COMUNE DI GENOVA E POSTE ITALIANE S.p.A. COLLABORERANNO
PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÁ NELL'AMBITO DEL
PROCESSO GENOVA SMART CITY
Nuovo impulso al processo "Genova Smart City" grazie al protocollo d'intesa firmato oggi dal sindaco di Genova Marco Doria e dal responsabile di Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni Poste Italiane Valter Catoni.
Comune e Poste Italiane S.p.A. lavoreranno insieme in attività di studio, analisi e progettazione di fattibilità al fine di supportare il processo stesso, per fare di Genova una città intelligente sempre più al servizio dei cittadini, delle imprese e del territorio, fornendosi reciproche informazioni e individuando soluzioni innovative ad alta tecnologia, al fine di adottare modelli di gestione virtuosi per il governo e lo sviluppo di una città smart.
Comune di Genova e Poste Italiane S.p.A. concordano congiuntamente tre aree di collaborazione di interesse dell'iniziativa Genova Smart City:
- sportello amico per il rilascio di riproduzioni dei certificati anagrafici, dimore abituali, risco-sportello tributi;
- comunicazione digitale integrata: gestione digitalizzata multicanale, attraverso un cruscotto, della corrispondenza in entrata ed in uscita, con eventuale conservazione sostitutiva a norma;
- rilascio certificazione anagrafica e di stato civile attraverso forme alternative non legate allo sportello.
"La firma di questo protocollo d'intesa - afferma il sindaco Marco Doria - è un tassello che si aggiunge al processo Genova Smart City, a cui la città tutta sta lavorando in collaborazione con aziende, imprese, università e associazioni di categoria. Dare ai cittadini - prosegue il sindaco- la possibilità di recarsi alle Poste ed eseguire tante operazioni insieme, vuol dire mettere la tecnologia al servizio del cittadino e migliorarne la vita ed il rapporto con i servizi pubblici necessari. Iniziamo, quindi, a costruire nuovi percorsi che mi auguro virtuosi."
"Poste Italiane - spiega il responsabile di Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni di Poste Italiane Valter Catoni - è da sempre al fianco della Pubblica Amministrazione e promuove progetti di innovazione che puntano a semplificare le procedure, a ridurre i tempi e a facilitare il dialogo tra privati, imprese e Pubblica Amministrazione. L'intesa con il Comune di Genova coniuga l'applicazione di tecnologie digitali con la visione di un modello innovativo di gestione di servizi di welfare al cittadino. Insieme al Comune – aggiunge Valter Catoni – lavoreremo per snellire sempre più i processi burocratici, per semplificare la vita di ogni giorno permettendo a tutti di avere un facile accesso ai servizi."
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÁ NELL'AMBITO DEL PROCESSO GENOVA SMART CITY
Tra
Il Comune di Genova, di seguito indicato il "Comune" – C.F 00856930102 - con sede in Genova, Via Garibaldi 9, rappresentato dal Sindaco, nonché Presidente dell'Associazione Genova Smart City, Dott. Marco Doria, nato a Genova il 13 ottobre 1957 ivi domiciliato per la carica ed avente i poteri per la firma del presente Protocollo d'intesa
e
Poste Italiane S.p.A. con socio unico, con sede in Roma, Vale Europa n. 190 - Codice Fiscale n. 97103880585, P. IVA n. 97103880585 – in persona del Dott. Valter Catoni , nato a Roma il 15 luglio 1954 nella sua qualità direttore Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni Poste Italiane domiciliato per la carica in Viale Europa n. 190 (di seguito, "Poste")
Premesso che:
1. il Comune ha costituito in data 26 novembre 2010 l'Associazione Genova Smart City ("Associazione") con l'obiettivo di rendere Genova una città intelligente o "smart" e che l'Associazione è regolata da un apposito statuto approvato dal Comune nella stessa data;
2. in data … Poste si è associata all'Associazione Genova Smart City, condividendone gli obiettivi;
3. "Genova Smart City" (d'ora innanzi, "GSC") è un processo finalizzato al miglioramento della qualità della vita attraverso uno sviluppo economico rispettoso dell'ambiente nel tempo e nello spazio, basato sul ricorso a soluzioni innovative ad alta tecnologia;
4. l'Associazione si prefigge anche il raggiungimento ed in taluni casi anche il superamento dei cosiddetti obiettivi del Protocollo di Kyoto, che prevedono la diminuzione del 20 % delle emissioni di CO2, l'aumento del 20 % dell'efficienza energetica e l'aumento del 20 % delle fonti di energia rinnovabili all'interno del mix energetico;
5. il Comune ha adottato un Sustainable Energy Action Plan o Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (d'ora in poi "SEAP") e che si prefigge di diminuire entro il 2020 le emissioni di CO2 del 23,7 %;
6. i progetti promossi dal processo di Genova Smart City riguarderanno, sia misure relative al contenimento energetico ed al ricorso a fonti di energia rinnovabile, che iniziative di miglioramento della gestione complessiva della città;
7. il Comune mira a realizzare i suddetti obiettivi anche mediante la messa a sistema di servizi che possano facilmente raggiungere i cittadini garantendo, pure con la collaborazione di soggetti terzi, anche alle popolazioni delle realtà più marginali, un complesso di servizi che ne migliorino le condizioni di vita e di sicurezza ed aiutino ad ovviare ai disagi determinati anche da particolari condizioni geografiche e socioeconomiche;
8. tra gli strumenti individuati per portare avanti il processo di trasformazione verso la Smart City è compresa la partecipazione del Comune ai bandi europei;
9. Poste dispone di un simulatore strategico che potrebbe consentire a tutti gli interlocutori, pubblici e privati, istituzionali e non, di studiare, visualizzare, ipotizzare e confrontare vari scenari di sviluppo urbano con particolare riferimento agli aspetti ed impatti di ecosostenibilità, ottimizzando le risorse economiche e finanziarie a disposizione;
10. il Comune ritiene che tale strumento sia coerente con i temi della smart city e possa consentire una migliore conoscenza, gestione e partecipazione del processo;
11. l'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, così come modificato da ultimo dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, dispone che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane a prezzi accessibili all'utenza. L'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. n. 261/1999, così come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, affida a Poste la fornitura del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;
12. secondo il considerando 14 della Direttiva 2008/6/CE nel settore postale, la domanda e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, le modifiche organizzative, l'automazione e l'introduzione di nuove tecnologie hanno determinato il passaggio a strumenti di comunicazione elettronici e per soddisfare le nuove richieste degli utenti i fornitori di servizi postali possono diversificare la propria attività offrendo servizi di commercio elettronico o altri servizi della società dell'informazione;
13. Poste, anche attraverso le società del Gruppo, espleta servizi in materia informatica ed altresì servizi finanziari, attraverso il Patrimonio Bancoposta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bancoposta;
14. Poste è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, e specificamente su quello del Comune, anche attraverso un'articolata rete di sportelli postali, ed ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità - al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata - ;
15. per detti motivi Poste – disponendo peraltro di un insieme complesso di infrastrutture tecnologicamente avanzate in grado di gestire, tra l'altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al "sistema-paese" – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l'offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento ed in particolare per la Pubblica Amministrazione;
16. Poste ha, altresì, istituito presso i propri uffici postali uno sportello denominato "Sportello Amico" al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
17. é dunque intenzione delle Parti valutare se sussistano le condizioni tecniche, giuridiche, economiche ed operative idonee a consentire al Comune di perseguire gli obiettivi oggetto del presente Protocollo di Intesa e, nello specifico, di concordare i servizi specifici che verranno individuati;
18. conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo di Intesa (d'ora innanzi, il Protocollo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti e di sancire possibili forme di collaborazione, volte a favorire gli obiettivi oggetto del Protocollo ed in particolare allo scopo di: (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di collaborazione, come di seguito definite; (ii) di sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione definitivamente individuate.
Tutto ciò premesso,
fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed hanno valore di patto.
Art. 2 - Finalità
1. Le Parti concordano nel collaborare ad attività di studio, analisi e progettazione di fattibilità, al fine di supportare il processo di "Genova Smart City".
2. La collaborazione avviata ai sensi del Protocollo ha carattere di studio, ricerca ed indirizzo operativo e non è, pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa od obbligo circa l'eventuale e futuro affidamento ed erogazione di servizi.
3. Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ma nessuna delle stesse sarà ritenuta responsabile verso l'altra Parte nell'eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati ed a sottoscrivere specifici accordi.
4. Le Parti concordano che le tre Aree di collaborazione oggetto di interesse dell'iniziativa Genova Smart City per una città intelligente ed ecosostenibile e congiuntamente individuate sono:
1) Sportello amico: per il rilascio di riproduzioni dei certificati anagrafici, dimore abituali, Risco-Sportello Tributi.
2) Comunicazione digitale integrata: gestione digitalizzata multicanale, attraverso un cruscotto, della corrispondenza in entrata ed in uscita con eventuale conservazione sostitutiva a norma.
3) Rilascio certificazione anagrafica e di stato civile attraverso forme alternative non legate allo sportello
Le Aree di collaborazione sopra identificate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti, posto che le Parti potranno, d'intesa, provvedere a modificarle e/o integrarle, ridefinendo così il perimetro della collaborazione in funzione dei servizi che verranno individuati in relazione a specifiche esigenze.
5. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi reciproche informazioni per la promozione e la partecipazione a progetti europei sul tema smart city.
Art. 3 - Oggetto
1. Fermo quanto previsto nei numeri 9 e 10 delle premesse, con riferimento alle Aree di collaborazione di cui al precedente articolo 2.4 le Parti valuteranno, nell'ambito del GSC, la possibilità di realizzare una sperimentazione, con particolare riferimento agli aspetti ed impatti di eco sostenibilità.
2. Le Parti, nell'ambito delle Aree di collaborazione indicate nell'articolo 2.4 del Protocollo, condividono che in fase di prima applicazione del Protocollo si definisca e si realizzi, un Gruppo di Lavoro che dovrà, una volta individuate definitivamente le Aree di collaborazione:
o approfondire le tematiche tecniche, organizzative, legali ed operative connesse alla sperimentazione/implementazione dell'iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati;
o indicare altresì gli eventuali vincoli tecnici e legali esistenti;
o identificare i servizi che potrebbero essere affidati;
o individuare le occasioni di collaborazione con Poste, di concordare progetti per migliorare la qualità dei servizi già offerti ai cittadini e di realizzare economie di scala.
3. Il Gruppo di Lavoro sarà paritetico e costituito da rappresentanti del Comune e da rappresentanti di Poste.
4. Il Gruppo di Lavoro si colloca nel contesto più ampio del progetto di Genova Smart City con l'obiettivo di costituire sia un valido strumento di comunicazione verso tutti gli stakeholders del Comune sia un valido strumento gestionale per la valutazione e la presa delle decisioni.
5. Il Gruppo di Lavoro nascerà dalla collaborazione tra le Parti. Resta tuttavia inteso che ciascuna Parte avrà la facoltà di richiedere, dandone tempestiva comunicazione ai rappresentanti dell'altra Parte, in relazione all'oggetto di ciascuna riunione, il coinvolgimento di ulteriori soggetti competenti e/o coinvolti, anche esterni alle Parti, per lo sviluppo del progetto globale. Gli eventuali costi generati dalla presenza di tali soggetti saranno interamente sopportati dalla Parte che ne ha richiesto la presenza alla riunione.
Art. 4 - Approccio al progetto
Al fine di massimizzare il ritorno di progetto, Poste ipotizza, laddove possibile, di operare attraverso un team di lavoro "allargato" che integri e valorizzi al meglio le risorse e le competenze interne del Comune.
I risultati finali del Gruppo di Lavoro si sostanzieranno in uno studio di fattibilità.
Art. 5 - Risorse
Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e metterà a disposizione le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per l'iniziativa e per il progetto di cui al Protocollo, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 5, e l'apporto da parte del Comune riguarderà esclusivamente l'utilizzo di personale dipendente e delle risorse strumentali quali computer e telefono.
Art. 6 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.
Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna:
a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;
b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto del Protocollo;
c) a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto del Protocollo.
Se una delle Parti richiedesse di scambiare informazioni riservate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Università di Genova e con l'Associazione Genova Smart City, ed in particolare con il suo Comitato Tecnico Scientifico, si dovrà procedere con una comunicazione scritta all'altra parte.
Art. 7 – Comunicazioni
1. Le Parti si riservano la facoltà di eventuali forme di comunicazione relative all'oggetto del Protocollo e si riservano di definire un piano di comunicazione congiunto della collaborazione sul progetto smart city, anche allo scopo di sensibilizzare media, enti locali, operatori pubblici e privati operanti nell'innovazione tecnologica.
Fermo quanto previsto nel precedente articolo 6, le Parti concordano inoltre che eventuali comunicazioni congiunte o fatte unilateralmente dalle Parti aventi come oggetto il Protocollo o una delle attività in esso contenute e/o uno o più risultati raggiunti all'interno dell'esecuzione del Protocollo, dovranno essere concordate preventivamente in forma scritta tra le Parti, sia nei contenuti che nella modalità, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo dovrà essere messa per iscritto ed inviata all'altra Parte, tramite lettera raccomandata A/R o fax, ai soggetti ed agli indirizzi qui di seguito indicati:
Per il Comune: Gloria Piaggio, in qualità di Dirigente del Settore Smart City, via Garibaldi n. 9 16124 Genova e mail genovasmartcity@comune.genova.it
Per Poste: Clara Anna Maria Magnani, in qualità di Account commerciale GIPA, Via Dante 4 16121 Genova Fax 0698681647.
Art. 8 - Esclusiva
Per quel che riguarda le attività relative al Gruppo di Lavoro di cui al precedente articolo 3 resta inteso che il coinvolgimento di terzi soggetti in discussioni o negoziazioni deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'atra parte.
Art. 9 - Controversie
Ciascuna Parte concorda che in caso di eventuali controversie sorte in merito all'interpretazione o all'esecuzione del Protocollo, verrà tentata in prima istanza una risoluzione amichevole della controversia. Trascorso il periodo di un mese, senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo in grado di chiudere definitivamente la controversia, ciascuna Parte potrà recedere dal Protocollo inviando una raccomandata, ai domicili eletti in epigrafe, in tal senso all'altra Parte. Il recesso produrrà effetti decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente periodo.
Art. 10 – Durata e Recesso
1. Il Protocollo sarà valido ed efficace per i due anni successivi alla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato dalle Parti per iscritto, entro il termine della scadenza, per un ulteriore anno.
2. Fermo quanto previsto nel precedente articolo 9, in qualsiasi momento ciascuna Parte potrà recedere – parzialmente o totalmente, senza alcun onere o corrispettivo - dal Protocollo inviando all'altra Parte, ai soggetti ed ai domicili eletti in epigrafe, una comunicazione scritta con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
Art. 11 - Condizioni generali e Rapporti fra le Parti
1. Il Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
Nulla di quanto contenuto nel Protocollo potrà limitare l'uso di idee, concetti, know-how o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente o congiuntamente nel corso della durata del Protocollo.
2. Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.
Nessuna delle previsioni di cui al Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership o una joint venture. E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra senza il suo preventivo consenso scritto.
Le Parti concordano, altresì, che il Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di collaborazione individuate, mantenendo le Parti la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.
Art. 12 - Responsabilità delle Parti
Le Parti sono responsabili nei confronti l'una dell'altra unicamente per i danni diretti arrecati in seguito a comportamento doloso o gravemente colposo e comunque direttamente imputabile alla Parte che lo ha arrecato. Ad eccezione di tale caso è espressamente esclusa ogni forma di responsabilità di qualsiasi natura per qualsiasi titolo.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie
1. Le Parti convengono che quanto non espressamente previsto dal Protocollo e, in particolare, eventuali modifiche da apportare al protocollo medesimo, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, necessitano di specifiche variazioni da approvare con appositi atti scritti. In particolare, ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.
2. Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Protocollo a qualsiasi parte terza.
3. La nullità parziale del Protocollo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Protocollo. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
4. Il Protocollo è redatto in duplice copia originale, uno per il Comune ed uno per Poste.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.
Letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Genova lì, ……………………….
Per il Comune di Genova Per Poste Italiane S.p.A. con socio unico
……………………………………. ……………………………………………………………
Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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