla criminalita'
organizzata. Occorre rilevare che la carente azione di governo
del territorio, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, denota
un'amministrazione locale timida, debole, soggetta al sistema mafioso
che condiziona lo sviluppo sociale ed economico del territorio. La
mancata repressione dell'abusivismo costituisce l'ambito in cui meglio
si puo' apprezzare il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri
pubblici e gli interessi mafiosi. Profili di sviamento
dell'attivita' amministrativa dai principi di buon andamento e
possibili cointeressenze sono rinvenibili anche nell'ambito delle
autorizzazioni a costruire che sono state rilasciate anche a
soggetti indirettamente legati alla malavita locale.
Ulteriori anomalie sono state riscontrate nella struttura
organizzativa del comune, che presenta una pluralita' di uffici che
gestiscono le gare di appalto; situazione questa che ha comportato
una frammentazione delle relative attivita' in palese difformita'
rispetto alla normativa vigente in materia. Dall'esame delle
gare svolte dall'ente sono emerse numerose irregolarita' nelle
procedure seguite per l'acquisizione di beni, servizi e forniture.
Le determine di impegno a contrarre sono prive di un'adeguata
motivazione che giustifichi i criteri per l'individuazione di
un unico operatore economico. In alcuni casi manca la menzione del
tipo di procedura seguita dall'amministrazione, in altri non sono
definiti gli elementi essenziali per la stipula del contratto. Risultano
disposti affidamenti in favore del medesimo operatore economico,
effettuati in tempi ravvicinati e per prestazioni tra loro
collegate che, secondo una sana gestione dell'ente, avrebbero
dovuto formare oggetto di un unico contratto. Dette modalita' hanno
comportato un artificioso frazionamento degli affidamenti e la
conseguente elusione delle procedure di appalto che, in relazione
all'importo complessivo, si sarebbero dovute applicare. Prima della
stipula di un contratto o dell'affidamento di una prestazione non
e' stato quasi mai chiesto alla ditta aggiudicataria il documento
unico di regolarita' contributiva, ne' risulta che prima
dell'affidamento di lavori, servizi e forniture sia stata prestata la
garanzia fideiussoria per lavori superiori ad euro 20.000, come
previsto dalla normativa vigente in materia. Inoltre, l'analisi
condotta in tale settore ha evidenziato che l'affidamento dei lavori e'
stato disposto in carenza di documentazione che definisse gli
standards di qualita' delle prestazioni, i costi ed i limiti di
spesa. In occasioni di situazioni di eccezionale pericolo
derivante da un evento calamitoso del tutto imprevedibile, l'ente ha
provveduto al pagamento dei lavori senza redigere i verbali di somma
urgenza ed in assenza della perizia giustificativa dei lavori prevista
dall'art.175 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Nella quasi
totalita' delle determinazioni viene dato atto che, considerata
l'urgenza, e' stato richiesto telefonicamente un preventivo di
spesa ad una specifica ditta, quella poi risultata aggiudicataria,
in carenza della necessaria motivazione sulla congruita' dei
prezzi delle forniture. Anche nelle determine di spesa
inerenti l'affidamento delle esecuzioni di interventi di
manutenzioni manca un verbale di sopralluogo che evidenzia
l'urgenza e che attesta il tipo di intervento da effettuare, la
localizzazione dello stesso, la quantificazione dei lavori da
eseguire. Rileva la circostanza che per alcune forniture e
lavori gli affidamenti sono stati disposti quasi esclusivamente
alle stesse ditte, alcune vicine a soggetti controindicati. In
particolare, una di queste societa' e' riconducibile ad un
soggetto coinvolto nell'operazione giudiziaria di cui si e' detto in
premessa e nei cui confronti e' stata emessa in passato
certificazione antimafia interdittiva. Altre ditte sono state
raggiunte, dopo gli affidamenti, dall'informativa interdittiva della
prefettura di Reggio Calabria. E' emblematico dello sviamento
dell'attivita' amministrativa anche quanto risulta dall'esame della
societa' operante nel settore del trattamento dei rifiuti urbani, ove
e' stato evidenziato come la stessa sia vicina a soggetti coinvolti in
procedimenti penali. Significativo della compromissione del
regolare funzionamento dei servizi e' quanto emerso dall'attivita' di
analisi condotta su alcune concessioni demaniali e relative proroghe,
rilasciate durante il periodo dell'amministrazione del sindaco
eletto nel 2011, che ha messo in risalto come alcune di esse siano
state rilasciate a favore di soggetti riconducibili, o per
rapporti di parentela o per frequentazioni, ad esponenti delle
organizzazioni malavitose locali. La mancanza di volonta'
dell'ente di definire programmi di riscatto da una condizione di
inerzia, protratta per lungo tempo, per creare le condizioni di sviluppo
socio-ambientale, e' attestata dalla vicenda relativa al bene
confiscato alla 'ndrangheta per il quale il comune non ha provveduto ad
effettuare alcun controllo sul corretto utilizzo dello stesso,
consentendo che i fabbricati ivi insistenti venissero abbandonati
all'ulteriore degrado ed omettendo qualsiasi tipo di intervento per
impedire che all'interno della stessa area venisse addirittura
impiantata una coltivazione di marijuana. L'insieme dei
suesposti elementi e' idoneo a suffragare le rilevate forme di
condizionamento del procedimento di formazione della volonta' degli
organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti
indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialita'
di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella
conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.
Sebbene il processo di recupero del comune ai canoni di legalita' sia
gia' iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente
affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo
affrancamento dell'ente dalle influenze della criminalita', si
ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione
straordinaria di cui al successivo art. 144 dello stesso decreto
legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita'
pervasiva dell'organizzazione criminale possa di nuovo esprimersi in
occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco
temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione
straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi
programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento
dell'ente. Rilevato che, per le caratteristiche che lo
configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire
finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per
altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si
propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di
Siderno (Reggio Calabria) con conseguente affidamento della gestione
dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu'
dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche
competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel
tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle
esigenze della collettivita'. In relazione alla presenza
ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario
che la durata della gestione commissariale sia determinata in
diciotto mesi. Roma, 26 marzo 2013
Il Ministro dell'interno: Cancellieri Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 2
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita,
fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche. Dato a Roma, addi' 9 aprile 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013 Interno, registro n. 2, foglio n. 302 |
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