Nell'attesa di leggere le motivazioni riportate nel comunicato stampa
della Consulta in merito all'eccesso di delega da parte del Governo
al solo comma 1 dell'art. 5 del D.Lsg. 28/2010 non si e' prestata,
nel frattempo, molta attenzione a tre sentenze del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione Terza Quater - su
altrettanti ricorsi presentati da organismi di mediazione costituiti
per la maggior parte da avvocati contro il Consiglio Nazionale
Forense, il Ministero di Giustizia e l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, per l'annullamento, previa sospensione,
dell'articolo 55 bis del Codice Deontologico Forense che disciplina
lo svolgimento dell'attivita' di mediazione da parte degli avvocati.
L'art. 55 bis del Codice Deontologico del CNF "vieta all'avvocato di
assumere funzioni di mediatore se ha avuto rapporti professionali con
una delle parti negli ultimi due anni o se una delle parti e' o e'
stata assistita, anche in questo caso negli ultimi due anni, da un
professionista di lui socio o con lui associato o che eserciti
l'attivita' forense negli stessi legali, nonche' di intrattenere
rapporti professionali con una delle parti se non e' passato un
biennio dalla definizione del procedimento di mediazione e se
l'oggetto dell'attività non e' diverso da quello del procedimento
stesso". Il TAR ha giustamente posto l'attenzione alla richiesta del
CNF di evitare che attraverso l'istituto della mediazione venissero
poste in atto commistioni d'interessi.
Ragionando sulle tre sentenze ed esaminando gli iscritti nel ROM
(Registro Organismi Mediazione) si delinea un quadro abbastanza
significativo. Il totale degli organismi di mediazione è di 964 di
cui 593 (quasi il 60%) sono quelli costituiti da società di capitale,
di persone o comunque istituzioni a scopo di lucro, gestiste per la
maggior parte da avvocati. 229 sono gli organismi pubblici (camere di
commercio, ordini professionali, fondazioni, università pubbliche e
private (quasi il 30%) e 142 sono gli organismi composti da
associazioni con o senza scopo di lucro (poco più del 10%).
"Molti di questi organismi "privati" a scopo di lucro" -dice
Pecoraro, presidente dell'organismo internazionale di conciliazione &
arbitrato - "hanno messo in atto comportamenti disciplinarmente
rilevanti, che oltre a danneggiare la mediazione hanno danneggiato
loro stessi e i colleghi avvocati, per l'uso strumentale che ne hanno
fatto, convincendo ad "investire" gli stessi in una societa',
ovvero ponendo in essere situazioni di conflitto potenziale nei
confronti della parte/i assistiti. A causa di questi organismi si era
ingenerato un sistema di partecipazione alla mediazione
"fallimentare" e spesso anche "ricattatorio", in particolar modo da
parte di quegli organismi che avevano introdotto nel proprio
regolamento la possibilita' per il mediatore di avanzare una
proposta".
"Ora mi aspetto" - dice Pecoraro - "che dopo queste sentenze del Tar
il CNF applichi i dovuti provvedimenti nei confronti di avvocati
che hanno violato quando disposto dall'art. 55 e 55 bis del loro
codice deontologico e che si determini anche contro quegli organismi
di mediazione espressione degli ordini provinciali, dove i verbali di
mancata adesione hanno costituito la regola al mancato accordo pur di
portare le parti in causa.
Non esiste deflazione dei procedimenti pendenti e da venire senza
l'introduzione dell'obbligatorietà che deve essere totale cioè
allargata alla tutela di tutti i diritti disponibili dei cittadini.
Non possono essere caricate sulle spalle dei cittadini miliardi di
euro per sanzioni e costi di giustizia in tempo di crisi per
salvaguardare interessi specifici di pochi"
Ufficio stampa AIANNO.
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Luigi Palamara
Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
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