Riceviamo e pubblichiamo:
Ieri sera (22 luglio 2014 ndr) la Commissione Affari Costituzionali della Camera
dei Deputati ha votato ed approvato un emendamento all’art. 18 del Dl 24 giugno 2014, n.90 c.d. Dl P.A. che
salvaguarda il T.a.r. di Reggio Calabria
dalla chiusura insieme alle sezioni staccate degli altri T.a.r. che si trovano
nelle città sedi di corti d'appello di Salerno, Lecce, Brescia e Catania. In
virtu’ dell’approvazione di questo emendamento la soppressione delle sedi di
Latina, Pescara, Parma viene rinviata al luglio del 2015 (da ottobre del 2014).
E' esclusa dal taglio anche la sede di Bolzano.
La dura battaglia
intentata dai senatori e deputati NCD ha avuto i suoi frutti per la città di
Reggio, ritengo infatti di vitale importanza oltre che strategico il
mantenimento della sede T.A.R. di Reggio Calabria nell’ottica della costruzione
dell’assetto amministrativo della Città metropolitana. Nel ringraziare il
Viceministro alla Giustizia Enrico Costa con cui ho personalmente interloquito
più volte sugli aspetti connessi alle problematiche derivanti da un’eventuale
ed ab initio scongiurata soppressione
della sede T.A.R. di Reggio Calabria, desidero sottolineare l’importanza del
gioco di squadra svolto da tutta la deputazione NCD in Commissione che operando
sinergicamente con le altre deputazioni regionali in seno alla maggioranza
hanno assicurato il conseguimento di questo importante ed utile risultato per
evitare l’indebolimento della presenza dello Stato sul territorio reggino.
L’emendamento approvato ieri in Commissione adesso dovrà soltanto passare
dall'aula insieme a tutto l'articolato ma confido in una definitiva
approvazione.
Questo il testo dell’emendamento approvato:
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
“1. Nelle more della riorganizzazione dell’assetto
organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono
soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede
in comuni che non sono sedi di corte d’appello. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità
per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse,
nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della
relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede
centrale del tribunale amministrativo regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento
una relazione sull’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un’analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del
personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione,
nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di
riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della
spesa e l’eventuale individuazione di uffici direttivi o sezioni staccate da
sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e
dell’organizzazione degli uffici giudiziari.”.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole
“All’articolo” con le seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2015, all’articolo”
e sostituire la lettera a) con la seguente: “a) al terzo comma, le parole
“Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse;”
Sen. Giovanni Emanuele
Bilardi
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