Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha firmato un'ordinanza per
disporre il divieto di scoppi di petardi, fuochi d'artificio e simili dalle
ore 12 del 24 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014, oltre che disporre il
divieto, limitatamente alla notte di Capodanno (dalle ore 18 del 31
dicembre 2013 fino alle ore 7 del 1° gennaio 2014) della vendita per
asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine.
Dalle ore 12 del 24 dicembre 2013 alle ore 7 del 1° gennaio 2014 ai
detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza, né autorizzati
all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici è fatto
divieto di effettuare, e far effettuare, lo scoppio di petardi, mortaretti
e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e
nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate
direttamente aree e spazi ad uso pubblico. E' altresì vietato l'utilizzo di
fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza
la licenza e l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera
vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso
stabilite sulle etichette e le prescrizioni contenute nel Dl 58/2010.
L'ordinanza dispone particolare vigilanza per contrastare la vendita e
l'uso dei materiali pirotecnici non conformi a quanto disposto dal D.lgs n.
58/2010, (con particolare riferimento alla vendita ai minori), oltre che
disporre il divieto, limitatamente alla notte di Capodanno, a partire dalle
ore 18 del 31 dicembre 2013 fino alle ore 7 del 1 gennaio 2014:
della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori
di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed
artigianali nelle aree pubbliche interessate alle manifestazioni del 31
dicembre 2013, in particolare nell'area delimitata dalle vie Farini,
Carbonesi, Barberia, Piazza Malpighi, via Marconi, Riva Reno, Galliera,
Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, Piazza Aldrovandi, via
Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione, nonché nelle vie Indipendenza,
Mille, Irnerio, e nelle piazze VIII Agosto e XX Settembre, precisando
che tale divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del
servizio a domicilio del cliente;
dell' abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e
bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree
pubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento a quelle
sopracitate.
La somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei
concessionari di posteggio autorizzati, deve avvenire esclusivamente
versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta; il Corpo di
Polizia Municipale del Comune di Bologna e le altre forze di Polizia
verificheranno il rispetto dell'ordinanza.
Infine, il Sindaco raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di
aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute
prospicienti aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e
controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi
pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio, nonché
la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso
luoghi pubblici o di uso pubblico.
Si raccomanda a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso
dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per
evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi e ai proprietari di
animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli
animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli
animali stessi.
Le violazioni prevedono una sanzione amministrativa di una somma che va da
100 euro a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
In allegato il testo dell'ordinanza.
-- disporre il divieto di scoppi di petardi, fuochi d'artificio e simili dalle
ore 12 del 24 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014, oltre che disporre il
divieto, limitatamente alla notte di Capodanno (dalle ore 18 del 31
dicembre 2013 fino alle ore 7 del 1° gennaio 2014) della vendita per
asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine.
Dalle ore 12 del 24 dicembre 2013 alle ore 7 del 1° gennaio 2014 ai
detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza, né autorizzati
all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici è fatto
divieto di effettuare, e far effettuare, lo scoppio di petardi, mortaretti
e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e
nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate
direttamente aree e spazi ad uso pubblico. E' altresì vietato l'utilizzo di
fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza
la licenza e l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera
vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso
stabilite sulle etichette e le prescrizioni contenute nel Dl 58/2010.
L'ordinanza dispone particolare vigilanza per contrastare la vendita e
l'uso dei materiali pirotecnici non conformi a quanto disposto dal D.lgs n.
58/2010, (con particolare riferimento alla vendita ai minori), oltre che
disporre il divieto, limitatamente alla notte di Capodanno, a partire dalle
ore 18 del 31 dicembre 2013 fino alle ore 7 del 1 gennaio 2014:
della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori
di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed
artigianali nelle aree pubbliche interessate alle manifestazioni del 31
dicembre 2013, in particolare nell'area delimitata dalle vie Farini,
Carbonesi, Barberia, Piazza Malpighi, via Marconi, Riva Reno, Galliera,
Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, Piazza Aldrovandi, via
Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione, nonché nelle vie Indipendenza,
Mille, Irnerio, e nelle piazze VIII Agosto e XX Settembre, precisando
che tale divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del
servizio a domicilio del cliente;
dell' abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e
bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree
pubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento a quelle
sopracitate.
La somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei
concessionari di posteggio autorizzati, deve avvenire esclusivamente
versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta; il Corpo di
Polizia Municipale del Comune di Bologna e le altre forze di Polizia
verificheranno il rispetto dell'ordinanza.
Infine, il Sindaco raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di
aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute
prospicienti aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e
controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi
pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio, nonché
la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso
luoghi pubblici o di uso pubblico.
Si raccomanda a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso
dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per
evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi e ai proprietari di
animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli
animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli
animali stessi.
Le violazioni prevedono una sanzione amministrativa di una somma che va da
100 euro a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
In allegato il testo dell'ordinanza.
Salute Sport e Città Sana
- Sottoscritta il: 20/12/2013
- Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Oggetto: DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 24 DICEMBRE 2013 AL 1 GENNAIO 2014 E DI
VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI DEL 31 DICEMBRE 2013.
IL SINDACO
Rilevato:
- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Bologna è, per
consuetudine, teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti
e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare
nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più
sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla
contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche
gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni,
oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, come il panico da rumore e, da questi,
alle persone che li circondano ;
- che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e
dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate
impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
Considerato:
- che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di prontosoccorso
della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad
apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza
ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti
che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
- che tale stato di cose può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di
pronto soccorso e alle persone che, per altre cause, accedono alle cure delle medesime
strutture;
Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno
per motivi di contenimento dei rumori, ai sensi dell'art 12, comma 3, del Regolamento di
Polizia Urbana, che recita: "E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici
similari", (con sanzioni da 100 a 500 Euro in caso di inottemperanza, comma 5, salvo
sanzioni penali ), venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e
che tale divieto sia oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e Capodanno,
compresa la notte di Capodanno, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica,
Considerato, inoltre, che, particolarmente nella notte di Capodanno, in concomitanza con
manifestazioni pubbliche di festeggiamento, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di
consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine / bottiglie di vetro,
che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità
pubblica da uso improprio delle bottiglie, e dalla presenza di cocci di vetro su strade e
marciapiedi;
Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire il verificarsi di episodi
pericolosi per la pubblica incolumità, prevedendo il divieto, dalle ore 18,00 del 31
dicembre 2013 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2014, della vendita per asporto di qualsiasi
tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali, nelle
aree pubbliche interessante alle manifestazioni del 31 dicembre 2013, in particolare
nell'area delimitata dalle Vie Farini, Carbonesi, Barberia, Piazza Malpighi, Via Marconi,
Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, Piazza Aldrovandi, Via
Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione, nonchè nelle Vie Indipendenza, Mille, Irnerio, e Piazza
VIII Agosto, XX Settembre;
Ritenuto, altresì, opportuno:
- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni e divieti specifici,
ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa
e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle
ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di
armi da fuoco ;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di
vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti
illeciti o scorretti;
- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e
dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel
rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di
sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e
della tutela dei beni pubblici e privati ;
Richiamati :
- l'art. 14, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana che dispone il divieto, dalle ore
22.00 alle 6.00 del giorno seguente, della vendita per asporto di qualsiasi bevanda
alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina per le attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla
somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e
degli esercizi commerciali e commerciali, nonché mediante distributori automatici;
- il capo II, III e IV del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano l'uso e il
mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell' incolumità pubblica ;
Visti:
- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato
dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che
riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche
contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela
dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art.54 comma 4, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e
contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di
violenza legati anche all'abuso di alcol ;
- la deliberazione 28 dicembre 2010, P.G. n. 305570/2010 Prog. N. 339, che in caso di
violazioni alle disposizioni previste dalle ordinanze sindacali che impongono particolari
misure e divieti ai sensi dell' art. 54 del TUEL in occasione delle manifestazioni previste
per il Capodanno, fissa l'applicazione del pagamento in misura pecuniaria da euro 300,00
a euro 500,00, con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300.00, o – in
alternativa – della sanzione da euro 100,00 a 500,00 disposta dall'art.12, comma 5, del
Regolamento di Polizia Urbana;
Dato atto:
- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 41 e s.m.i.,
il numero dei destinatari indeterminato, se non coincidente con quello preventivabile delle
persone che verranno a trovarsi a Bologna nei giorni nei quali si prevedono i divieti
contenuti nella presente ordinanza, rende impossibile la comunicazione personale del
presente provvedimento, e, considerato, pertanto, che l'Amministrazione provvederà a
darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e
altre forme di pubblicità ritenute idonee ;
- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Visto l'art 57 del TULPS,
Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,
DISPONE IL DIVIETO
A) dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2013 alle ore 7,00 del 1 gennaio 2014 ai detentori di
materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati
all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici :
1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni
tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui
possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la
licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza
rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al dl 58/2010;
DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA
per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs
n. 58/2010, (con particolare riferimento all'art 5 che definisce vincoli per la vendita ai
minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il
suddetto periodo
DISPONE INOLTRE IL DIVIETO
B) limitatamente alla notte di Capodanno, a partire dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2013
fino alle ore 7,00 del 1 gennaio 2014:
- la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da
parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi
commerciali ed artigianali nelle aree pubbliche interessate alle manifestazioni del 31
dicembre 2013, in particolare nell'area delimitata dalle Vie Farini, Carbonesi, Barberia,
Piazza Malpighi, Via Marconi, Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli,
Petroni, Piazza Aldrovandi, Via Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione, noncheè nelle Vie
Indipendenza, Mille, Irnerio, e Piazza VIII Agosto, XX Settembre, precisando che tale
divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente ;
- l' abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro
rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico, con particolare
riferimento a quelle sopracitate ;
DISPONE
- che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei concessionari di
posteggio autorizzati, ricompresi nell'area di cui al punto B, avvenga esclusivamente
versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta ;
– che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna e le altre forze di Polizia
verifichino il rispetto della presente ordinanza ;
RACCOMANDA
a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari,
luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico
di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi
pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la
caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso
pubblico ;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul
rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali
determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
AVVERTE
- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fatte salve le
sanzioni per ulteriori illeciti ;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo
davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge ;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso,
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo
.
Del presente provvedimento è data comunicazione :
- Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267,
- Alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- al Comando della Polizia Municipale
Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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