Nelle due camere di consiglio dell’8 e del 28 maggio i magistrati della sezione regionale della Corte dei conti hanno spulciato i rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria. Due milioni e mezzo di euro non sempre spesi correttamente per spese di funzionamento, per il personale (la parte più consistente) e per i consulenti. Per i rilievi riscontrati, la norma prevede che entro trenta giorni dalla comunicazione al presidente del consiglio regionale i gruppi regolarizzino la situazione, altrimenti “l’omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate”. Ecco tutti i rilievi.
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Deliberazione n.26/2014
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Tabbita Presidente
Dott. Giuseppe Ginestra
Consigliere
Dott. Alessandro Verrico
Referendario
Dott.ssa Michela Muti
Referendario
Dott. Raffaele Maienza
Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisabetta Usai
Referendario (relatore)
Nella camera di consiglio dei
giorni 8 e 28 maggio 2014
Visti gli articolo 100, 117 e
119 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 21 marzo 1953, n.
161; 2
Vista
la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti”;
Visto il regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato
con deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,
come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19
giugno 2008, ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
Visto il decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge regionale del 15
marzo 2002, n. 13 e successive integrazioni e modificazioni, recante il “Testo
Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari”;
Visto il D.P.C.M. del 21
dicembre 2012 che recepisce le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale
approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della
contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del
rendiconto;
Vista la sentenza della Corte
Costituzionale n. 39 del 26 febbraio – 06 marzo 2014;
Vista la deliberazione di questa
Sezione n. 18 del 13 marzo 2014;
Vista l’ordinanza 10/2014 con la
quale il Presidente della Sezione Regionale di controllo per la Calabria ha
convocato il Collegio; 3
Uditi
i Magistrati relatori Dott. Raffaele Maienza e Dott.ssa Elisabetta Usai.
F A T T O
1. In data 17 febbraio 2014, con
nota del Presidente della Regione Calabria, prot. Corte dei conti n. 1.113 di
pari data, sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi
9, 10, 11 e 12 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, i rendiconti dei gruppi
consiliari del Consiglio regionale della Calabria:
-
gruppo consiliare FORZA ITALIA;
-
gruppo consiliare UNIONE DI CENTRO;
-
gruppo consiliare INSIEME PER LA CALABRIA;
-
gruppo consiliare NUOVO CENTRO DESTRA;
-
gruppo consiliare POPOLO DELLA LIBERTA’;
-
gruppo consiliare SCOPELLITI PRESIDENTE;
-
gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO;
-
gruppo consiliare PROGETTO DEMOCRATICO;
-
gruppo consiliare AUTONOMIA E DIRITTI;
-
gruppo consiliare GRUPPO MISTO;
-
gruppo consiliare ITALIA DEI VALORI;
- gruppo consiliare FEDERAZIONE
DELLA SINISTRA.
Dalla documentazione trasmessa,
in particolare dal riepilogo di cui alla nota del Dirigente dell’Area
funzionale 4, indirizzata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale,
acquisita agli atti di questa Sezione con prot. 1699 del 14 gennaio 2014, si
apprende, inoltre, che nel 2013 è stata erogata complessivamente ai gruppi
consiliari la somma di € 2.582.754,16, suddivisa nel modo seguente: 4
- €
343.312,64 a titolo di “finanziamento erogato nell’anno 2013 per spese di
funzionamento”;
- € 2.060.258,26 quali “fondi
spesi nell’anno 2013 per il personale”;
- € 179.183,27 quali “fondi
spesi nell’anno 2013 per Consulenti”.
Con delibera del 13 marzo 2014,
n. 18, inviata a mezzo fax al Presidente del Consiglio Regionale in data 17
marzo 2014, questa Sezione ha riscontrato la non conformità alla normativa
vigente dei rendiconti e della documentazione a corredo degli stessi e, pertanto,
ha provveduto a chiederne la regolarizzazione, assegnando a tal fine il termine
di 30 giorni.
In data 15 aprile 2014, con nota
acquisita al protocollo della Corte dei Conti n. 2013 della medesima data, il
Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso a questa Sezione ulteriore
documentazione prodotta dai gruppi consiliari ad integrazione e chiarimento dei
rendiconti presentati.
In tale occasione è stata
altresì trasmessa dal Consiglio regionale:
- attestazione concernente la
composizione iniziale al 1° gennaio 2013 dei gruppi consiliari e le relative
variazioni avvenute nel corso dell’anno, a firma del Dirigente della Segreteria
assemblea e affari generali;
- certificazione, a firma del
Dirigente del Servizio ragioneria e bilancio, dei criteri di assegnazione dei
contributi di funzionamento (assegnazione a ciascun gruppo consiliare di €
5.000,00 per ogni Consigliere appartenente al gruppo, oltre un importo
complessivo di € 0,05 per abitante – 0,05 x 1.959.050 da ultimo censimento –
suddiviso in modo proporzionale fra tutti i cinquanta Consiglieri);
- prospetto riepilogativo del
personale alle dipendenze dei gruppi consiliari con contratti di diritto
privato, con indicazione degli oneri sostenuti nel 2013, le relative
trattenute, con allegata certificazione del rispetto degli adempimenti
previdenziali e contributivi, a firma del
5
Dirigente del Servizio
ragioneria e bilancio; per ciò che concerne il personale, è stata altresì
trasmessa la deliberazione n. 29 del 21 maggio 2013, con la quale l’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale - preso atto della proposta della Conferenza
dei Presidenti dei gruppi consiliari di pervenire alla redistribuzione del budget
a disposizione per i contratti di lavoro di diritto privato, e tenuto conto
del relativo tetto di spesa, stabilito per la legislatura in corso nell’importo
complessivo dei contratti in essere alla data della conversione del D.L.
174/2012 ovvero al 7 dicembre 2012 - ha provveduto a rideterminare l’importo
annuo delle risorse, comprensive degli oneri a carico del Consiglio regionale,
a disposizione di ogni gruppo e a redistribuire gli importi dei contratti
attivabili nell’anno dai singoli gruppi;
- copia delle deleghe dei
singoli gruppi consiliari a favore del Consiglio regionale ad adempiere in
proprio nome e conto alle seguenti incombenze: obblighi di comunicazione
preliminari derivanti dall'instaurazione dei rapporti di lavoro posti in essere
dal gruppo e, in particolare, alla comunicazione obbligatoria unificata
"Unilav"; obblighi di iscrizione e di adempimenti nei confronti
dell'INAIL; obblighi di natura fiscale, previdenziale e assicurativa scaturenti
dall'instaurazione dei rapporti di lavoro tra il Gruppo e i dipendenti o
collaboratori;
- elenco aggiornato degli arredi
e delle attrezzature che il Consiglio regionale ha messo a disposizione dei
singoli gruppi consiliari, a firma del Dirigente del Servizio provveditorato,
economato e contratti.
Con nota istruttoria del 18
aprile 2014, prot. n. 2112 in pari data, a completamento di quanto in
precedenza trasmesso dai singoli gruppi consiliari, questa Sezione ha richiesto
un’ulteriore integrazione documentale. 6
In
data 28 aprile 2014, con nota di trasmissione del Presidente del Consiglio
regionale, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 2195, tutti i gruppi
consiliari hanno provveduto a integrare la documentazione già trasmessa.
DIRITTO
1. L’articolo 1, commi 9 e
seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con la legge 7
dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni regionali della
Corte dei conti un controllo sulla regolarità contabile dei rendiconti di
esercizio dei gruppi consiliari, nell’ambito dei controlli sulla gestione
finanziaria delle Regioni, al duplice fine, come esplicato dalla Corte
Costituzionale con la recente pronuncia n. 39 del 06.03.2014, “del
rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del
rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza del nostro Paese
all’Unione Europea”.
In merito al contenuto del
rendiconto, si prevede che esso sia strutturato secondo le linee guida
predisposte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di “assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della
contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del
rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del
trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei
pagamenti effettuati” (articolo 1, comma 9).
La menzionata sentenza della Corte
Costituzionale n. 39/2014 chiarisce che la prescritta assunzione del modello
concordato in sede di Conferenza 7
quale
parametro del sindacato della Corte dei conti soddisfa esigenze di
armonizzazione nella redazione dei documenti contabili che si appalesano
strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti e, in ultima
istanza, l’attendibilità dei dati finanziari complessivi, oltre che ad
assicurare validi strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della
finanza pubblica.
Per ciò che concerne, invece, la
procedimentalizzazione di tale controllo, tenuto conto del menzionato recente
intervento del Giudice delle Leggi, il D.L. 174/2012, prevede che “Il
rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio
regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente
della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita
delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la
pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il
rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è,
altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e
nel sito istituzionale della regione.” (comma 10 dell’articolo 1).
In vista della come sopra
riformulata procedura, viene ad essere sottolineato il ruolo del Presidente del
Consiglio regionale, quale organo titolare di funzioni proprie nell’ambito
della fase di acquisizione del rendiconto di ciascun gruppo e conseguente
trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
Come chiarito ancora dalla
citata pronuncia della Corte Costituzionale, anche nella materia che qui
interessa, viene ribadito il ruolo strumentale 8
della
Corte dei conti, in sede di svolgimento delle funzioni di “controllo referto”,
esclusivamente nei confronti delle assemblee elettive.
A tutela di tale paradigma
istituzionale, il giudice delle leggi ha provveduto a dichiarare
l’illegittimità costituzionale del comma 11, primo periodo, dell’articolo 1,
sopra riportato, nella parte in cui individuava il Presidente della Regione,
anziché il Presidente del Consiglio regionale, quale destinatario della
comunicazione della competente Sezione regionale di controllo affinché, in caso
di riscontrate irregolarità, si provveda alla regolarizzazione del rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare precedentemente trasmesso.
Ne discende che il Presidente
del Consiglio regionale, destinatario dei rilievi formulati dalla Corte dei
conti nell’esercizio del controllo in esame, deve porre in essere, a sua volta,
nella fase di ricezione e successivo invio della documentazione trasmessa dai
gruppi consiliari, la verifica della regolarità formale di detta produzione in
termini sia di accertamento della predisposizione da parte di ciascun gruppo,
del relativo rendiconto, cioè del documento riepilogativo esaustivo del
complesso delle risorse assegnate e delle spese sostenute dal gruppo, sia di
controllo della documentazione a supporto che risulti sufficiente, ordinata e
chiaramente riconducibile alla spesa di riferimento.
Quanto, infine, agli esiti e
agli effetti di detto controllo, la normativa in esame così recita: “Qualora
la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri
che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a
norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si
provveda 9
alla
relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i
successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il
decorso del termine per la pronuncia della sezione. L’omessa regolarizzazione
di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a
carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.” (comma 11, art. 1 cit.) e che “L'obbligo di
restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla
delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.” (comma 12 art. 1 cit.).
2. Ai fini dell’enucleazione dei
criteri interpretativi che governano il presente giudizio di regolarità, appare
utile ricordare che le sopra citate linee guida dettano specifici criteri e
regole tecniche, come di seguito esposte:
a) si esplicita la fondamentale
regola di conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di
veridicità e correttezza (articolo 1): “la veridicità attiene alla
corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente
sostenute”, mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese
sostenute con le finalità previste dalla legge” nel rispetto del principio,
tra l’altro, della espressa riconducibilità all’attività istituzionale del
gruppo;
b) sono dettate regole volte a
evitare la commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo
riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale
(lett. b), c), d), comma 3, articolo 1);
c) sono stabiliti espliciti
divieti di spesa rimborsabile legittimamente con le risorse destinate al
funzionamento dei gruppi (comma 6, articolo 1): 10
spese
sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato e altre
spese personali, spese per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario,
spese relative all’acquisto di automezzi;
b) sono individuati in capo al
Presidente del Gruppo Consiliare compiti di tipo autorizzatorio e di tipo
certificativo (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e
correttezza di quanto ivi riportato), con conseguente assunzione di
responsabilità (articolo 2);
d) si prescrive l’adozione di un
disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a
disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità
(articolo 2, comma 3);
e) si ribadisce la necessità di
completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (articolo 3); in
particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute
direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di
lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi
previdenziali ed assicurativi” (comma 3);
f) si ribadisce il rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4).
Inoltre, occorre pure precisare,
che le linee guida, oltre alle prescrizioni sopra accennate, configurano anche
il modello di redazione del rendiconto, la cui completa ed esatta compilazione,
pertanto, costituisce parametro di valutazione in termini di corretta
rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità.
3. Soddisfatte le esigenze di
armonizzazione nella redazione dei documenti contabili attraverso la
codificazione di parametri standardizzati che garantiscano omogeneità sotto il profilo
contabile, la disciplina dei rendiconti dei gruppi consiliari è infine
completata dalla normativa dettata dal legislatore regionale. 11
Con
la legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 13, è stato adottato il “Testo
Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari”, il cui testo
vigente stabilisce, all’articolo 7, che, a decorrere dall'esercizio finanziario
2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale
strutturato secondo i dettami della normativa statale.
Sono destinati, inoltre,
all’articolo 4, due essenziali criteri - dei quali l’uno basato sulla
consistenza numerica del gruppo e l’altro agganciato alla densità demografica
regionale - per la determinazione del contributo annuale a carico dei fondi a disposizione
del Consiglio regionale, “per le spese organizzative, di funzionamento, di
rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente
agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle
funzioni di studio, editoria e comunicazione”. La norma regionale specifica
che l’importo di detto contributo è al netto delle spese per il personale al
servizio del gruppo consiliare.
Si consente, inoltre, al comma 2
del citato articolo 4, di esercitare la facoltà di avvalersi degli uffici del
Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato
dall'Ufficio di Presidenza per la gestione di tali risorse.
Con riferimento alla
perimetrazione della destinazione finalistica delle spese di funzionamento a
favore del gruppo consiliare, viene chiarito che è da intendersi esclusa in
ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici e si
esplicita il divieto di corresponsione, a favore dei consiglieri regionali, di
compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per
collaborazione, fermo restando il rimborso di spese per la partecipazione ad
attività rientranti nella previsione della legge. 12
Inoltre
il comma 8 del citato articolo 7 stabilisce che i gruppi consiliari possano
portare a nuovo nell'esercizio finanziario successivo “le somme non spese
nell'anno di riferimento”.
Ed ancora, ai sensi dei commi 4
e 5 seguenti, si prevede che “Nel caso in cui il Gruppo consiliare non
provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in
corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme
ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate”
e, inoltre, che “La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 4
conseguono, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a
responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione
regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato
ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del
rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”
La Sezione ritiene necessario osservare,
sul punto, che, pur dichiarata costituzionalmente illegittima, sempre con la
più volte richiamata sentenza n. 39/2014 Corte Cost., la sanzione della
decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio
regionale per l'anno in corso, poiché ritenuta lesiva dell’autonomia
legislativa e finanziaria delle Regioni (artt. 117 e 119 Cost.), detta misura
permane nella vigente legislazione regionale (cfr. art. 7 co. 4 e 5 della
citata legge regionale n. 13/2002 e successive modifiche e integrazioni) quale
conseguenza, oltre che della mancata trasmissione o mancata regolarizzazione
del rendiconto entro il termine fissato, anche della deliberazione di non
regolarità del rendiconto adottata dalle Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. 13
Emerge,
al riguardo, come la descritta sanzione costituisca espressione dell’autonomia
organizzativa e contabile del Consiglio regionale il quale, a fronte del
mancato rispetto della normativa giuscontabile di rendicontazione di risorse
pubbliche, decide, appunto con il mantenimento di siffatta misura decadenziale,
di non reiterare, per l’anno successivo, l’impiego di quelle risorse regionali
che risulti non conforme al fine pubblico cui sono destinate le risorse stesse.
4. Brevemente descritto il
quadro normativo, è appena il caso di rilevare come il controllo della Corte
dei conti sia di carattere esterno, svolto da un organo neutrale e indipendente
in nome e per conto dello Stato – ordinamento.
Conseguentemente, il primo
parametro di giudizio in sede di valutazione circa la regolarità dell’attività
di gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari è rappresentato dai
criteri generali che devono presiedere all’impiego delle risorse pubbliche.
Nello specifico, il giudizio di
regolarità o meno dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari deve
svolgersi sulla scorta di due criteri essenziali: da un lato, la regolarità
contabile del conto intesa come osservanza della disciplina che ne regola la
formazione, la completezza della documentazione e l’adeguatezza nel
rappresentare i fatti di gestione; dall’altro, ovviamente, la rispondenza della
gestione alle regole vigenti in ciascuna Regione. Tra queste, assume rilievo
l’inerenza della spesa all’attività del gruppo consiliare e che, nella specie,
non può che fare riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi consiliari.
5. Tale impostazione è stata
confermata dalla summenzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6
marzo 2014, la quale ha confermato la legittimità costituzionale del controllo
di regolarità contabile avente ad 14
oggetto
il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari, quale “parte necessaria”
del rendiconto regionale nella misura in cui le relative risultanze devono
essere conciliate con quelle del bilancio regionale e si è stabilito, altresì,
che l’obbligo di restituzione di cui alla normativa vigente discende dal
principio generale di contabilità pubblica che impone il “dovere di dare
conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alla regole
di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte
dai gruppi consiliari”.
In altri termini la natura
pubblica delle risorse erogate esige la verifica del rispetto della
funzionalizzazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari al fine pubblico
istituzionale ai medesimi assegnato.
Detto fine è enucleabile dalla
qualificazione giuridica del gruppo consiliare, incidentalmente riaffermata
dalla predetta pronuncia della Corte Costituzionale, quale organo del Consiglio
regionale e proiezione dei partiti politici all’interno di detta assemblea
ovvero quale ufficio necessario e strumentale degli organi interni del
Consiglio.
Coerentemente, la L.R. 13/2002,
all’articolo 4, stabilisce, come già ricordato, che a ciascun Gruppo consiliare
sia assegnato un contributo per “le spese organizzative, di funzionamento,
di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio
regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione”.
Ed aggiunge, all’articolo 5,
rubricato “Divieto di finanziamento ai partiti”, che “I Gruppi
consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a
carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o
indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in
violazione delle norme previste dalla legge 15
2
maggio 1974, n. 195 e dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive
modificazioni ed integrazioni”.
Appare necessario al riguardo
sottolineare che la scelta del legislatore regionale risulta rigorosamente
orientata verso una delimitazione dei fini del gruppo in senso strettamente
servente al funzionamento del Consiglio regionale; in particolare, viene esclusa
qualsiasi possibilità di finanziare con le risorse destinate al gruppo
l’attività politica dei partiti politici che in esso trovano tendenziale
proiezione nonché dei suoi componenti.
6. Ciò premesso, di seguito si
evidenziano le considerazioni valutative di questa Sezione in ordine alle
singole voci del rendiconto previste dalle linee guida, il cui modello è stato
adottato da tutti i gruppi consiliari:
a) PERSONALE: fermo restando che
anche la spesa per il personale deve essere governata dalla necessaria inerenza
ai fini istituzionali del gruppo consiliare nel senso sopra specificato, si
prospettano, per la stessa, due profili di regolarità il cui esame rileva ai
fini della presente decisione.
In primo luogo, per ciò che
concerne il limite di spesa da rispettare per l’esercizio di riferimento, è
stabilito, dall’articolo 4-bis della L.R. 13 del 2002, come modificata sul
punto dall’art. 1, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, che “La spesa per il
personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura
regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in
ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti
in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.”.
Secondo quanto riportato nella
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 21 maggio
2013, n. 29, l’importo dei contratti in 16
essere
al 7 dicembre 2012, data dell’entrata in vigore del D.L. 174/2012, risultava
complessivamente pari a € 2.435.802,84.
Dalla documentazione trasmessa a
questa Sezione risultano complessivamente sostenute spese per personale per un
importo di € 2.060.258,25.
Orbene, pur prendendo atto del
rispetto del complessivo tetto di spesa fissato per l’esercizio in corso, la
Sezione deve rilevare, tuttavia, l’inosservanza della netta distinzione tra i
fondi destinati alla spesa specifica di che trattasi e quelli destinati alle
spese proprie di funzionamento.
Detta distinzione è richiesta,
innanzitutto, dalle linee guida, che chiariscono le finalità alle quali possono
essere destinate le spese di funzionamento del gruppo, mentre rimettono alla
legislazione regionale le modalità di utilizzo dei contributi per le spese di
personale. Inoltre, il modello di rendiconto previsto dalla linee guida impone
una separata rendicontazione delle spese del personale rispetto a quelle di
funzionamento del gruppo.
Ed ancora, un divieto di
commistione tra i due fondi è sancito anche dal comma 1 dell’articolo 4 della
L.R. 13/2002 il quale chiarisce che il contributo assegnato ai gruppi dal
Consiglio regionale per le spese di funzionamento sia al netto delle spese per
il personale.
Occorre considerare, inoltre,
che il menzionato articolo 4 bis, al comma 2, rispondendo alle esigenze
di contenimento dei costi per il personale dettate dal D.L. 174/2012,
stabilisce, come già ricordato, che, per la legislatura di riferimento, la
spesa sia determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. 174/2012, aggiungendo che, “in ogni
caso, non si possa prevedere alcun 17
incremento
(…)”, con ciò stesso, dunque,
vietando un surrettizio incremento delle risorse da destinare alla spesa per il
personale.
Orbene, quanto precede evidenzia
l’esigenza di una corretta rendicontazione, a fine esercizio, delle economie a
valere sul contributo di funzionamento e sul contributo per le spese per il
personale, nonchè il divieto di ritrasferimento alla Ragioneria del Consiglio
regionale per un successivo indistinto utilizzo delle economie per spese per
personale e di funzionamento.
Altro profilo, ai fini della
verifica della regolarità delle spese per il personale, è quello relativo al mancato
rispetto sia del principio della espressa riconducibilità della spesa ai fini
consentiti dalla legge, nel senso sopra chiarito, sia del generale principio
della necessaria completezza documentale, principio, quest’ultimo,
ulteriormente specificato, per ciò che concerne le spese per il personale, con
l’obbligo di allegazione del contratto di lavoro e della documentazione
attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (articolo
3, comma 3, delle linee guida).
Il controllo della Corte dei
conti, volto, come chiarito dalla più volte menzionata pronuncia della Corte
Costituzionale n. 39/2014, alla verifica dell’effettivo impiego delle risorse
assegnate ai gruppi, si è quindi appuntato, innanzitutto, sulla sussistenza di
un’adeguata produzione documentale, ad opera dei gruppi e del Consiglio
regionale, tant’è che la Sezione ha richiesto ai gruppi consiliari, con nota
istruttoria del 18 aprile 2014, prot. n. 2112, un’ulteriore integrazione
documentale.
Solo una volta soddisfatto detto
onere documentale, requisito logico prima ancora che formale ai fini del
presente controllo, si è potuto procedere alla valutazione della sussistenza
dell’inerenza della spesa 18
rendicontata
ai fini consentiti dall’ordinamento, ovvero “agli scopi istituzionali
riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio,
editoria e comunicazione”. Inoltre, solo con riferimento ai contratti nei
quali la causa del pagamento risultasse descritta con sufficiente chiarezza e
completezza, la scrivente Sezione è stata posta nella possibilità di procedere
alla verifica di regolarità delle spese, non risultando affrontabile tale
scrutinio, invece, per quei contratti nei quali l’oggetto della prestazione
richiesta al dipendente fosse indicata in termini assolutamente generici,
spesso con clausole di stile, quali il rinvio a non meglio precisati programmi
politici o attività istituzionali del committente.
Premesso che la citata L.R.
13/2002, all’articolo 9, stabilisce che “Per il personale estraneo alla Pubblica
Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a
termine” e rilevato in atti che i gruppi consiliari, conformemente alle
indicazioni fornite in via collaborativa dal Consiglio regionale ai Presidenti
dei gruppi con nota dell’8 novembre 2010, hanno proceduto all’utilizzo di
contratti c.d. flessibili, quali le collaborazioni a progetto (co.co.pro.) e
contratti di lavoro occasionale, questa Sezione, esaminata la documentazione
trasmessa, non può ritenere legittime, o comunque regolarmente rendicontate, le
spese:
- non corredate dal contratto di
lavoro, non essendo, in tal caso, assolto l’onere documentale e risultando
impossibile procedere con la valutazione della sussistenza del requisito della
spesa ai fini consentiti dalla legge;
- corredate da un contratto di
lavoro di collaborazione a progetto che, nel definire con estrema genericità
l’oggetto della prestazione lavorativa, rinvia peraltro a un progetto, quale
parte integrante del contratto medesimo, che, tuttavia, non è stato allegato;
anche in tale
19
ipotesi, infatti, non risulta
integrato con sufficienza il requisito della prova documentale occorrente alla
valutazione dell’inerenza nei termini sopra descritti;
- corredate da un contratto di
lavoro di collaborazione a progetto e dal relativo progetto, quale parte
integrante, tuttavia non sufficiente a specificare, con il minimo di chiarezza
pur sempre necessario, l’oggetto della prestazione lavorativa, impedendo così
ogni valutazione in ordine alla effettiva riconducibilità ai fini istituzionali
del gruppo;
- generate da contratti di
lavoro occasionale dai quali non sia stato possibile evincere, con il minimo di
chiarezza e precisioni occorrenti, l’oggetto stesso della prestazione
lavorativa richiesta.
L’impossibilità, in sintesi, di
desumere dalla documentazione a disposizione, con ragionevole certezza, la
corretta ed effettiva destinazione al fine pubblico individuato dal legislatore
di una risorsa che nasce con uno specifico vincolo funzionale, non può che
condurre, nel presente giudizio, siccome definito dalla richiamata
giurisprudenza, di tipo “esterno” e “documentale”, a una pronuncia di
irregolarità, come analiticamente specificata nelle schede di dettaglio
allegate alla presente pronuncia, costituendone parte integrante e sostanziale;
b) CONSULENZE, STUDI E
INCARICHI: l’esame della documentazione prodotta ha avuto ad oggetto,
preliminarmente, la verifica dell’individuazione del destinatario, del compenso
dell’incarico, dell’oggetto e del titolo della consulenza in termini chiari e
precisi, allo scopo di consentire il giudizio sulla riconducibilità della
relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo ovvero ad attività di
studio, editoria e comunicazione, alle quali l’articolo 4 della L.R. 13/2002
consente che 20
siano
destinate le risorse assegnate ai gruppi consiliari; si sono dichiarate
irregolari, pertanto, le spese per le quali detto requisito di adeguatezza
documentale non sia stato assolto o per carenza documentale o per genericità di
indicazione causale, come, ad esempio, nel caso di ricorso all’utilizzo di mere
clausole di stile, mentre, per contro, si sono ritenute regolari le spese per
la remunerazione di incarichi per i quali fosse sufficientemente provato il
nesso di funzionalità con i fini del gruppo, quali, a titolo meramente
esemplificativo, quelli aventi ad oggetto studi, ricerche documentali o
indagini statistiche per la redazione di proposte di legge o per la
preparazione di iniziative consiliari.
c) REDAZIONE, STAMPA E
SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE ANCHE
WEB; SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE; CANCELLERIA E STAMPATI; SPESE PER
DUPLICAZIONE E STAMPA: è stata valutata l’inerenza al fine istituzionale del
gruppo dell’attività o dell’evento ai quali dette spese risultassero
riconducibili;
d) SPESE TELEFONICHE E DI
TRASMISSIONE DATI: si è ritenuta sufficiente l’intestazione del contratto al
gruppo consiliare;
e) LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI
E QUOTIDIANI: si è valutata la riconducibilità del titolo/argomento trattato
alle esigenze di studio e, in generale, di ufficio, del gruppo e del personale
a sua disposizione;
f) SPESE PER ATTIVITA’
PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO: con
riguardo a tali spese, devesi ricordare, innanzitutto, il divieto di utilizzo
delle risorse destinate ai gruppi sia per la copertura di spese di
funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti
politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri
rappresentanti interni ai partici o ai movimenti medesimi (articolo 1, comma 1,
lett. b) delle linee guida) che 21
per
il finanziamento di spese di carattere personale o legate allo svolgimento del
mandato di consigliere regionale (articolo 1, comma 6 delle linee guida). Detto
divieto è ribadito, come già ricordato, dalla normativa regionale, che impone
di tenere distinto il finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari da
quello dell’attività dei partiti che in essi confluiscono e dei suoi singoli
esponenti.
Si è ritenuto, pertanto, di
considerare irregolari le spese per le quali non fosse ravvisabile un espresso
collegamento con il fine e l’attività del gruppo consiliare, quali le spese
relative ad eventi dichiaratamente o manifestatamente di divulgazione meramente
politica (partitica), oppure patrocinati, in base alla documentazione prodotta
(quali, ad esempio, le locandine dell’evento finanziato), dalle liste politiche
o da singoli consiglieri in tale veste anziché dal gruppo consiliare o da
singoli consiglieri in qualità di membri del gruppo stesso.
Inoltre, anche per tale
fattispecie di spesa, si richiama il contenuto della L.R. 13/2002, che,
all’articolo 4, chiarisce che il contributo assegnato a ciascun Gruppo
consiliare deve essere destinato alle “spese organizzative, di
funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione,
riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del
Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione”.
Ed ancora, rimane ferma la
necessità, anche per tale tipologia di spesa, di una sufficientemente precisa
descrizione della natura dell’attività alla quale riferire la spesa stessa,
oltre che un valido supporto probatorio della data, del luogo e dell’importo
relativo. E’ stato ritenuto, pertanto, di escludere il carattere di regolarità
di quelle spese per le quali l’occasione e la causa delle stesse siano
risultate esposte in forma eccessivamente 22
generica,
tanto da non consentire con il minimo di necessaria certezza la riconducibilità
alle finalità istituzionali del gruppo od alle attività di cui al citato
articolo 4 della L.R. 12/2013 (“studio, editoria e comunicazione”).
Ulteriormente, con specifico
riferimento alle singole voci:
- spese di rappresentanza:
siccome stabilito dalle linee guida, si ritiene che dette spese debbano essere
riconducibili, in termini chiari e precisi, ad eventi o circostanze, di
carattere rappresentativo del gruppo consiliare, che prevedono la
partecipazione di personalità o autorità estranee all’Assemblea (quali
ospitalità e accoglienza), risultando, per contro, irregolari, le spese
sostenute da singoli Consiglieri per incontri, anche con altri soggetti
ancorché istituzionali, di cui non sia espressamente definito il nesso con le
esigenze di espressione e/o rappresentazione della posizione o, comunque,
dell’interesse del gruppo consiliare;
- spese di promozione
istituzionale: si ritiene che possano ritenersi regolarmente rendicontate solo
le spese sostenute per lo svolgimento di attività o organizzazione di eventi
per la tutela o l’accrescimento del prestigio del gruppo consiliare ovvero per
la divulgazione dello modalità di svolgimento o degli esiti dell’attività in
cui gli stessi risultano impegnati, quale, a titolo meramente esemplificativo, la
presentazione di una proposta di legge di iniziativa del gruppo consiliare
interessato; si sono considerate riconducibili al gruppo e al suo operato anche
le attività di promozione istituzionale effettuate da un singolo consigliere
regionale solo nella misura in cui abbia operato in nome e per conto del gruppo
unitariamente inteso.
Da tali considerazioni, per
entrambe le tipologie di spesa, è scaturita la necessità di escludere dal
rimborso le spese sostenute per la promozione “politica” del singolo partito
che nel gruppo confluisce ovvero le attività di 23
tipo
meramente propagandistico dell’ideologia politica del partito o di singoli suoi
componenti; ulteriormente, si è ritenuto di escludere le spese per attività che
avrebbero potuto essere espletate avvalendosi delle dotazioni strumentali
(uffici, attrezzature e personale) appositamente messe a disposizione dal
Consiglio regionale; ed ancora, si è ritenuto di escludere il carattere di
regolarità delle spese per attività che hanno coinvolto esclusivamente soggetti
interni al Consiglio regionale.
- spese per convegni:
considerato che il summenzionato articolo 4 della L.R. 13/2002, stabilisce,
come già detto, che le risorse assegnate ai gruppi consiliari possano essere
utilizzate, oltre che per le spese di funzionamento, anche per “funzioni di
studio, editoria e comunicazione”, si ritiene che le spese sostenute per
l’organizzazione di convegni possano considerarsi ammissibili ovvero
regolarmente rendicontate solo nella misura in cui siano destinate a soddisfare
dette finalità; in particolare, l’evento convegnistico deve costituire
occasione di approfondimento di tematiche o attività in cui risulta
concretamente e attualmente impegnato il gruppo consiliare, quali, a titolo
meramente esemplificativo, quelle finalizzate a una migliore conoscenza del
sistema istituzionale oppure afferenti a materie oggetto di dibattito e di
iniziative nelle Commissioni consiliari o in Assemblea.
Per ciò che riguarda le spese di
missione di singoli consiglieri, esse si ritengono giustificate solo in quanto
sia dimostrato il nesso della trasferta con l’attività del gruppo consiliare
come sopra rappresentate; si è ritenuto, pertanto, di escludere da un legittimo
rimborso le spese sostenute dal singolo consigliere, seppure in occasioni di
incontri con altri rappresentanti delle istituzioni o delle istanze sociali,
non direttamente riconducibili all’attività istituzionale del gruppo
unitariamente inteso; 24
g)
SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO: si è
ritenuta sufficiente l’intestazione del contratto al gruppo consiliare, ferma
restando la necessità di procedere ad opportuna registrazione dei beni
durevoli;
h) SPESE LOGISTICHE: deve
trattarsi di spese sostenute per lo svolgimento di un’attività istituzionale
che non può essere effettuata all’interno degli uffici del Consiglio regionale
messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla
base delle esigenze comuni ad ogni gruppo e della consistenza numerica dei
gruppi stessi, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 13/2002; si ritiene che le
attività che necessitano di essere svolte al di fuori del Consiglio regionale
possano dar luogo a spese di rappresentanza o di promozione o di studio (e
connesse missioni) ovvero a spese, da giustificare di volta in volta in
relazione all’evento, non aventi carattere continuativo;
i) ALTRE SPESE: si è provveduto,
di volta in volta, alla verifica dell’aderenza della specifica spesa alle
finalità istituzionali del gruppo. In particolare, per ciò che concerne le
SPESE LEGALI, siano esse state rendicontate alla voce “altre spese” o alla voce
“spese per consulenze”, se ne ravvisa l’estraneità al perseguimento del fine
istituzionale del gruppo consiliare stante la non riconducibilità delle stesse né
alle fattispecie di cui alle linee guida né a “spese organizzative, di
funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione,
riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del
Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione” di
cui alla summenzionata normativa regionale. (cfr. sul punto Corte dei conti,
Sezione controllo Veneto, n. 269 del 9 aprile 2014) 25
A
mero titolo di completamento, si osserva, al riguardo, che una diversa soluzione
condurrebbe, peraltro, a conseguenze che ne disvelerebbero comunque
l’inappropriatezza.
Innanzitutto, la spesa legale
sostenuta dal singolo gruppo consiliare non può essere determinata a priori nel
suo esatto ammontare, essendo la stessa dipendente dalla specificità e dalla
natura della instaurata vertenza e dallo svolgimento del correlato eventuale
giudizio, la cui conclusione, tra l’altro, ben potrebbe giungere dopo la
cessazione del gruppo se non, addirittura, della legislatura. Ritenuta
sussistente la totale discontinuità del gruppo nel passaggio da una legislatura
a un’altra e, a fortiori, quindi, a seguito della eventuale cessazione
di un gruppo con confluenza dei consiglieri in altri gruppi o con la
costituzione di un nuovo gruppo durante la legislatura, ne deriverebbe la
conseguenza paradossale che, non potendosi verificare una successione nel
relativo rapporto giuridico, la spesa rimarrebbe a carico del Consiglio
regionale, in ipotesi di diverso avviso rispetto alla legittimità/opportunità
dell’instaurata vertenza.
Infine, con riferimento agli
adempimenti generali a cui sono tenuti tutti i gruppi consiliari, si osserva
quanto segue:
- INVENTARI: acquisita agli atti
la inventariazione dei beni nella disponibilità dei singoli gruppi consiliari
fornita dal Consiglio regionale, si rileva che le linee guida, nell’imporre che
siano tenute opportune registrazioni dei beni durevoli, non può che prescrivere
un tale obbligo a carico del singolo gruppo consiliare; difatti, gli obblighi
di controllo della consistenza iniziale e finale e delle consegne agli
utilizzatori dei beni a disposizione, non possono che gravare sul soggetto
titolare del bene; 26
-
DISCIPLINARE (comma 3 dell’articolo 2 delle summenzionate linee guida): si
rileva che tutti i gruppi hanno fornito il disciplinare di cui in oggetto,
seppure approvato in ritardo;
- AUTORIZZAZIONE alle singole
spese da parte del Presidente del gruppo consiliare con precisazione del
relativo importo: preso atto della produzione della prescritta autorizzazione da
parte di tutti i gruppi consiliari, si segnala, per il futuro, la necessità che
la stessa sia preventiva e specifica per ogni singola spesa, con indicazione
del relativo importo e causale, e allegata alla relativa documentazione
probatoria, unitamente alla quale deve essere conservata;
- LIBRO GIORNALE: si rileva che
la corretta redazione del libro giornale comporta la registrazione con numero
progressivo dell’operazione; l’indicazione della data dell'operazione; la
specificazione dei conti di mastro movimentati in dare e in avere in seguito al
fatto di gestione; la descrizione dell'operazione e la specificazione del
relativo importo; a tale proposito, si osserva che la redazione della
documentazione dei gruppi non sempre ha rispettato tali regole compilative, per
cui si segnala la necessità di un maggior rigore nella formazione di detto
documento, essenziale per una completa e ordinata rendicontazione.
- AUTOMEZZI: stante il divieto,
di cui alle linee guida (articolo 1, comma 6, lett. c), di rimborso di spese
relative all’acquisto di automezzi, senza ulteriore specificazione del titolo
di acquisto, si ritiene di dover ricomprendere nel divieto in esame anche le
spese sostenute per contratti di acquisto della disponibilità del bene in esame
che comportano un esborso, come nel caso del contratto di leasing, a
titolo di finanziamento e non di acquisto della titolarità del bene; analoga
considerazione è svolta per ciò che concerne gli oneri accessori (assicurazione
e manutenzione). 27
Si
richiamano, infine, tutti i gruppi consiliari all’osservanza dell’obbligo della
corretta e integrale compilazione del rendiconto come da modello contenuto
nella linee guida. In particolare, alla luce della possibilità, di cui
all’articolo 7 co. 8 della L.R. 13/2002, di portare a nuovo nell'esercizio
finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento, si
sottolinea l’importanza di una corretta rendicontazione del fondo finale e
iniziale a disposizione del gruppo (con separata indicazione per le spese per
il personale e per le spese di funzionamento), condizione imprescindibile per
una compiuta verifica dell’utilizzo delle risorse a disposizione nell’esercizio
di riferimento.
7. A completamento del quadro
procedurale e dei criteri adottati, si precisa che il termine iniziale per il
decorso del termine, previsto per l’esercizio della presente attività di
controllo dal D.L. 174/2012, è da determinare nel 28 aprile 2014, data in cui i
gruppi consiliari hanno provveduto, con nota di trasmissione del Presidente del
Consiglio regionale n. 2195, a fornire – seppure ancora in maniera non
esaustiva – l’integrazione della documentazione richiesta dalla Sezione con la
seconda nota istruttoria del 18 aprile 2014, prot. n. 2112.
Solo a tale data, infatti, può
dirsi soddisfatto il requisito della necessaria sussistenza documentale che
rappresenta il presupposto imprescindibile per poter adeguatamente incardinare
il controllo richiesto a questa Corte. (sul punto cfr. Sezione Controllo
Emilia-Romagna deliberazione 94/2014).
8. Alla luce dei criteri sopra
esposti, all’esito dell’analisi della documentazione quale pervenuta, di
seguito si riepilogano, per i singoli gruppi, le spese considerate irregolari:
1) UNIONE DI CENTRO: totale €
147.492,24, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo. € 115.964,64; 28
-
U5 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e
altre spese di comunicazione, anche web: € 1.210,00;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 30.317,60.
2) SCOPELLITI PRESIDENTE: totale
€ 300.340,27, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 288.531,47;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 1.587,60;
- U11 Spese per libri, riviste,
pubblicazioni e quotidiani: € 1.150,00;
- U12 Spese per attività promozionali,
di rappresentanza, convegni ed attività di aggiornamento: € 9.071,20.
3) POPOLO DELLA LIBERTA’: totale
€ 65.535,52, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 5.647,00;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 48.182,72;
- U12 Spese per attività
promozionali, di rappresentanza, convegni ed attività di aggiornamento: €
11.705,80.
4) INSIEME PER LA CALABRIA:
totale € 92.316,66, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 72.277,42;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 9.050,75;
- U8 Spese telefoniche e di
trasmissione dati: € 343,00;
- U15 Spese logistiche: €
1.705,25;
- U16 Altre spese: € 8.940,24.
5) AUTONOMIA E DIRITTI: totale €
49.564,06, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 47.976,46;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 1.587,60.
6) FEDERAZIONE DELLA SINISTRA:
totale € 21.865,89, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 19.882,87;
- U12 Spese per attività
promozionali: € 313,12; 29
-
U14 Spese per acquisto o noleggio dotazioni informatiche: € 1.669,90.
7) PROGETTO DEMOCRATICO: totale €
11.787,24 di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 5.397,48;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 6.389,76.
8) GRUPPO MISTO: totale €
168.465,85, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 160.253,85;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 8.212,00.
9) PARTITO DEMOCRATICO: totale €
241.395,55, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 185.861,24;
- U2 Versamento ritenute fiscali
e previdenziali per le spese del personale: € 15.601,76;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 27.480,91;
- U16 Altre spese - Rimborsi ai
consiglieri: € 12.451,64.
10) ITALIA DEI VALORI: totale €
99.034,76, di cui:
- U1 Spese per il personale
sostenute dal gruppo: € 62.438,58;
- U6 Spese consulenze, studi e
incarichi: € 24.387,60;
- U12 Spese attività
promozionali: € 2.009,78;
- U15 Spese logistiche: €
10.198,80.
Vengono allegate alla presente
deliberazione – costituendone parte integrante – le schede singole concernenti
ciascun gruppo consiliare, laddove sono riportate analiticamente, per ciascuna
categoria di spesa, le distinte voci di spesa ritenute irregolari, con
indicazione dell’importo specifico e correlato supporto motivazionale. 30
P.
Q. M.
1. La Corte dei conti, Sezione
Regionale di Controllo per la Calabria accerta e dichiara, ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, l’irregolare
rendicontazione delle somme di seguito complessivamente indicate e siccome
analiticamente specificate nelle singole schede allegate alla presente
delibera, di cui costituiscono parte integrante:
- UNIONE DI CENTRO: €
147.492,24;
- INSIEME PER LA CALABRIA: €
92.316,66;
- POPOLO DELLA LIBERTA’: €
65.535,52;
- SCOPELLITI PRESIDENTE: €
300.340,27;
- AUTONOMIA E DIRITTI: €
49.564,06;
- PROGETTO DEMOCRATICO: €
11.787,24;
- GRUPPO MISTO: € 168.465,85;
- PARTITO DEMOCRATICO: €
241.395,55;
- ITALIA DEI VALORI: €
99.034,76;
- FEDERAZIONE DELLA SINISTRA: €
21.865,89;
- FORZA ITALIA: € 0;
- NUOVO CENTRO DESTRA: € 0.
2. La Corte dei conti, Sezione
Regionale di Controllo per la Calabria,
ORDINA
Alla segreteria della Sezione di
trasmettere la presente deliberazione:
- al Presidente del Consiglio
Regionale cui inerisce l’obbligo di dare adeguata notizia al Presidente di
ciascun gruppo consiliare, nonché di provvedere, per quanto di competenza, in
ordine alle conseguenze di legge scaturenti dalla presente pronuncia;
31
-
al Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria;
- alla Procura regionale della
Corte dei conti per la Calabria.
Così deliberato in Catanzaro
nella Camera di consiglio dei giorni 8 e 28 maggio 2014.
I Magistrati Relatori
Il Presidente
F.to Dott. Raffaele Maienza F.to
Dott. Roberto Tabbita
F.to Dott.ssa Elisabetta Usai
Depositata in segreteria il 28
maggio 2014
Il Direttore della Segreteria
F.to Dr. Elena Russo 1
SCHEDA
N. 1- GRUPPO CONSILIARE UNIONE DI CENTRO
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
147.492,24
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari ad €
35.375,12 e spese per il personale pari ad € 209.836,61 (di cui € 16.7131,4 per
competenze 2013 ed € 42.705,19 per oneri 2013), all’esito dell’esame svolto, è
stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa complessiva di € 115.964,64 per i contratti di
collaborazione a progetto stipulati con ALBERTINI CINZIA (€ 2.309,29), ANNA
BATTAGLIA (€ 7.133,68), AZZOLINO SAVINA (€ 7.338,68), BIANCA ORTENZIA (€
12.186,77), CHIRICO GIOVANNA (€ 4.458,53), DONA’ ALESSANDRO (€ 1.890,10),
FERITO GIOVANNI (€, 5.192,97) GUIDO ROSARIA (€ 12.611,14), MANCUSO EMANUELE (€
5.384,95), PISCITELLI GIUSEPPE (€ 14.269,84), RUFFOLO ANTONIO (€ 3.886,92),
SCOLA ANGELO (€ 6.474,10), SIRIANNI GIUSEPPE (€ 11.565,28), SOTTILLOTTA
GIUSEPPE (€ 3.592,37), VILIRILLO CATERINA (€ 1.890,10), VISCOME FRANCESCO (€
15.780,11), stante la assoluta genericità dell’oggetto del contratto (“svolgimento
di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e
statistiche, rientranti nell’ambito di un programma politico previsto dal
committente”), che si risolve in una mera clausola di stile.
Invero, la mera locuzione “programma
politico previsto dal committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione
solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa
dello specifico effettivo “programma” che abbia occasionato, nel concreto, la
ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la
riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo
interessato.
Altresì, devi prendersi atto
della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive
interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia “progetto” dal qual poter
desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo
spettante alla Corte 2
(rectius
alla Sezione regionale di controllo) circa l’effettiva riconducibilità
(pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare
medesimo.
2) CONSULENZE: è irregolare la
spesa complessiva di € 30.317,60. Nel dettaglio:
- spesa di € 1.587,60 a favore
dallo Studio legale associato Gualtieri Verbaro per l’impugnazione della
pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei
Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle stesse alle fattispecie di
spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida
né a “spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di
aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi
istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di
studio, editoria e comunicazione” di cui all’articolo 4, comma 1 della L.R.
13/2002;
- spesa complessiva per € 28.730
per le consulenze relative ai contratti stipulati con CAGLIOTI ROSA SABRINA (€
11.080,00), IACOBINI GIANPAOLO (€ 7.250,00 e 7.500,00), NICOTERA GIANCARLO (€
3.300,00) per la genericità dell’oggetto del contratto (il consulente “presterà
la sua attività professionale nell’interesse del Committente con autonomia
all’interno dei programmi che verranno concordati con il Committente e con il
solo obbligo di relazionare, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate
e i risultati ottenuti”) che non consente una valutazione dell’effettiva
riconducibilità della spesa ai fini istituzionali del gruppo consiliare.
3) SPESE PER DUPLICAZIONI E
STAMPA: è irregolare la spesa di € 1.210,00 relativa alla fattura n. 18 del 19
dicembre 2013, intestata a Pierluigi Pantuso, avente quale causale “rimborso
spese vicecapogruppo” e riferibile alla stampa di manifesti, brochure e
volantini in occasione della manifestazione, tenutasi 6 novembre 2012 in
Cassano allo Ionio, intitolata “PSL sistemi turistici locali e destinazioni
turistiche, servizi intercomunali per la qualità della vita, valorizzazione dei
centri storici e dei borghi di eccellenza, obiettivi tempistica e attuazione
degli interventi" poiché non attinente allo scopo istituzionale del
gruppo consiliare (nei termini meglio chiariti in delibera), ma, piuttosto,
avente ad oggetto la descrizione (al fine di diffonderne la conoscenza,
soprattutto sulle modalità operative di utilizzo) di un’attività
dell’esecutivo.
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 147.492,24. 1
SCHEDA
N. 2- GRUPPO CONSILIARE SCOPELLITI PRESIDENTE
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
300.340,27
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per €
41.754,24 e spese per il personale per € 288.531,47 (di cui € 227.920,76 per
competenze 2013 ed € 60.610,72 per oneri 2013), sono state accertate le
seguenti irregolarità:
1) PERSONALE: è irregolare la
spesa complessiva di € 288.531,47, riferibile alla totalità del personale,
stante la assoluta genericità dell’oggetto dei contratti di collaborazione a
progetto (“svolgimento di attività politico-istituzionale rientrante nell’ambito
di un programma politico previsto dal committente”), che si risolve in una
mera clausola di stile.
Invero, la mera locuzione “programma
politico previsto dal committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione
solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa
dello specifico effettivo “programma” che abbia occasionato, nel concreto, la
ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la
riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo
interessato.
Altresì, devi prendersi atto
della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive
interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia “progetto” dal qual poter
desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo
spettante alla Corte (rectius alla Sezione regionale di controllo) circa
l’effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini
istituzionali del gruppo consiliare medesimo. 2
Ed,
infine, la stessa descrizione delle mansioni affidate al dipendente (“svolgimento
di attività politico-istituzionale”) si appalesa generica e inadeguata alla
valutazione dell’inerenza, ai fini consentiti dall’ordinamento, della spesa sostenuta
per la relativa remunerazione.
2) CONSULENZE: è irregolare la
spesa di € 1.587,60 a favore dallo Studio legale associato Gualtieri Verbaro
per l’impugnazione della pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la
Calabria della Corte dei Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle
stesse alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità
istituzionali di cui alle linee guida né a “spese organizzative, di
funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio
regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione” di cui
all’articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002.
3) SPESE DI RAPPRESENTANZA,
PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO: è irregolare la spesa
complessiva di € 9.071,2 come di seguito dettagliata:
- spesa di € 3.900,00 a titolo
di contributo a favore dell’Associazione culturale musicale di Bovalino per
l’organizzazione della manifestazione musicale intitolata "Sirene e
Naviganti" poiché l’evento risulta avere una valenza meramente
culturale e non risulta ravvisabile un collegamento con i fini istituzionali
del gruppo;
- spesa di € 1.800,00 a titolo
di contributo a favore dell’associazione culturale teatrale “Laboratorio
teatrale Rosarno 76” per la realizzazione di una commedia brillante in due atti
in data 27 agosto 2012, in occasione del Convegno "San Pietro Spina tra
Storia, Spiritualità e Attualità" finalizzato al recupero
architettonico dell'antico monastero di San Pietro Spina in Gerocarne (VV)
poiché l’evento risulta avere una valenza meramente culturale e non risulta
ravvisabile un collegamento con i fini istituzionali del gruppo;
- spesa di € 871,20 a favore
della società multiservizi Agave s.a.s. per servizio hostess in
occasione dell’incontro con la cittadinanza “Ora parlo io” del
Presidente 3
Giuseppe
Scopelliti presso l’Aula Nicola Calipari del Consiglio regionale della Calabria
in data 17 gennaio 2013 stante la natura e la finalità dichiaratamente politica
dell’evento; si aggiunga che non risultavano presenti personalità estranee al
Consiglio regionale (l’intervento del Presidente della Giunta nella menzionata
sede non è riferibile a tale carica in misura maggiore di quanto non lo sia
rispetto a quella di Consigliere regionale, dal medesimo ricoperta); ed,
infine, la spesa non appare giustificata in considerazione della disponibilità
di locali garantita, in base alla legge regionale, dal Consiglio regionale,
disponibilità alla quale si presume essere associata la dotazione di personale
ordinariamente preposto alle funzioni di assistenza e ricevimento del Consiglio
(assistenti d’aula e commessi);
- spesa di € 2.500,00 per il
contributo a favore dell'Associazione di volontariato “Per Te con Te e
l'Aquilone” in occasione del Convegno "La Repubblica delle stragi
impunite" svoltosi nella sala Concerti del Comune di Catanzaro in data
4 giugno 2013, stante il contenuto dichiaratamente sociale e politico
dell’evento, la non riferibilità ad un’iniziativa del gruppo (l’evento è
patrocinato dalla Presidenza della Giunta regionale e dall’Assessorato
regionale della Cultura e quale soggetto sostenitore dell’iniziativa compare la
“Lista Scopelliti Presidente” e non il gruppo consiliare), la mancanza di una
partecipazione di membri del gruppo consiliare in tale qualità.
4) SPESE PER LIBRI, RIVISTE,
PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI: è irregolare la spesa di € 1.150,00 sostenuta a
titolo di acconto per la stampa di 500 copia del volume “Il dipinto Mariano
di Emanuele Paparo a Gerogarne” in vista di una loro distribuzione in
occasione di un convegno, programmato per il mese di maggio, dal titolo "Vita,
società, storia, cultura e arte nelle Preserre Vibonesi", a Gerocarne
(VV) per assenza di una riferibilità ai fini consentiti dalla legge.
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 300.340,27. 1
SCHEDA
N. 3- GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTA’
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
65.535,52
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per Euro
102.065,92 e spese per il personale per Euro 689.879,13 (di cui Euro 548.058,94
per competenze 2013 ed Euro 141.820,21 per oneri 2013), sono state accertate le
seguenti irregolarità:
1) PERSONALE: è irregolare la
spesa complessiva di € 5.647,00 relativa ai contratti di collaborazione a
progetto stipulato con ERRICO FEDERICO (€ 1.654,96) e LAMALFA DANIELE (€
3.992,04), stante la assoluta genericità dell’oggetto del contratto (“svolgimento
di attività politico-istituzionale rientrante nell’ambito di un programma
politico previsto dal committente”), che si risolve in una mera clausola di
stile.
Invero, la mera locuzione “programma
politico previsto dal committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione
solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa
dello specifico effettivo “programma” che abbia occasionato, nel concreto, la
ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la
riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo
interessato.
Altresì, devi prendersi atto
della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive
interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia “progetto” dal qual poter
desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo
spettante alla Corte (rectius alla Sezione regionale di controllo) circa
l’effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini
istituzionali del gruppo consiliare medesimo. 2
Ed,
infine, la stessa descrizione delle mansioni affidate al dipendente (“svolgimento
di attività politico-istituzionale”) si appalesa generica e inadeguata alla
valutazione dell’inerenza, ai fini consentiti dall’ordinamento, della spesa
sostenuta per la relativa remunerazione.
2) CONSULENZE: è irregolare la
spesa complessiva di € 48.182,72. Nel dettaglio:
- la spesa di € 1.587,60 a
favore dallo Studio legale associato Gualtieri Verbaro per l’impugnazione della
pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei
Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle stesse alle fattispecie di
spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida
né a “spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di
aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi
istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di
studio, editoria e comunicazione” di cui all’articolo 4, comma 1 della L.R.
13/2002;
- spesa di € 10.449,60 a favore
dell’Avv. Gabriele Trimboli per il servizio di “consulenza giuridica,
attività istituzionale, assistenza tecnica" stante la genericità della
descrizione dell’oggetto dell’incarico, risolventesi in una mera clausola di
stile, che non consente di valutare l’inerenza ai fini istituzionali del gruppo
consiliare.
Ed invero, l’oggetto
dell’attività di “consulenza”, della “attività istituzionale”, e della
“assistenza tecnica”, senza ulteriori specificazioni, risulta indeterminato e
non idoneo a consentire il giudizio sulla sussistenza del nesso con il fine
istituzionale del gruppo;
- spesa di € 2.778,88 a favore
dell’Avv. Maria Concetta Gatto per il servizio di “consulenza giuridica,
attività istituzionale, assistenza tecnica” per le medesime motivazioni di
cui al punto precedente;
- spesa di € 14.666,64
corrisposti alla ONLUS “Sud del mondo” per lo svolgimento di “attività di
indagine scientifica sulla percezione della politica dei giovani”
consistente nella realizzazione di un progetto avente ad oggetto “un'indagine
di tipo scientifico per conoscere le opinioni e gli atteggiamenti dei giovani
calabresi nei confronti della politica” per la genericità dell’oggetto
dell’incarico (“attività di indagine scientifica”) e per la valenza
meramente politica della finalità del progetto 3
che
non consente di considerare integrato il requisito dell’inerenza della spesa
con il fine istituzionale del gruppo;
- spesa, per un importo
complessivo di € 18.700,00, sostenuta a titolo di versamento all’Erario per
ritenute fiscali, per la parte di ritenute afferenti a parcelle e prestazioni
dichiarate non regolari.
3) SPESE PER ATTIVITA’
PROMOZIONALE, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E AGGIORNAMENTI: è irregolare la
spesa per complessive € 11.705,80 come di seguito dettagliata:
- spesa di € 1.750,00 per il
contributo erogato a favore dell’Ing. Brutto Angelo in qualità di Presidente
Regionale Calabria del movimento giovanile del PdL Giovane Italia in relazione
alla manifestazione “EVEREST 2013 – MONOPOLIZZIAMO IL FUTURO” poiché
l’iniziativa e l’organizzazione dell’evento, dalla documentazione prodotta,
risultano intestati, e, pertanto, riconducibili, a un movimento politico e non
a un gruppo consiliare, e stante altresì la genericità dei temi trattati che
appaiono più propriamente riferibili alla promozione dell’ideologia di un
partito politico e non al soddisfacimento delle finalità istituzionali del
gruppo consiliare;
- spesa di € 5.612,00 a favore
della A&S Promotion s.a.s., per “contratto di consulenza per la
realizzazione di servizi di comunicazione e Marketing”, precisamente per
pubblicazioni sui quotidiani di contenuti della campagna informativa denominata
“Reggio e Turismo” nell’ambito della c.d. “gestione media e controllo
qualità”, poiché dalla documentazione prodotta non è dato evincere con
sufficiente chiarezza il contenuto della campagna informativa al fine di
procedere alla valutazione dell’inerenza con le finalità istituzionali del
gruppo consiliare; inoltre, la documentazione di supporto non reca la menzione
del gruppo consiliare quale soggetto promotore, ma, bensì, del partito Forza
Italia/Popolo della Libertà, e, pertanto, non consente di evincere una espressa
riconducibilità ad una iniziativa del gruppo consiliare;
- spesa di € 1.000,00, a titolo
di contributo a favore dell’Associazione “Vivere Castrolibero onlus” per
l’organizzazione della manifestazione “Venerdì del villaggio” per la
genericità del contenuto del dibattito (“dibattito su Castrolibero:
protagonista 4
o
subalterna nell'area urbana”) proposto
che non consente di affrontare un giudizio di inerenza ai fini istituzionali
del gruppo;
- spesa di € 600,00 a favore del
Sig. Angelo Rizzo a titolo di pagamento per “attività di supporto per la
promozione dell’iniziativa dell’11/08/2012 del gruppo consiliare nel territorio
di Monsoreto di Dinami (VV)”, più precisamente “per la predisposizione,
l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione del Popolo della Libertà
tenutasi l'11 agosto 2012 a Monsoreto di Dinami (VV)” stante la genericità
nella descrizione dell’oggetto dell’evento che impedisce di procedere alla
valutazione della sussistenza del requisito dell’inerenza al fine istituzionale
del gruppo e, altresì, considerato l’esplicito riferimento, nella
documentazione prodotta, a un partito politico, e, pertanto, la riferibilità dell’evento
a una iniziativa del medesimo e non del gruppo consiliare;
- spese sostenute Presidente del
gruppo pro tempore, per un totale di € 2.743,80 a titolo di “rimborso
spese di trasferta” (data di conferimento incarico: 25 marzo 2013, 18
aprile 2013, 21 giugno 2013, 9 e 16 settembre 2013, 14 e 18 ottobre 2013), “partecipazione
a incontri istituzionali” (data di conferimento incarico: 22 maggio 2013),
svolgimento di “missione istituzionale” (data di conferimento incarico:
28 ottobre 2013). Trattasi di spese riferibili a incontri, con esponenti
politici o del mondo dell’economia o del lavoro, dei quali, tuttavia, non è
indicato l’oggetto o esplicitata adeguatamente una motivazione della trasferta
che consentano, con un minimo di necessaria certezza, di appurare la
riconducibilità ai fini istituzionali del gruppo consiliare.
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 65.535,52. 1
SCHEDA
N. 4 - GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER LA CALABRIA
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
92.316,66
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per €
13.918,08 e spese per il personale per € 72.277,42 (di cui € 56.882,54 per
competenze 2013 ed € 15.394,88 per oneri 2013), sono state accertate le
seguenti irregolarità:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa di complessive € 72.277,42, relativa ai contratti di
collaborazione a progetto stipulato con BELLIZZI ANTONIO (€ 896,64), CERAVOLO
ITALIA RAFFAELLA (€ 1.261,75), DE ZARLO ROSALBA (€ 4.063,02), FERRARI MARIA IDA
(€ 8.401,44), INCUTTI SARA (€ 9.697,55), LECCE DOMENICO (€ 896,64), LOMANNI
DOMENICO CARLO (€ 2.733,15), MINIACE ANNA LINDA (€ 6.724,27), PENNINO
MARIANGELA (€ 1.681,06), PERFETTI FRANCESCO (€ 1.120,70), PORRO ILARIA (€
1.120,70), PRESTO MILENA CARMELA (€ 8.401,44), STELLA RUMMENIGE (€ 6.724,27),
TALARICO MARIANNA (€ 1.008,45), TRICANICO CRISTIAN (€ 3.324,86), PARISE CARMELO
(€ 2.910,02), RICCA PASQUALE (€ 2.910,02), VERTA WILLIAMS (€ 8.401,44), stante
la assoluta genericità dell’oggetto del contratto (“svolgimento di attività
amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e statistiche,
rientranti nell’ambito di un programma politico previsto dal committente”),
che si risolve in una mera clausola di stile.
Invero, la mera locuzione “programma
politico previsto dal committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione
solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa
dello specifico effettivo “programma” che abbia occasionato, nel concreto, la
ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la
riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo
interessato. 2
Altresì,
devi prendersi atto della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben
due successive interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia “progetto” dal
qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio
valutativo spettante alla Corte (rectius alla Sezione regionale di
controllo) circa l’effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta
ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.
2) SPESA PER CONSULENZE: è
irregolare la spesa di € 9.050,75. Nel dettaglio:
- la spesa di € 7.147,75 per i
contratti di consulenza professionale (per € 3.775,20 ed € 3.372,55) stipulati
con DE CECIO ENRICA per genericità dell’oggetto (“prestazione di attività
professionale nell’interesse del committente con autonomia all’interno dei
programmi che verranno concordati con il committente e con il solo obbligo di
relaziona di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati
ottenuti”) che non consente una valutazione dell’effettiva riconducibilità
della spesa ai fini istituzionali del gruppo consiliare.
Ed invero, il riferimento ai “programmi”
la cui conclusione è rinviata ad un successivo futuro consenso, oltre che la
genericità della “attività professionale” che dovrebbe essere prestata
dal consulente, rendono del tutto indeterminata la descrizione dell’oggetto del
contratto, risolventesi in una mera clausola di stile, impedendo il giudizio di
inerenza suddetto;
- la spesa di € 1.903,00 a
favore dello Studio legale associato Gualtieri Verbaro per l’impugnazione della
pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei
Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle stesse alle fattispecie di
spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida
né a “spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di
aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali
riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio,
editoria e comunicazione” di cui all’articolo 4, comma 1 della L.R.
13/2002.
3) SPESE TELEFONICHE: è
irregolare la spesa di € 343,00 relativa a due fatture di traffico telefonico
TELECOM (la n. 8UOOO46167 dell’11 marzo 2013 per € 184,50 e 3
la
n. 8U0001136 del 5 aprile 2013 per € 158,50) poiché intestate al gruppo UDEUR e
non al gruppo INSIEME PER LA CALABRIA.
4) AUTOMEZZO: è irregolare la
spesa complessiva di € 8.940,24, imputata alla voce “altre spese” e riferibile
alla disponibilità di un automezzo (€ 6.765,31 per canone di leasing per l’anno
2013, € 901,00 per polizza assicurativa per l’anno 2013 ed € 826,00 per
tagliando di manutenzione), per violazione del divieto, di cui alle linee guida
(articolo 1, comma 6, lett. c), di rimborso di spese relative all’acquisto di
automezzi, come meglio specificato nella parte motiva della delibera.
5) SPESE LOGISTICHE: è
irregolare la spesa di € 1.705,25 per la locazione di un immobile sito in San
Marco Argentano, destinato a “Sede Operativa, per la Provincia di Cosenza del
Gruppo Consiliare Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente”. Oltre alle
valutazioni svolte nella parte motiva della delibera, si rileva che la distanza
da Cosenza della località in cui è sito l’immobile (circa 40km), la coincidenza
tra il termine finale del contratto e la cessazione della carica del Presidente
del gruppo pro tempore piuttosto che con il venir meno delle esigenze
operative del gruppo per le quali fu stipulato detto contratto, ed ancora, la
possibile promiscuità rispetto a spese per il funzionamento del singolo
partito, rendono non evincibile l’aderenza alle finalità consentite dalla legge
per la spesa in argomento.
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 92.316,66. 1
SCHEDA
N. 5 – GRUPPO CONSILIARE AUTONOMIA E DIRITTI:
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
49.564,06
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a €
6.959,04 e spese per il personale pari a € 47.976,46 (di cui € 38.641,30 per
competenze 2013 ed € 9.335,16 per oneri 2013), all’esito dell’esame svolto, è
stata accertata le irregolarità delle seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa complessiva di € 47.976,46 relativa ai seguenti contratti
di collaborazione a progetto in relazione ai quali si evidenzia quanto segue:
1) Curulla Silvio: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato che,
tuttavia, non è stato trasmesso; 2) Catizzone Elvira: non è stato trasmesso il
contratto; 3) Gentile Marco: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato
che, tuttavia, non è stato trasmesso; 4) Grillone Salvatore: nel contratto vi è
un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso; 5) Lopez
Francesca: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non
è stato trasmesso; 6) Maurelli Rosalia: non è stato trasmesso il contratto 7)
Musca Paolo: l’oggetto del contratto (“svolgimento di attività amministrativa,
ricerca documentale. indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito
di un programma politico previsto dal Committente”) è generico risolvendosi
senza dubbio in una mera clausola di stile. Invero, la mera locuzione “programma
politico previsto dal committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione
solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa
dello specifico effettivo “programma” che abbia occasionato, nel concreto, la
ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la
riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo
interessato; 8) Saccà Vincenzo: nel contratto vi è un rinvio al progetto
allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso. 2
Sono
pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1)
Curulla Silvio: € 2.987,97; 2) Catizzone Elvira: € 10.299,08; 3) Gentile Marco:
€ 4.030,96; 4) Grillone Salvatore € 4.128,90; 5) Lopez Francesca: € 4.128,90;
6) Maurelli Rosalia: € 10.183,43; 7) Musca Paolo: € 7.125,49; 8) Saccà
Vincenzo: € 5.091,72; per un totale di € 47.976,46.
2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E
INCARICHI: è irregolare la spesa di € 1.587,60 relativa al pagamento della
fattura n. 212 del 23 settembre 2013 a favore dallo Studio legale associato
Gualtieri Verbaro per la proposizione del ricorso al TAR Calabria avente ad
oggetto l’annullamento della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo
per la Calabria della Corte dei conti n. 35/2013, stante la non riconducibilità
della stessa alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità
istituzionali di cui alle linee guida né a “spese organizzative, di
funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione,
riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del
Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione” di
cui all’articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002.
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 49.564,06 1
SCHEDA
N. 6 – GRUPPO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA:
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
21.865,89
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a €
4.639,36 e spese per il personale pari a € 19.882,87 (di cui € 15.657,60 per
competenze 2013 ed € 4.225,27 per oneri 2013), all’esito dell’esame svolto, è
stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa complessiva di € 19.882,87 relativa ai seguenti contratti
di collaborazione a progetto.
Per uno di questi (Manfrinato
Luciano), l’oggetto del contratto rimanda ad un progetto allegato che,
tuttavia, non risulta trasmesso a questa Sezione.
Nel contratto relativo al sig. La
Bernarda Francesco l’oggetto del contratto è generico (“allo scopo di garantire
il più corretto svolgimento del programma politico che il Consigliere Regionale
si è prefisso in forza del suo mandato elettorale, il progettista dovrà
realizzare sistemi informativi e di elaborazione dati che consentano la
pianificazione, progettazione e gestione delle varie attività svolte sul
territorio regionale di riferimento”) e si risolve in una mera clausola di
stile. Invero, la mera locuzione “programma politico previsto dal
committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione solo apparente, priva
di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo
“programma” che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del
contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della
relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.
Nel contratto relativo al sig.
Gattabria Antonio, l’oggetto del contratto è generico (“progetto relativo alla
tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari nonché relativo
alla tutela e raccolta dei dialetti della Calabria”) e deve prendersi atto
della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive 2
interlocuzioni
istruttorie, di un qual che sia “progetto” dal qual poter desumere i minimali
elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (rectius
alla Sezione regionale di controllo) circa l’effettiva riconducibilità
(pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare
medesimo.
Sono pertanto irregolari le
somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) La Bernarda Francesco: €
13.191,78; 2) Gattabria Antonio: € 5.201,34; 3) Manfrinato Luciano: € 1.489,76;
per un totale di € 19.882,87.
2) SPESE PER ATTIVITA’
PROMOZIONALI
La complessiva somma di € 313,12
per un convegno avente ad oggetto “La Sibaritide dimenticata” è irregolare in
quanto non inerente alle finalità istituzionali del gruppo.
3) SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO
DOTAZIONI INFORMATICHE
Tra le spese per l’acquisto e il
noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio risultano irregolari quelle per
l’acquisto di n. 3 personal computer. Tra queste, una viene rendicontata con
una fattura intestata al Consigliere Damiano Gagliardi quale persona fisica e
non al Gruppo per € 919,86 e pagata con carta di credito senza addebito sul
conto corrente del gruppo. Trattasi all’evidenza di un acquisto effettuato a
titolo personale. Lo stesso dicasi per gli altri due scontrini per acquisto
computer HP per € 401,04 e per € 349,00 entrambi pagati con carta di credito
senza addebito sul conto corrente del gruppo e quindi non correttamente
rendicontati; per un totale di € 1.669,90
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 21.865,89 1
SCHEDA
N. 7 – GRUPPO CONSILIARE PROGETTO DEMOCRATICO:
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
11.787,24
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per €
3.479,52 e spese per il personale per € 16.049,76 (di cui € 12.830,00 per
competenze 2013 ed € 3.219,76 per oneri 2013), all’esito dell’esame svolto, è
stata accertata l’irregolarità delle seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa complessiva di € 5.397,48. Nell’anno 2013 risultano attivi
n. 6 contratti di collaborazione a progetto.
Tra questi i seguenti presentano
un oggetto generico che si risolve in una mera clausola di stile: 1) Di Martino
Andrea, oggetto del contratto: “svolgimento di attività amministrativa, ricerca
documentale. indagini conoscitive e statistiche rientranti nell'ambito di un
programma politico previsto dal Committente”; 2) Turano Francesco, oggetto del
contratto: “svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale.
indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma
politico previsto dal Committente”. Invero, la mera locuzione “programma
politico previsto dal committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione
solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa
dello specifico effettivo “programma” che abbia occasionato, nel concreto, la
ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la
riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo
interessato.
Sono pertanto irregolari le
somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Di Martino Andrea: €
3.997,94; 2) Turano Francesco: € 1.399,54; per un totale di € 5.397,48.
2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E
INCARICHI: la spesa sostenuta nel 2013 per consulenze, pari a € 6.389,76, è
irregolare poiché l’oggetto del contratto è generico 2
ed
impedisce di desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio
valutativo spettante alla Corte (rectius alla Sezione regionale di
controllo) circa l’effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta
ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo. Inoltre, manca l’atto di
risoluzione del contratto, manca la fattura ai sensi dell’art 5. del contratto,
manca la relazione delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 2 del
contratto.
Sono pertanto irregolari le
somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Mazzuca Giuseppe: €
3.200,00; 2) Scarpelli Marcello: € 1.761,76; 3) Violentano Chiara: € 1.428,00
per un totale di € 6.389,76.
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 11.787,24 1
SCHEDA
N. 8 - GRUPPO MISTO:
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
168.465,85
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a €
28.416,08, spese per il personale pari a € 150.548,21 (di cui € 119.144,36 per
competenze ed € 31.403,85 per oneri) riferite ai fondi spettanti per il 2013
mentre ulteriori spese per il personale pari a € 37.973,74 (di cui € 30.009,60
per competenze ed € 7.964,14 per oneri) riferite ai fondi residui di anni
precedenti, all’esito dell’esame svolto, è stata accertata la irregolarità
delle seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa complessiva di € 160.253,85 relativa ai seguenti contratti
di lavoro a progetto per i quali, pur essendo in contratto il rimando
all’allegato progetto, in realtà deve prendersi atto della mancata produzione,
nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, di
un qual che sia “progetto” dal quale poter desumere i minimali elementi
essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (rectius alla
Sezione regionale di controllo) circa l’effettiva riconducibilità (pertinenza)
della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.
Sono irregolari, pertanto, le spese per i seguenti contratti: 1) Adornato
Mimma: € 1.515,06; 2) Bruzzese Francesco: € 1.596,18; 3) Calabrò Giovanni: €
3.189,68; 4) Campolo Gianfranco: 3.987,11; 5) Sansone Carmine: € 4.829,82; 6)
Costantino Consolato Vincenzo: € 3.987,11; 7) De Luca Cesare: € 4.829,82; 8)
Tosti Giuseppina: € 4.829,82; 9) Stancato Ivan: € 4.829,82; 10) Iannelli
Antonietta: € 4.829,82; 11) Stellato Anna: € 4.829,82; 12) Mazzei Francesco: €
4.829,82; 13) Incorvaia Carmela Banedetta: € 3.432,50; 14) Gatto Paolo: €
8.367,97; 15) Ruffa Alberto: € 8.384,46; 16) Frascà Carmela: € 6.487,83; 17)
Eraclini Giuseppe: € 3.571,04; 18) Ferrante Jessica: € 1.762,97; 19) Santaguida
Rosaria: € 1.762,97; 20) Cullari Anna Maria: € 1.763,56; 21) Casella Giuseppe: €
2
2.312,49;
22) De Paoli Elisabetta: € 3.954,87; 23) Freno Pierfrancesco: € 3.954,87; 24)
Gentile Virginia: € 2.312,49; 25) Latella Filippo: € 3.189,68; 26) Polimeno
Giovanni: € 3.987,11; 27) Pronesti Vincenza: € 1.594,84; 28) Sicari Annunziata:
€ 1.594,84; 29) Zecca Arcangelo: € 797,42; per un totale parziale di €
107.315,78.
Vi sono poi contratti aventi un
oggetto generico (“svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale,
indagini conoscitive e statistiche rientranti nell'ambito di un programma politico
previsto dal Committente”) che si risolve in una mera clausola di stile.
Invero, la mera locuzione “programma politico previsto dal committente”
rappresenta, all’evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi
quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo “programma”
che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di
collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa
alle funzioni istituzionali del gruppo interessato: 1) Costantino Pasqualina;
2) Furfaro Nicodemo; 3) Larnè Vincenza; 4) Polimeni Giulia.
Sono pertanto irregolari le
seguenti spese: 1) Costantino Pasqualina: € 16.692,76; 2) Furfaro Nicodemo: €
17.996,15; 3) Larnè Vincenza: € 9.879,84; 4) Polimeni Giulia: € 8.369,32; per
un totale parziale di € 52.938,07.
2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E
INCARICHI: la spesa sostenuta nel 2013 per n. 2 consulenze (Sansotta Bruno,
Violentano Chiara) è pari a € 8.212,00 ed è irregolare poiché l’oggetto del
contratto è generico e non consente una valutazione di inerenza ai fini
istituzionali del gruppo (nel contratto stipulato con il sig. Sansotta vi è
addirittura discrepanza tra le competenze richieste - in materia urbanistica –
e i compiti affidati – supporto tecnico giornalistico).
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 168.465,85 1
SCHEDA
N. 9 – GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO:
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
241.395,55
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a € 80.608,88
e spese per il personale pari a € 335.927,94 (di cui € 269.200,74 per
competenze 2013 ed € 66.727,20 per oneri 2013), all’esito dell’esame svolto, è
stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa complessiva pari a € 185.861,24.
In via preliminare si evidenzia
che nel rendiconto del Gruppo è stata rappresentata una spesa pari a €
346.269,59 ma, tale importo, non coincide con quanto rendicontato dal Consiglio
Regionale laddove risulta una spesa pari a € 335.927,94 con una differenza di €
10.341,65. A tale cifra bisogna sottrarre la somma di € 3.431,75 per spese di
personale rimborsate ai consiglieri di cui si dirà in seguito.
In assenza di puntuali
giustificazioni, deve dichiararsi irregolare la somma di € 6.909,90 (€
10.341,65 – 3.431,75) in quanto rendicontata in maniera non corretta e precisa.
Inoltre, i seguenti contratti di
collaborazione a progetto, tutti stipulati nel corso del 2013, sono irregolari
dal momento che presentano un oggetto generico e, nonostante la formulazione di
ben due successive interlocuzioni istruttorie, risultano privi di un qual che
sia “progetto” dal qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini
del giudizio valutativo spettante alla Corte (rectius alla Sezione
regionale di controllo) circa l’effettiva riconducibilità (pertinenza) della
spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo: 1) Cimino
Laura (“attività sull’aggiornamento dei profili dei social network relativi al
consigliere inerenti all’attività del gruppo, la predisposizione della rassegna
stampa e supporto 2
nell’organizzazione
e comunicazione delle attività del consigliere”); 2) Luppino Arianna (“raccolta
delle interrogazioni presentate dai singoli consiglieri, dei master, stage e
borse di studio e progetti vari finanziati dalla Regione e dagli enti sub
regionali e a tutte le mansioni riguardanti le attività di segreteria”); 3)
Critelli Daniela (“compiti di raccolta sistematica delle proposte di legge
Regionali della Calabria; mantenere contatto e rapporti con Enti e Associazioni
di categoria e Sindacati; organizzare e comunicare le attività del consigliere
con specifico riferimento al Fondo sociale Europeo in materia di servizi
sociali, cultura, lavoro e sviluppo turistico”); 4) Mirabelli Fabio (“attività
di segreteria e di tutte le funzioni inerenti alle mansioni di segreteria con
archiviazione, battitura e fotocopiatura articoli, atti, leggi ed
interrogazioni regionali”); 5) Passafaro Alessandra (“attività di ricerca,
raccolta dati ed indagini conoscitive sul Piano di Rientro Regionale Sanità
Calabrese”); 6) Mazzei Vincenzo (“attività sulle materie riguardanti la III
Commissione Permanente del Consiglio Regionale e più in particolare:
predisposizione di interrogazioni sulle problematiche della Sanità, attività
sociali, culturali e formative della Regione Calabria; predisposizione di
emendamenti ai Progetti di Legge sottoposti all’esame della III Commissione
permanente del Consiglio Regionale ed all’Assemblea; ricerca di atti e
documenti riguardanti la gestione della Sanità, del Lavoro e della formazione
professionale; supporto nell’organizzazione e svolgimento di specifiche
iniziative del gruppo PD riguardanti la Sanità, il Lavoro e la Formazione
Professionale”); 7) Provenzano Rossella (“l’approfondimento la legislazione
regionale in materia di governo assetto e utilizzazione del territorio, tutela
e protezione dell’ambiente e difesa del suolo”).
Sono irregolari pertanto le
spese per i seguenti contratti: 1) Cimino Laura: € 3.163,60; 2) Luppino
Arianna: € 4.748,92; 3) Critelli Daniela: € 7.883,97; 4) Mirabelli Fabio: €
4.748,92; 5) Passafaro Alessandra: € 3.163,60; 6) Mazzei Vincenzo: € 9.942,55;
7) Provenzano Rossella: € 3.163,60; per un totale di € 36.815,16.
Tutti gli altri contratti
riportano in allegato il relativo progetto con indicazione dell’oggetto ma,
tuttavia, in alcuni di essi la prestazione del collaboratore è riferita 3
all’attività
del singolo Consigliere e non è inerente all’attività istituzionale del gruppo.
Più in dettaglio: 1) Zuccarelli Raffaele: € 7.890,94; 2) Pratesi Andrea: €
8.748,79; 3) Lucchino Marianna: € 2.252,49; 4) Imbrogno Stefania € 2.252,49; 5)
D’Alessandro Feliciano € 2.253,13; 6) Rocca Francesca € 3.754,78; 7) Petrone
Gabriele € 7.896,14; 8) Morrone Raffaele € 2.252,49; 9) Scagliola Francesca €
2.252,49; 10) Cento Anna € 1.999,66; 11) Bruzzanti Marinella € 5.815,30; 12)
Marino Geltrude € 8.748,78; 13) Fittante Enrico € 8.169,44; 14) Alecci Renato €
3.210,05; 15) Isabella Angela € 5.198,85; 16) De Nisi Immacolata € 1.987,89;
17) Carnovale Lina € 9.150,21; 18) Venneri Laurassunta € 2.585,38 19) Frosina
Rosario € 2.092,58; 20) Girillo Francesco Giuseppe € 4.173,84; 21) Liotti
Carmine Claudio € 6.687,94; 22) Fallico Michele € 4.173,84; 23) Olivo Antonio €
4.17,84; 24) Corigliano Piero € 4.173,84; 25) Schinella Antonino € 4.308,89;
26) Mezzotero Caterina 1.988,96; 27) Sinopoli Fernando € 11.140,25.
Le spese dei predetti contratti
sono irregolari per la somma complessiva di € 129.333,28.
Ancora, vi sono contratti di
collaborazione occasionale che presentano un oggetto generico che non consente
desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo
spettante alla Corte (rectius alla Sezione regionale di controllo) circa
l’effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini
istituzionali del gruppo consiliare medesimo: 1) Palermo Bruno: “realizzazione
di comunicati stampa ed articoli redazionali inerenti l’attività svolta
nell’esercizio dei propri compiti istituzionali dall’on. Francesco Sulla quale
componente il Gruppo Partito Democratico in seno al Consiglio Regionale della
Calabria”; 2) Iannone Michelangelo: “realizzazione, attraverso ricerche e
indagini conoscitive e statistiche, di una fase del programma politico previsto
dal Committente”; 3) Viglianti Marco: “realizzazione, attraverso ricerche e
indagini conoscitive e statistiche, di una fase del programma politico previsto
dal Committente”; 4) Nastasi Annunziato: “realizzazione, attraverso ricerche e
indagini conoscitive e statistiche, di una fase del programma politico previsto
dal Committente, ovvero la ricerca giuridica e la relativa presentazione di
emendamenti inerenti Lsu-Lpu”. 4
Inoltre,
la spesa inerente il contratto stipulato con il sig. Palermo Bruno presenta
ulteriore profilo di irregolarità in quanto riferito ad attività specifica del
singolo Consigliere e non all’attività istituzionale del Gruppo consiliare.
Sono pertanto irregolari le
somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Palermo Bruno: € 3.797,40;
2) Iannone Michelangelo: € 1.627,50; 3) Viglianti Marco: € 1.953,00; 4) Nastasi
Annunziato: € 5.425,00; per un totale di € 12.802,90
2) SPESA PER CONSULENZE: la
spesa sostenuta nel 2013 per n. 9 consulenze pari a € 104.000,76 è irregolare
nei seguenti casi per genericità dell’oggetto che non consente la verifica
dell’inerenza agli scopi istituzionali del gruppo consiliare.
Sono pertanto irregolari le
spese dei seguenti contratti: 1) Ambrogio Carmelo: € 7.500,00; 2) Stellato
Mauro: € 8.250,00; 3) Iaquinta Biagio: € 4.470,00; 4) Giglio Anna: € 3.400,00;
per un totale di € 23.620,00.
Inoltre, alla voce "spese
per consulenze, studi ed incarichi", è ricompreso anche l'importo di €
17.849,91 (da aggiungersi all'importo sopra indicato di € 104.000,76 per un
totale di € 121.850,60) riguardo al quale si possono formulare i seguenti
rilievi:
Per quanto riguarda i rimborsi
al Cons. Franco Pacenza per € 2.219,84 trattasi di autodichiarazioni (prive di
data certa e riscontro documentale) per una serie di rimborsi chilometrici per
svolgimento attività la cui generica indicazione non consente di verificarne
l’inerenza ad attività istituzionale del gruppo. Inoltre, ci sono anche
rimborsi biglietti trenitalia per € 59,00, ricevuta ristorante per € 94,00 e
ricevuta agriturismo per € 58,00 che sono irregolari in quanto non inerenti ad
attività istituzionale del gruppo.
- la spesa pagata con f24 per €
180,07 per ritenuta di acconto all’Arch. Groia è inerente ad un contratto del
2012 che, non essendo stato allegato, non consente la valutazione di inerenza
alle finalità istituzionali del gruppo.
- medesimo discorso deve farsi
per il pagamento del saldo di € 1.000,00 (e la relativa ritenuta di acconto
pagata con f24 per € 250,00) per il contratto stipulato 5
con
il sig. Vivona il quale presenta un oggetto generico che non consente la
valutazione di inerenza alle finalità istituzionali del gruppo.
E’ da ritenere irregolare,
quindi, la somma di € 3.860,91.
Totale spesa irregolare: €
27.480,91.
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E
PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE: nel modello di rendiconto risulta una
somma pari ad € 15.601,76 – di contro, dalla documentazione giustificativa
rintracciata in atti dall’Ufficio risulta un totale di mod F24 per versamenti e
contratti pari a € 16.435,28.
La spesa è irregolare in quanto
non correttamente rendicontata dal momento che non risultano i nominativi dei
soggetti ai quali si riferiscono.
ALTRE SPESE – RIMBORSO SPESE AI
CONSIGLIERI: nel precedente rendiconto risultava al punto 16, “rimborso spese
2012 a Consiglieri”, un importo pari ad € 16.537,36. A seguito del rilievo di
cui alla delibera n. 18/2014 di questa Sezione, è stato riproposto un nuovo
rendiconto da cui non risulta più tale voce di spesa perché i singoli importi
che la compongono sono stati distribuiti in maniera diversa.
Dalla documentazione trasmessa a
giustificazione di tale spesa (“rimborso spese 2012 a Consiglieri”), si rileva
quanto segue:
Rimborso Cons. De Gaetano
Antonino per un totale di € 3.784,78. Tale somma viene giustificata con una
fattura rilasciata dalla ditta Litografia per biglietti da visita e buste per €
726,00 ed ancora, da una ricevuta Poste Italiane per “posta target e servizio
affrancatura” per € 2.753,12, ed ancora con una autodichiarazione con allegate
ricevute fiscali, per “un viaggio a Roma” per € 305,66. Tale spesa è da
ritenersi irregolare per la somma di € 3.784,78 in quanto non si rinviene
l’inerenza all’attività istituzionale del gruppo.
Rimborso on. Censore Bruno per
un totale di € 3.957,36. Tale somma viene giustificata con una fattura
rilasciata dalla ditta Stuzzicomania per cena con amministratori per €
1.399,86; ed ancora, con una fattura rilasciata dalla ditta “OK service”, per
noleggio amplificazione, schermo e videoproiettore per € 907,50; ed ancora, con
una fattura rilasciata dalla ditta “Fratelli Mele” per manifesti, locandine,
inviti stampa, buste e striscioni per € 1.650,00. Tale spesa è da ritenere
irregolare 6
per
il totale di € 1.399,86 in quanto non si rinviene l’inerenza all’attività
istituzionale del gruppo.
Rimborso Cons. Censore Bruno per
un totale di € 3.055,00. Tale somma viene giustificata con una serie di
fatture, ricevute e quietanze. Di tale spesa complessiva, risultano irregolari
le seguenti singole voci in quanto non inerenti all’attività istituzionale del
gruppo: ricevuta ditta “Stuzzicomania”, sala e buffet per € 800,00; ricevuta
“Bart srl”, n. 4 menu a prezzo fisso, per € 85,00; ricevuta fiscale ditta “Il
Giglio”, senza specificazione della prestazione, per un totale di € 560,00;
ricevuta “Bart srl”, n. 1 menu a prezzo fisso, per € 20,00; ricevuta “Bart
srl”, n. 2 menu a prezzo fisso, per € 35,00; ricevuta “Bart srl”, n. 2 menu a
prezzo fisso, per € 34,00; scontrino fiscale ristorante pizzeria “Del Pescatore
sas”, n. 1 coperto e diversi antipasti e primi piatti ecc… per un totale di e
163,00; n. 1 “quietanza per prestazioni occasionali” rilasciata dal Sig.
Antonio Schinella per “collaborazione” per € 400,00 (manca il contratto); n. 1
“quietanza per prestazioni occasionali” rilasciata dal Sig. Eugenio Giannini,
per “ricerca legislativa” per € 400,00 (manca il contratto).
Tale spesa è da ritenere
irregolare per il totale di € 2.497,00 in quanto non si rinviene l’inerenza
all’attività istituzionale del gruppo.
Rimborso Cons. Guccione Carlo
per un totale di € 2.775,00. Tale somma viene giustificata con una ricevuta
rilasciata dall’Avv. Carmelo Ambrogio, per “consulenza giuridica su proposte di
legge”. Tale spesa è da ritenere irregolare per il totale di € 2.775,00
in quanto la genericità dell’oggetto della prestazione non consente di
verificare l’inerenza della spesa all’attività istituzionale del gruppo
mancando, oltretutto, il contratto con cui è stato affidato tale incarico.
Rimborso Cons. De Gaetano
Antonino per € 2.965,22, giustificata con una serie di fatture, ricevute e
quietanze. Di tale somma complessiva, risultano irregolari le richieste (prive
di data certa e riscontro documentale) e i relativi rimborsi per “spese di viaggio
e quindi rimborso chilometrico” per complessivi € 1.080,00; autodichiarazione
per “missione convegno a Milano”, con allegati biglietto aereo, taxi, Hotel e
Autogrill per un totale € 415,00; ricevuta del “centro studio Bosio” per
organizzazione convegno politico culturale per € 500,00. 7
Tale
spesa è da ritenere irregolare per il totale di € 1.995,00 in quanto la
genericità nella indicazione della finalità istituzionale non consente di
valutarne la inerenza all’attività istituzionale del gruppo.
Totale spese irregolari: €
12.451,64
CONCLUSIONE: la spesa irregolare
complessiva è accertata in € 241.395,55 1
SCHEDA
N. 10 – GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI:
SPESA IRREGOLARE TOTALE: €
99.034,76
Richiamandosi integralmente il
contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si
rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso
che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a €
20.877,12 e spese per il personale pari a € 144.039,02 (di cui € 114.105,93 per
competenze 2013 ed € 29.933,08 per oneri 2013), all’esito dell’esame svolto, è
stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:
1) SPESE PER IL PERSONALE: è
irregolare la spesa complessiva di € 62.438,58 relativa in primo luogo ai
seguenti contratti di collaborazione a progetto (Iaria Domenico, Mari Valentina
e Ceraudo Sandra) per i quali vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia,
non è stato trasmesso alla Sezione. Deve prendersi atto, dunque, della mancata
produzione, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni
istruttorie, di un qual che sia “progetto” dal quale poter desumere i minimali
elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (rectius
alla Sezione regionale di controllo) circa l’effettiva riconducibilità
(pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare
medesimo.
Sono pertanto irregolari le somme
pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Iaria Domenico: € 5.038,70; 2)
Mari Valentina: € 4.888,90; 3) Ceraudo Sandra: € 2.990,48; per un totale di €
12.918,08.
Inoltre, nei seguenti contratti
la descrizione dell’oggetto è generica e si risolve in una mera clausola di
stile, dal momento che in alcuni di essi la mera locuzione “programma
politico previsto dal committente” rappresenta, all’evidenza, motivazione
solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa
dello specifico effettivo “programma” che abbia occasionato, nel concreto, la
ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la
riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo
interessato. 2
In
altri casi, la genericità dell’oggetto impedisce di desumere i minimali
elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (rectius
alla Sezione regionale di controllo) circa l’effettiva riconducibilità
(pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare
medesimo.
In particolare risultano
irregolari le spese per i seguenti contratti: 1) Romeo Gino (oggetto:
“svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini
conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico
previsto dal Committente”); 2) Rizzuti Celestina (oggetto: “svolgimento di
attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e
statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal
Committente”); 3) Catalano Francesco (oggetto: “svolgimento di un’attività di
supporto alla struttura nello studio e nella predisposizione di atti inerenti
le problematiche giuridiche sollevate dal Consigliere regionale”); 4) Spanti
Domenico (oggetto: “svolgimento di attività di supporto tecnico alla struttura
nella predisposizione degli atti inerenti l’attività del Consigliere regionale
con particolare riferimento allo studio delle problematiche oggetto di
interrogazioni, mozioni, emendamenti”); 5) Messina Francesco – dal 01.01.2013
al 28.10.2013 (oggetto: “svolgimento di attività amministrativa, ricerca
documentale, indagini conoscitive e statistiche rientranti nell'ambito di un
programma politico previsto dal Committente”); 6) Giungato Roberta (oggetto:
“svolgimento di attività di studio ricerca documentale e supporto alla
struttura speciale del Gruppo stesso”).
Sono pertanto irregolari le
spese dei seguenti contratti: 1) Romeo Gino: € 6.384,79; 2) Rizzuti Celestina :
€ 8.380,97; 3) Catalano Francesco : € 14.323,82; 4) Spanti Domenico: €
7.192,39; 5) Messina Francesco: € 3.192,80; 6) Giungato Roberta: € 9.688,09,
per un totale di € 49.162,86.
Inoltre, la spesa per il
contratto di collaborazione occasionale stipulato con il sig. Covelli Giuliano
è irregolare dal momento che manca la data di stipula e l’indicazione
dell’oggetto è generica e non consente di desumere i minimali elementi
essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (rectius alla
Sezione regionale di controllo) circa l’effettiva riconducibilità (pertinenza)
della spesa 3
sostenuta
ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo. Risulta pertanto
irregolare la somma pagata per la relativa spesa pari a € 357,64;
2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E
INCARICHI: la spesa sostenuta nel 2013 per n. 2 consulenze (Arabia Orazio,
Madrigano Francesco) è pari a € 22.800,00 ed è irregolare per genericità
dell’oggetto del contratto che non consente una valutazione di effettiva
riconducibilità della spesa ai fini istituzionali del gruppo consiliare.
Inoltre, manca la fattura ai
sensi dell’art. 5 del contratto, manca la relazione finale della prestazione
effettuata, manca la data di sottoscrizione del contratto (Madrigano).
Sono pertanto irregolari le
somme pagate per le spese dei suddetti contratti: 1) Arabia Orazio: € 800,00;
2) Madrigano Francesco: € 22.000,00, per un totale di € 22.800,00.
Inoltre, è irregolare la spesa
di € 1.587,60 relativa alla fattura n. 214 del 26 settembre 2013 a favore dallo
Studio legale associato Gualtieri Verbaro per la proposizione del ricorso al
TAR Calabria avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione della Sezione
Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei conti n. 35/2013, stante
la non riconducibilità della stessa alle fattispecie di spesa considerate aderenti
alle finalità istituzionali di cui alle linee guida né a “spese
organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e
documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e
comunicazione” di cui all’articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002;
Spesa totale per consulenze
irregolare per € 24.387,60.
3) SPESE LOGISTICHE: è
irregolare la spesa, e i relativi oneri accessori, per la locazione di un
immobile sito in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 130, dichiaratamente
destinato a “Segreteria per attività istituzionale del’on. Emilio De Masi”
nonché la spesa ed i relativi oneri accessori per la locazione di un immobile
sito in Rende alla via Verdi n. 2 dichiaratamente destinato a “Segreteria
Istituzionale del’On. Domenico Talarico”. 4
La
spesa è irregolare stante la disponibilità dei locali all’interno del
Consiglio, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 13/2002, luogo deputato allo
svolgimento delle attività istituzionali del gruppo. Al contrario, le attività
che devono essere svolte al di fuori del Consiglio regionale possono dar luogo
a spese di rappresentanza o di promozione o di studio (e connesse missioni)
ovvero a spese, da giustificare di volta in volta in relazione all’evento, non
aventi carattere continuativo. Sono pertanto irregolari: Quietanza pagamento
del 11/2/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese gennaio) dell’importo di €
600,00; Quietanza pagamento del 11/2/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese
febbario) dell’importo di € 600,00; Quietanza pagamento del 9/4/2013 (Avv.
Giovinazzi x canone fitto mese marzo + spese registrazione) per l’importo di €
515,00; Quietanza pagamento del 16/5/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese
aprile + spese registrazione) per l’importo di € 516,00; Quietanza pagamento
del 3/7/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mesi di maggio, giugno e luglio)
per l’importo di € 1.380,00; Quietanza pagamento del 7/10/2013 (Avv. Giovinazzi
x canone fitto mesi di agosto e settembre) per l’importo di € 920,00; Quietanza
pagamento del 6/12/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mesi di ottobre e
novembre) per l’importo di € 920,00; Quietanza pagamento del 18/12/2013 (Avv.
Giovinazzi x canone fitto mese dicembre) per l’importo di € 460,00; Ricevuta
amministratore n. 6879 del 30/7/2013 (per condominio) per l’importo di €
163,00; Ricevuta n. 6788 del 4/4/2013 (condominio) per l’importo di € 96,00;
Ricevuta n. 6994 del 23/12/2013 (condominio) per l’importo di € 193,84; Fattura
ENEL gen. feb. 2013 del 25/2/2013 per l’importo di € 104,66; Fattura ENEL marz.
apr. 2013 del 4/4/2013 dell’importo di € 99,74; Fattura ENEL magg. giu.2013 del
4/6/2013 per l’importo di € 87,54; Fattura ENEL nov.dic.2013 del 4/12/2013 per
l’importo di € 110,23. Mancano i pagamenti delle fatture relative al bimestre
luglio-agosto e settembre-ottobre che, laddove pagate, sono da ritenersi
comunque irregolari.
Inoltre, per le medesime
ragioni, sono irregolari le seguenti spese: n. 3 Ricevute d'affitto
dell’importo di € 1.125,00 (per un ammontare complessivo di € 3.375,00) 5
dal
momento che non risulta l’inerenza all’attività istituzionale del gruppo
mancando pure il contratto di locazione.
Risulta irregolare anche la
spesa per affitto sala S. Francesco pari a € 109.80 sostenuta in occasione
della conferenza stampa del 19.10.2013 avente ad oggetto “Protezione civile”
non rinvenendosi l’inerenza con l’attività istituzionale del gruppo (vedi in
seguito attività promozionali).
Risulta parimenti irregolare la
spesa di € 60,00, relativa alla fattura 1913 del 11/6/2013, intestata al
Gruppo Consiliare e rilasciata dal “Grand Hotel Lamezia” per “Sala 1 Ospite”,
in quanto non si rinviene il fine istituzionale di tale attività.
Le spese logistiche, risultano
dunque irregolari per l’intero importo rendicontato alla voce U15 del
rendiconto pari a € 10.198,80, con la precisazione che tale importo non
coincide con la sommatoria delle singole voci come sopra riassunte e ricavate
dalle pezze giustificative come allegate in atti.
4) SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ
PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO.
Si rileva l’irregolarità della
spesa di € 350,00 per fattura Spot Channel n. 150/2013, in quanto sostenuta in
occasione della conferenza stampa del 19.10.2013 avente ad oggetto “Protezione
civile” non rinvenendosi l’inerenza con l’attività istituzionale del gruppo
consiliare.
Inoltre, si rileva
l’irregolarità della spesa di € 1.659,78 (ricevuta Bart s.r.l.: € 600,00;
ricevuta EHotel pernottamento prof. Ghidoni: € 100,00; n. 2 biglietti aerei,
beneficiario prof. Ghidoni: € 48,52 e € 111,26; fattura iriti Artigrafiche n.
135/2013: € 800,00) sostenuta in occasione dell’incontro del 12.10.2013 avente
ad oggetto “DSA. Criticità e proposte sul territorio della Regione Calabria”
non rinvenendosi l’inerenza con l’attività istituzionale del gruppo consiliare.
Le spese per attività
promozionali, risultano dunque irregolari per l’importo complessivo di €
2.009,78.
CONCLUSIONE: la spesa
irregolare complessiva è accertata in € 99.034,76.

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