Ordinanza
contingibile e urgente: “Servizi RSU – Provvedimento contingibile e urgente per assicurare la tutela
igienico-sanitaria e il decoro urbano”.
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
“Norme in materia ambientale”, e successive modificazioni, emanato in
attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;
CONSIDERATO che il predetto Decreto Legislativo ha come
obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da
realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (Parte
IV - artt. da 177 a 266 - disciplina la Gestione dei Rifiuti e la Bonifica dei
Siti Contaminati);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3-ter, del citato Decreto
Legislativo, aggiunto dall’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, “La tutela dell’Ambiente e degli Ecosistemi Naturali e del
Patrimonio Culturale, deve essere garantita da tutti gli Enti Pubblici e
Privati, e dalle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, mediante
un’adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente, nonché al principio “chi
inquina paga” che, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del trattato delle
Unioni Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”;
VISTI, in particolare, i seguenti articoli del summenzionato
Decreto Legislativo:
-
art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
-
art. 181 e sue modifiche e integrazioni;
-
art. 192 e sue modifiche e integrazioni;
-
art. 191, comma 1:
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale,
sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle
disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione
civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro
della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della
regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
CONSIDERATO:
-
che alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si
provvede tramite la Società Ecologia Oggi s.p.a., via Cassoli n. 18 Lamezia
Terme, in virtù del contratto stipulato con il Consorzio Valle Crati in data
22.08.2011, e successivo atto aggiuntivo dell’11.02.2013;
-
che le operazioni di accettazione, controllo
radiometrico, adeguamento volumetrico, ricarico dei rifiuti solidi urbani sono
effettuate dalla Società Calabra Maceri e Servizi presso l’impianto, di
proprietà della società stessa sito in Contrada Lecco, Rende, Cosenza, ai sensi
del contratto, rep. N. 78 dell’11.11.2008, registrato a Cosenza il 23.11.2008;
-
che la stessa Società Calabra Maceri e Servizi provvede
al trasporto ed allo smaltimento degli RSU presso la discarica consortile in
località “Vetrano” nel territorio di San Giovanni in Fiore, ai sensi del
contratto, rep. N. 78 dell’11.11.2008, registrato a Cosenza il 23.11.2008;
VISTA la nota del Consorzio Valle Crati, a firma del
vicepresidente avv. Maxmiliano Granata, di diffida nei confronti della Società
Calabra Maceri e Servizi prot. n. 19371 del 16.04 2013;
VISTA la nota del Consorzio Valle Crati, a firma del
vicepresidente avv. Maxmiliano Granata,
prot. n. 19420 del 17.04.2013, avente per oggetto: Esposto a Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza - discarica consortile in
località “Vetrano” nel territorio di San Giovanni in Fiore;
VISTA la nota del Consorzio Valle Crati, a firma del
vicepresidente avv. Maxmiliano Granata, prot. n. 19421 del 17.04.2013 con cui
si intima all’ing. Pasquale Russo, Direttore Tecnico del Consorzio Valle Crati,
di diffidare la Società Calabra Maceri e Servizi;
VISTA la nota del Consorzio Valle Crati, a firma del
vicepresidente avv. Maxmiliano Granata, prot. n. 19901 del 19.04.2013, all’ing.
Pasquale Russo, Direttore Tecnico del Consorzio Valle Crati, di revoca del
servizio di gestione affidato alla Società Calabra Maceri e Servizi spa con
contratto n. 78 dell’11.11.2008;
VISTA la nota prot. 20735 del 26.04.2013, a firma del
presidente vicario avv. Maxmiliano Granata del Consorzio Valle Crati, trasmessa
al Comune di Cosenza, che di seguito si riporta “Considerata la situazione di assoluta emergenza ambientale ……
conseguente all’esaurimento dei
profili di abbanco autorizzati alla discarica consortile in località “Vetrano”
nel territorio di San Giovanni in Fiore, e che non è stato ancora assunto dal Dipartimento Politiche
dell’Ambiente della Regione Calabria alcun provvedimento autorizzativo in merito
alla possibilità di continuare a conferire nella suddetta discarica”, “… si
reitera la richiesta urgente e si sollecita con somma ed imperiosa urgenza a
codesto Dipartimento di voler individuare e comunicare con immediatezza a
questo Ente e ai Comuni conferitori il sito in cui dovranno essere momentaneamente
smaltiti i loro rifiuti solidi urbani”;
VISTA l’emergenza ambientale venutasi a creare a seguito
della chiusura della discarica consortile in località “Vetrano” nel territorio
di San Giovanni in Fiore;
VISTA la nota del Sindaco al Presidente della Giunta
Regionale, prot. 2778 del 24.04.2013, relativa alla situazione critica dello
smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che la tutela dell'igiene e della salute
pubblica va peraltro intesa in senso estensivo ed evolutivo come protezione
dell'ambiente in tutte le sue componenti essenziali;
CONSIDERATO che l'unico obiettivo dichiarato e perseguito
con atti concreti dall’Amministrazione Comunale di Cosenza è quello del
mantenimento di adeguati livelli di pulizia, nell'esclusivo interesse della
tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini, del decoro e della
sicurezza urbana;
RITENUTA la necessità di provvedere, con urgenza, alla
rimozione ordinaria e straordinaria dei rifiuti solidi urbani accumulatisi, al
fine di evitare la possibile insorgenza o diffusione di malattie infettive;
CONSIDERATA, pertanto, l'urgenza di eliminare la prospettata
situazione di pericolo per la sanità e l'igiene pubblica;
CONSIDERATO che la tutela dell'igiene e della salute pubblica va peraltro
intesa in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell'ambiente in tutte
le sue componenti essenziali;
RITENUTO che ricorrono nella fattispecie i presupposti per
l'adozione del presente atto, in considerazione della necessità di prevenire ed
eliminare pericoli di igiene pubblica e della sussistenza dei requisiti della
estrema urgenza;
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. l0 dell'O.P.C.M. 4 luglio 2008, n. 3690,
pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164, recante “Disposizioni
urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3690)”;
VISTO il testo unico delle leggi sull' ordinamento degli
enti locali, emanato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54
del predetto t.u.o.e.l. 267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 6
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.
125);
VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto
2008, n. 186;
ORDINA
Alla Società
Ecologia Oggi s.p.a., via Cassoli n. 18 Lamezia Terme, in qualità di gestore
del sevizio integrato di igiene urbana della Città di Cosenza ai sensi del
contratto stipulato con il Consorzio Valle
Crati in data 22.08.2011,
e successivo atto aggiuntivo dell’11.02.2013, di
procedere, stante l’urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di
grave pericolo per la salute, l’igiene pubblica ed il decoro urbano, ad
attivare eventuali soluzioni alternative a quella prevista dal sistema
consortile, attualmente non disponibile, per il trasporto dei rifiuti urbani
residuali presso un sito di smaltimento finale.
Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento del progetto
“Servizio Integrato di Igiene Urbana – rimodulato - della Città di Cosenza”,
ing. Arturo Bartucci, e il Dirigente del Settore 10 Infrastrutture arch.
Domenico Cucunato, ai conseguenti adempimenti urgenti, previa acquisizione
della documentazione di rito.
I competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, il
Settore 10 Infrastrutture e il Comando P.M. di questo Comune sono incaricati
della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente
provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
Ai sensi degli incarichi conferiti con determinazioni Dirigenziali nn. 1445
del 20-09-11 e 1397 del 2.8.2012, a firma del Dirigente del Settore 10 Infrastrutture
arch. Domenico Cucunato, il Responsabile Unico del Procedimento del progetto
“Servizio Integrato di Igiene Urbana – rimodulato - della Città di Cosenza”, è
l’ing. Arturo Bartucci al quale viene demandato ogni conseguente e/o consequenziale
adempimento gestionale attinente anche ai rapporti in essere con la società
Ecologia Oggi spa e con il Consorzio Vallecrati.
Di comunicare preventivamente il presente provvedimento al Sig. Prefetto di
Cosenza.
Di notificare copia integrale del presente atto alla società Ecologia Oggi
spa e al Consorzio Valle Crati, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro-tempore.
Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per
quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta Regionale e
all'Assessore per le Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, al Dirigente
Generale del Dipartimento per le Politiche dell’Ambiente della Regione
Calabria, al Presidente della Provincia di Cosenza, al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cosenza, al Questore di Cosenza, al Comandante
Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Direttore del Primo
Dipartimento Amministrativo del Comune di Cosenza, al Direttore del Secondo
Dipartimento Tecnico del Comune di Cosenza
al Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Cosenza e
al Dirigente del Settore 3Economia-Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio del Comune
di Cosenza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il
presente provvedimento.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Catanzaro nel
termine di 60 giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
sua notificazione.
Il Responsabile del Procedimento
IL SINDACO
Arturo Mario Bartucci MARIO
OCCHIUTO
Al Presidente del Consorzio Vallecrati
e.p.c.
Al Prefetto della Provincia di Cosenza
Al
Procuratore della Repubblica di Cosenza
Oggetto: richiesta verifiche
Nonostante le reiterate richieste di una maggiore trasparenza nella
gestione dei rifiuti, debbo constatare l’esistenza di ulteriori situazioni
meritevoli di puntuale verifica.
Sono stato, infatti, notiziato, anche con riscontri fotografici, che i RSU
del comune di Rende sono stati raccolti e, presumibilmente, smaltiti,
atteso che i cassonetti del predetto comune risultano tutti svuotati.
Posta la circostanza della chiusura dell’impianto di smaltimento gestito da
Calabria Maceri, sito in San Giovanni in Fiore, da cui scaturiva il
rifiuto della accettazione dei RSU provenienti dalla Città di Cosenza e
che costituisce la causa della costante permanenza dei rifiuti per le strade
del medesimo comune, si chiede di verificare se siano state perpetrate
disparità di trattamento e, in caso affermativo, di porre in essere gli atti
consequenziali.
Con riserva di richiesta di ristoro dei danni subiti.
Resto in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti.
Cosenza 26-04-13
MARIO OCCHIUTO
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