Corte Costituzionale: sventata ogni ipotesi di illegittimità
costituzionale del d.lgs 28/10 in materia di mediazione civile e
commerciale ad eccezione di un mero eccesso di delega. Nulla di più.
La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 272, depositata il 6
dicembre 2012, ha chiarito che il carattere obbligatorio non è
implicitamente desumibile dall'art. 60 della legge nr. 69 del 2009, cd
legge delega. Sul punto dell'obbligatorietà del tentativo di
conciliazione che lo porrebbe quale condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, il citato art. 60 risulta "del tutto silente",
mentre su altri aspetti dell'istituto si rileva alquanto dettagliato.
La disposizione normativa, nel prevedere che la mediazione ha per
oggetto controversie su diritti disponibili, specifica che il tutto
non deve "precludere l'accesso alla giustizia". Orbene, laddove tale
locuzione ha preoccupato i giuristi più sensibili alle libertà dei
cittadini, è bene precisare che la Corte ha specificato che trattasi
di "una affermazione di carattere generale, non a caso collocata! in
apertura dell'elenco dei principi e dei criteri direttivi, e non
necessariamente collegabile alla scelta di un determinato modello
procedurale".
Il contenuto della delega deve identificarsi nel contesto normativo
nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi criteri
direttivi, nonché nelle finalità che la ispirano. Non poteva la Corte,
a tal proposito, non prendere le mosse dagli interventi dell'Unione
Europea. La direttiva 2008/52/CE, affidando alla mediazione la
risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie e
concepita la mediazione come procedura che può soddisfare le esigenze
delle parti, lascia l'adozione dell'istituto alla volontà delle parti,
all'iniziativa di un organo giurisdizionale ovvero alla prescrizione
di uno stato membro. Quello cioè che è stato fatto in Italia. E la
diminuzione della congestione nei tribunali italiani è stata
menzionata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo
2011/2026-INI. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza
del 18 marzo 2010,&nbs! p; ha poi consacrato l'obbligatorietà della
mediazione a condizione che non vi sia una decisione vincolante per le
parti, non comporti ritardi per l'accesso alla giustizia, sospenda la
prescrizione dei diritti che si intendono far valere, non comporti
costi eccessivi per le parti e la procedura non sia prevista solo in
via elettronica. Non esiste, secondo la Corte Europea, un'alternativa
alla obbligatorietà che garantisca gli stessi risultati e gli
eventuali inconvenienti non sono degni di nota.
Questo, in sintesi, l'excursus operato dalla Consulta, che però, in
conclusione, "desume un "eccesso di delega" a sfavore del carattere
obbligatorio della mediazione citando la "neutralità" da parte
dell'U.E. ("la disciplina dell'UE si rileva neutrale in ordine alla
scelta del modello di mediazione da adottare"). Così non è! Al
contrario la Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE al comma 2
dell'art. 5 – a proposito del ricorso alla mediazione testualmente
recita "La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione
nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure
soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del
procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle
parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario". Il
comma 1 dell&rsqu! o;art. 5 del D.Lsg. è stato concepito proprio in
questa direzione prova ne è che la stessa Corte nella sentenza
dichiara ammissibile costituzionalmente l'art. 16 del D.M. 180/2010.
Nel caso di specie la Consulta, da un lato ha riconosciuto per
"eccesso di delega" l'anticostituzionalità del comma 1 dell'art. 5 del
D.Lsg 28/2010; d'altro lato, ammettendo la costituzionalità dell'art.
16 del decreto 180/2010, ha ammesso che non c'è stata nessuna
"usurpazione" da parte del Governo nei confronti della delega
Parlamentare, visto che il legislatore si è attenuto ai dettami della
Direttiva dell'U.E. sopra citata. In conclusione la Corte ha sì
riconosciuto che la soluzione individuata dal legislatore delegato
è discutibile sul piano "dell'eccesso-merito", ma ha immediatamente
aggiunto, dichiarando ammissibile l'art 16, che l'eccesso non può
dirsi intrinsecamente irragionevole.
Al di là dell'esito e di come si determinerà il legislatore, credo che
la via sia stata esaustivamente indicata.
(A cura di Marisa Cataldo coordinatrice ANPAR regione Puglia)
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