Tutti questi delitti sono contro il patrimonio; alcuni di essi vengono commesi mediante violenza alle cose (furto, Art. 624 c.p. ss), altri mediante violenza alle persone (rapina, Art 628 c.p., estorsione, Art 629 c.p.), e altri ancora mediante frode (truffa, Art. 640 c.p. ss).
Come si vede, dunque, l'interesse giuridico tutelato in via principale è il patrimonio; per la rapina, tuttavia, è tutelato anche l'interesse giuridico della incolumità personale, mentre per l'estorsione è sia l'incolumità personale, sia la libertà morale.
L'art. 624 c.p. enuclea la fattispecie criminosa del furto statuendo che lo commette chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
L'art. 628 c.p., invece, statuisce che la rapina è commessa da chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Le condotte dei due delitti sono molto simili: entrambe richiedono che qualcuno si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (il detentore della cosa può essere anche persona diversa dal proprietario; Es: cassiere di banca rapinato dei soldi di un cliente).
I due delitti, tttavia, differiscono in primo luogo per il fatto che la condotta della rapina richiede una "violenza alla persona" o una "minaccia" e, in secondo luogo, perchè per il furto è sufficiente il fine del "profitto", mentre per la rapina è necessario che il fine sia quello dell' "ingiusto profitto".
L'estorsione è commessa da chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Questa fattispecie, dunque, da una parte presenta elementi di contatto con la rapina, come la "violenza o minaccia" ed il fine dell' "ingiusto profitto", dall'altra richiede la condotta specifica del costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa (mediante la minaccia o la violenza) con, in più, l'effetto l'ulteriore dell' "altrui danno".
Comette il delitto di truffa, infine, chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: gli elementi di contatto con la truffa sono palesi, e cioè l'evento del "procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", ma in questo caso la condotta è completamente diversa; per ottenere lo scopo voluto il reo induce in errore la persona offesa con artifizi e raggiri, non lo costringe a fare qualche cosa o ad omettere qualche cosa mediante violenza o minaccia, come richiesto per l'estorsione.
Come si vede, dunque, l'interesse giuridico tutelato in via principale è il patrimonio; per la rapina, tuttavia, è tutelato anche l'interesse giuridico della incolumità personale, mentre per l'estorsione è sia l'incolumità personale, sia la libertà morale.
L'art. 624 c.p. enuclea la fattispecie criminosa del furto statuendo che lo commette chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
L'art. 628 c.p., invece, statuisce che la rapina è commessa da chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Le condotte dei due delitti sono molto simili: entrambe richiedono che qualcuno si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (il detentore della cosa può essere anche persona diversa dal proprietario; Es: cassiere di banca rapinato dei soldi di un cliente).
I due delitti, tttavia, differiscono in primo luogo per il fatto che la condotta della rapina richiede una "violenza alla persona" o una "minaccia" e, in secondo luogo, perchè per il furto è sufficiente il fine del "profitto", mentre per la rapina è necessario che il fine sia quello dell' "ingiusto profitto".
L'estorsione è commessa da chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Questa fattispecie, dunque, da una parte presenta elementi di contatto con la rapina, come la "violenza o minaccia" ed il fine dell' "ingiusto profitto", dall'altra richiede la condotta specifica del costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa (mediante la minaccia o la violenza) con, in più, l'effetto l'ulteriore dell' "altrui danno".
Comette il delitto di truffa, infine, chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: gli elementi di contatto con la truffa sono palesi, e cioè l'evento del "procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", ma in questo caso la condotta è completamente diversa; per ottenere lo scopo voluto il reo induce in errore la persona offesa con artifizi e raggiri, non lo costringe a fare qualche cosa o ad omettere qualche cosa mediante violenza o minaccia, come richiesto per l'estorsione.

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