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Melito di Porto Salvo, annullata l'interdittiva antimafia alla cooperativa Rinascita

Attraverso la sentenza del 7 marzo 2014, ricorso n. 277 il tribunale amministrativo di Reggio Calabria ha annullato l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura verso la cooperativa Rinascita esattamente un anno fa e sospesa in via cautelare nello scorsa mese di luglio. Per la cooperativa termine un incubo durato esattamente un anno. Un anno forse tra i più duri dei venticinque di vita della coop, tra crisi di settore che ha portato a ricorrere alla cassa integrazione e pregiudizi derivanti da diversi accenni nelle relazioni di scioglimento dei comuni di Melito di Porto Salvo e di Reggio Calabria che facevano presupporre l'incredibile soprattutto per i cinquanta onesti soci e dipendenti che pur sofferenti per un notevole arretrato di stipendi, non hanno mai arretrato sul versante della motivazione e del rispetto verso gli utenti affidati. Come presidente pro tempore, nel mentre tiro il fiato dopo un anno paradossale, mi ritengo orgoglioso dei miei colleghi, ai quali viene finalmente restituita la dignità di persone oneste, indipendenti e soprattutto contro senza ma e senza se ogni mafia che strozza i nostri territori. 

La rinascita nel mentre lotta per i diritti degli oppressi, oggi come oggi sempre più numerosi, lotta contro gli oppressori, tutti i giorni e su tutti i fronti. Questo come presidente affermo con forza ed orgoglio. Adesso l'incubo è finito. L incubo piu strano ed inaccettabile. Il più doloroso. Adesso rimangono i normali problemi di chi lotta tutti i giorni per l'occupazione,  concreta opposizione alla ndrangheta che ci vuole tutti servi, e per i diritti degli oppressi sempre più oppressi in un mondo disattento. Grazie a tutti, veramente a tutti. Da domani una nuova sfida ci attende, ma affrontabile con le armi della coesione e dell'impegno.
Mario Alberti,  presidente di rinascita

Così la sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2013, proposto da:
Società Cooperativa Sociale Rinascita Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Quattrone e Leo Stilo, con domicilio eletto presso Antonino Quattrone Avv. in Reggio Calabria, via Longitudinale, 57 - Pellaro; 
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; 
e con l'intervento di
Bartolo Iamonte, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Maria Nisi, con domicilio eletto presso Loris Maria Nisi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1; 
per l'annullamento
- quanto al ricorso principale -
dell’informazione art. 91 D.lgs. n. 159/11 - prot. n.14564 del 6 marzo 2013 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo – con cui si comunicava alla Provincia - Stazione Unica Appaltante della provincia di Reggio Calabria - la sussistenza del “pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito” della ditta odierna ricorrente;
- avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato e presupposto in quanto diretto a ledere i diritti e gli interessi dell’odierno ricorrente.
- quanto ai motivi aggiunti -
della disposizione della Provincia di Reggio Calabria, Servizio Politiche Sociali, Settore Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Volontariato, Prot. n. 158077 del 20.05.2013 avente ad oggetto“Rinascita Società Cooperativa Sociale ONLUS. Risoluzione convenzione, revoca finanziamento”.
- della Determinazione n. 1188 Reg. Gen. del 3/05/2013 Provincia di Reggio Calabria, avente ad oggetto "Rinascita Cooperativa Sociale ONLUS. Presa d'atto informativa antimafia a carattere interdittivo, risoluzione convenzione, revoca finanziamento".
- della Determinazione n. 1189 Reg. Gen. del 3/05/2013, Provincia di Reggio Calabria, aventi ad oggetto "Rinascita Cooperativa Sociale ONLUS. Presa d'atto informativa antimafia a carattere interdittivo, risoluzione convenzione, revoca finanziamento".
- dell'Informazione ex art. 91 D.Lgs. 159/11 prot. n. 14564 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, già impugnata in sede di ricorso principale e la cui efficacia è stata già sospesa in forza di Ordinanza N. 00170/2013 REG.PROV.CAU. relativa al ricorso N. 00277/2013 REG.RIC;
- avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato e presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria e di Ministero dell'Interno e di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
È impugnata l’informativa in oggetto meglio specificata, con la quale la Prefettura di Reggio Calabria ha segnalato che dall’analisi del provvedimento n. 1982/97 RGNR DDA e n. 1577/98 R. GIP DDA (cd. Operazione ADA) la società cooperativa Rinascita “è un paravento dietro i quali si celano gli interessi della cosca mafiosa attiva in Melito Porto Salvo”, come “confermato dall’ininterrotta presenza all’interno della Cooperativa di persone legate da vincoli familiari con soggetti contigui alla stessa consorteria criminale”.
A supporto di tale affermazione evidenzia “la rilevante costante partecipazione nella cooperativa della moglie di persona, già sorvegliata speciale di P.S. ed in atto detenuta poiché interessata dall’operazione Crimine, ritenuta contigua alla cosca Iamonte; nonché della fidanzata del boss dell’omonima cosa, anch’egli detenuto”, nonché “l’affinità e la vicinanza dell’attuale Vice Presidente del Consiglio di amministrazione con appartenenti alla medesima famiglia Iamonte” ed ancora “la figura di un dipendente ex socio, ritenuto il reale dominusdella cooperativa sociale Rinascita, elemento organico all’omonima cosa mafiosa”.
Si è costituito il Ministero, con la Prefettura, resistendo al gravame.
È intervenuto in giudizio, a sostenere le ragioni della ricorrente, Bartolo Iamonte, il dipendente ex socio indicato dal Prefetto come il dominus della cooperativa.
Con ordinanza collegiale il Tribunale, vista la nota informativa del Comando provinciale di Reggio Calabria del 18 febbraio 2013, richiedeva a tutte le parti documentati chiarimenti su più circostanze.
Le parti rendevano i chiarimenti richiesti e con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 17 luglio 2013 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare.
Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti di revoca adottati dalla Provincia di Reggio Calabria a seguito della suddetta interdittiva e meglio in epigrafe riportati. Veniva intimata anche la Regione Calabria, che si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2013 la causa è stata chiamata e posta in decisione.
Può disporsi l’estromissione della Regione Calabria, non coinvolta negli atti impugnati.
La cooperativa ricorrente assume l’illegittimità dell’informativa prefettizia, sulla base delle seguenti considerazioni:
nel procedimento giudiziario richiamato dal Prefetto nessun socio o amministratore della cooperativa è stato indagato o destinatario di misura cautelare;
mancano le ragioni di fatto sottese al dedotto pericolo di tentativo di infiltrazione;
il Prefetto non ha tenuto conto della peculiare natura di cooperativa sociale dell’interessata e, quindi, del fatto che necessariamente al suo interno vi operano “persone svantaggiate” al fine del loro reinserimento lavorativo;
il rapporto di coniugio di una dipendente socia è già stato reputato dal Tribunale come insufficiente per una valutazione negativa ai fini di un’informativa (sent. n. 274/08);
Bartolo Iamonte ha interamente scontato la propria condanna, ha intrapreso un percorso di rieducazione ed è proprio uno di quei soggetti nei cui confronti la cooperativa ha svolto funzione di sostegno ed aiuto;
il vice Presidente, Martorano Salvatore, comunque dimissionario dal 13 febbraio 2013, non ha precedenti né pendenze giudiziarie.
Il ricorso è fondato.
Dalle informazioni rassegnate dai Carabinieri nella nota del 18 febbraio 2013 si evince che tutti gli elementi riportati nell’atto prefettizio sono stati tratti dal provvedimento che il Gip ha assunto nella c.d. operazione ADA ed esattamente, come specificato dai Carabinieri nella nota del 25 giugno 2013, dall’ordinanza di custodia cautelare emessa il 28 gennaio 2013.
La nota contiene, infatti, solo un lungo stralcio di quest’ordinanza emessa nell’ambito del predetto procedimento, che – è espressamente detto – non vede neanche indagato alcun soggetto appartenente alla cooperativa, nella quale vengono tratteggiati i contatti tra Iamonte Bartolo e Prestipino Giuseppe, marito di Sapone Caterina, e tra Iamonte e Martorano Salvatore, vice presidente del Consiglio di amministrazione.
Dalla lettura di questa nota, unitamente ai chiarimenti forniti in quella successiva del 25 giugno 2013, si evince che i soggetti su cui si incentra l’attenzione delle Forze dell’ordine sono Bartolo Iamonte e Prestipino Giuseppe.
Sul primo il Tribunale, alla luce della documentazione in atti, ritiene che egli non abbia oggi il rilievo di tramite con la cosca Iamonte che la Prefettura gli attribuisce nel contesto della cooperativa ricorrente.
Iamonte, che riferisce di non essere parente dei Iamonte dell’omonima cosca, nel 2009 è stato condannato per il reato p. e p. dall’art. 416 bis, per fatti risalenti al dicembre 1993, ad anni tre di reclusione, che ha terminato di espiare il 18 luglio 2011.
In questo lungo lasso di tempo dai fatti contestati alla condanna definitiva, durante il quale Iamonte ha anche conseguito il diploma di laurea, ed all’espiazione della pena detentiva, il suo comportamento ed il suo stile di vita risultano indubbiamente orientati in senso positivo e comunque nel segno del distacco dall’ambiente criminale.
Assai significativa si presenta la relazione di sintesi, datata 19 ottobre 2010, della casa Circondariale ove Iamonte ha espiato la pena, nella quale tra l’altro si legge: “ … lo Iamonte, pur presentando una situazione giuridica grave per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso (cosca Iamonte) si distanzia nella sostanza da tale imputazione poiché non condivide la cultura sottesa a quei comportamenti criminosi e non esprime gli atteggiamenti, i comportamenti, gli abiti mentali, gli stili e le ritualità, tipici di un tale coinvolgimento. …. Del resto, dalla lettura della sentenza di condanna per 416 bis C.P. si evidenzia “ la contenuta consistenza del suo apporto all'associazione” e si applicano “le attenuanti generiche prevalenti” a testimonianza dell'estraneità del soggetto a un qualsivoglia attivo ruolo criminale”.
D’altra parte gli episodi riferiti nell’ordinanza cautelare dell’operazione ADA trascritta dai Carabinieri non sembrano militare verso la costruzione di un ruolo pregnante e negativo di Iamonte Bartolo nella cooperativa Rinascita, trattandosi di episodi, peraltro datati, confacenti alle attività lavorativa socio-assistenziali da anni svolte dallo Iamonte all’interno della cooperativa.
Diverso certamente è lo spessore delinquenziale di Prestipino Giuseppe (vd. pagg. 1-2 della nota dei Carabinieri del 25 giugno 2013).
Di interventi diretti di tale soggetto nella cooperativa nulla è detto.
I suoi contatti con Iamonte Bartolo documentati dai Carabinieri si limitano ad una telefonata del 2005, in cui i due commentano una sconfitta elettorale di tale Iaria Giuseppe.
I Carabinieri riferiscono inoltre che Prestipino Giuseppe è il marito di Sapone Caterina. In ricorso la cooperativa asserisce che la Sapone (che si è accertato essere coniugata dal 1995) è stata assunta nel 1997 con mansioni di impiegata e poi segretaria, e di essersi ormai dimessa, dopo essere stata cautelativamente sospesa il 13 febbraio 2013.
Pur nella consapevolezza che in determinati contesti malavitosi i rapporti di parentela assumono una valenza particolare, ugualmente per poter accedere ad una misura di così forte impatto sull’operatività di un soggetto economico come è l’interdittiva antimafia, occorre che al dato della parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata si associno ulteriori elementi, dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa, e ciò anche nel caso in cui il coniuge sia il titolare dell’impresa (cfr. Cons. St., Sez. III, 25 gennaio 2013, n. 484) e tanto più allora quando esso sia inserito in un’impresa di più vaste dimensione, come dipendente, senza un ruolo decisionale (almeno in atto e in tempi recenti: vd. visura storica CCIAA depositata in data 5 luglio 2013), come è nel caso de quo.
Sul punto è costante, infatti, in giurisprudenza l’affermazione che “il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto non può ritenersi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell'impresa, che deponga nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi (Cons. St., Sez. III, n. 96 del 10 gennaio 2013; n. 4995 del 5 settembre 2011; sez. VI, n. 5880 del 18 agosto 2010; n. 3664 del 23 luglio 2008; n. 3707 del 27 giugno 2007).
E peraltro, come evidenziato in ricorso, lo specifico rapporto di coniugio tra la Sapone ed il Prestipino era già stato scrutinato rispetto a precedente informativa che aveva colpito la cooperativa Rinascita nel 2007 e questo Tribunale aveva concluso, con sentenza non gravata d’appello, nel senso proprio dell’insufficienza del predetto vincolo di parentela a supportare la determinazione prefettizia interdittiva.
Le considerazioni che precedono valgono a fortiori per Mafrici Francesca, altra dipendente, che è indicata come fidanzata di Iamonte Carmelo, e per Martorano Salvatore, di cui è detto che la sorella è moglie di persona che è, a sua volta, cognato di Iamonte Giuseppe.
Deve, dunque, concludersi per l’inadeguatezza degli elementi evidenziati dal Prefetto a comprovare il pericolo di tentativi di infiltrazioni da parte della cosca mafiosa attiva in Melito Porto Salvo nell’assetto operativo della ricorrente.
Va anche aggiunto che la cooperativa Rinascita è una cooperativa sociale di tipo B di c.d. inserimento lavorativo per le quali l’inclusione di persone svantaggiate e deboli, rappresentando il proprium della cooperazione sociale, va considerata in maniera diversa da quanto accadrebbe in altri tipi di società e non può mai costituire ex se elemento rilevante ai fini del pericolo di infiltrazioni (in termini già Tar Reggio Calabria, 14 febbraio 2013, n. 103).
L’annullamento dell’informativa comporta il venire meno dell’atto di revoca adottato dalla Provincia di Reggio Calabria, che aveva come unico presupposto l’interdittiva prefettizia.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
estromette la Regione Calabria;
accoglie il ricorso, principale e per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
compensa le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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