CartaStraccia.News

“Carta Straccia”, nel nome la provocazione, nel contenuto la sostanza. Leggetelo. Non per abitudine, ma per scelta.

Editors Choice

3/recent/post-list

Sentenza storica “senza appello” contro Trenitalia

Sentenza storica “senza appello” contro TrenitaliaAccolte con pieno successo le tesi giudiziarie dell’Avv. Andrea Mannino per “mancata informazione” con maxi risarcimento danni.


Avv. Andrea Mannino
Roma 12 settembre 2013: Sentenza del giudice di pace Dr. Gabriele Longo n° 20851/13, Euro 2.337,82 l’importo dell’assegno comprensivo di risarcimento danni e spese legali staccato da Trenitalia a beneficio dell'avvocato Andrea Mannino. Si tratta di una notizia certamente interessante per i tanti viaggiatori, nell'ordine di centinaia di migliaia di persone, che hanno subito e/o continueranno a subire le conseguenze dei disservizi nel settore dei trasporti su strada ferrata nel nostro Paese. Ed è un passo fondamentale sulla strada della difesa dei diritti dei consumatori in una società nella quale, talvolta, i grandi interessi economici prevalgono su quelli del cittadino.

Per la prima volta in Italia la principale compagnia di trasporto ferroviario viene infatti obbligata a risarcire un cliente per i danni subiti a causa di un ritardo “disinformato”. Nella fattispecie il disservizio riguardava un treno da Roma Termini all’aeroporto di Fiumicino (costo del biglietto nel 2009 euro 5,00), che pur subendo un considerevole ritardo per cause tecniche (come spesso accade), non veniva in alcun modo segnalato all’utenza in attesa. E per la prima volta in Italia Trenitalia decide dolorosamente di non fare appello contro la sentenza del giudice di pace del Tribunale di Roma Dr. Gabriele Longo.

Il cliente in questione è l'avvocato Andrea Mannino, iscritto all’Ordine degli avvocati di Firenze, il quale ha ritenuto senza alcuna esitazione di portare a giudizio la compagnia ferroviaria Trenitalia in quanto direttamente coinvolto e che è riuscito a far valere le proprie ragioni ed i propri diritti di consumatore. “Non ho avuto alcuna esitazione a portare a giudizio Trenitalia” afferma l’avvocato Mannino, “perché ho subito principalmente un considerevole danno economico da mancato guadagno di una prestazione professionale che quel giorno avrei dovuto erogare, se avessi avuto almeno la possibilità di scegliere di raggiungere l’aeroporto di Fiumicino con un taxi o con altro mezzo. Ma purtroppo Trenitalia, come accade troppo spesso, non ha avuto la cortesia di informare in modo utile le centinaia di persone presenti alla stazione Termini di Roma di un ritardo facilmente comunicabile.”

L'avvocato Mannino ritiene che la sentenza apra la strada, almeno in teoria, ad una nuova correttezza nei rapporti fra clienti ed aziende: “Al di là della piccola soddisfazione personale,”, commenta l'Avvocato, “questo è uno di quei momenti, nella vita di un legale, nei quali si ritrova con orgoglio il senso di utilità sociale della professione. La causa vinta, infatti, apre a tanti altri consumatori la possibilità, una volta tanto, di vedere soddisfatte le proprie ragioni contro un gigante economico che in questo caso specifico è anche in regime di monopolio. In fondo è la storia di Davide contro Golia. E se uno fa l'avvocato è perchè, in cuor suo, la vittoria del piccolo Davide contro il gigante Golia ancora lo emoziona.”




Documentazione ufficiale che attesta la veridicità dei fatti descritti viene allegata alla presente:
1. Sentenza definitiva non appellata (sono scaduti i termini di presentazione)
2. Assegno di risarcimento
3. biglietto treno
4. citazione


GIUDICE DI PACE DI ROMA
ATTO DI CITAZIONE
L’Avv. Andrea Mannino, rappresentato e difeso dall’Avv Fabrizio Arciprete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi n. 128, giusto mandato a margine del presente atto 
FATTO
1) In data 13 ottobre 2009, l’Avv. Mannino avrebbe dovuto recarsi a Busto Arsizio per un importante impegno di lavoro presso il Tribunale della cittadina lombarda (doc. 1 - 2).
2) A tal fine, aveva acquistato un biglietto aereo per il viaggio Roma Fiumicino – Milano Malpensa con decollo alle ore 9:25 e -a web check-in effettuato- ora di imbarco alle ore 09:00 (doc. 3 – 4) con rientro da Malpensa lo stesso giorno alle 19:15;
3) Si recava pertanto alla stazione di Roma-Trastevere per prendere, come in casi analoghi, il trenino (linea denominata fr1) che collega Roma città a Fiumicino Aeroporto. Timbrava il biglietto alle 08:04 (doc. 5) in tempo cioè per prendere il treno delle 08:06, ma, osservando il tabellone presente in stazione, doveva constatare che non era transitato neanche il treno precedente a quello che si era riproposto di prendere (ovverosia quello delle 07:51).
4) Intorno alle 08:20 veniva segnalato sul display della stazione un ritardo di 35 minuti sull’orario di partenza del treno delle 07:51 (07:51+35 min. = 08:26). Nessun avviso invece sul treno seguente. Nonostante tale avviso tuttavia i minuti correvano senza che si intravedesse il treno sul binario sul binario 5.
5) Infruttuosa si rivelava la richiesta di informazioni dell’istante e di altri passeggeri al personale ferroviario presente in stazione. Il treno arrivava quindi (ovviamente strapieno) alle 08:47 con 20 e più minuti di ritardo ulteriore rispetto a quello precedentemente comunicato sul display (nulla veniva segnalato per il treno successivo);
6) Come pure evidenziato dalla stessa convenuta (doc. 6), il disagevole viaggio dell’Avv. Mannino terminava al terminal aeroportuale alle ore 09:22, troppo tardi per poter prendere l’aereo.
7) In conseguenza del ritardo veniva “perso” il prezzo pagato per il biglietto aereo (tariffa non soggetta a variazione e che comporta la perdita di entrambe le tratte per mancato imbarco in partenza) pari ad € 153,96 (cfr. doc. 5).
8) A latere del danno emergente per un esborso (inutile) certamente non pretendibile dai propri clienti, vi era poi il lucro cessante derivante dalla perdita del compenso pattuito con la propria clientela per l’attività professionale da rendere a Busto Arsizio pari ad Euro 750,00.
9) Per le ragioni suddette in data 02/11/09 l’Avv. Mannino inviava una lettera di messa in mora con richiesta risarcitoria che perveniva a Trenitalia in data 05/11/09 (doc. 7)
*** *** ***
Con il presente atto l’odierno attore intende, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti che trova fondamento nei seguenti motivi di 
DIRITTO
I) Ritardo nell’esecuzione del trasporto di persone ex art 1681 c.c.. Inadempimento di Trenitalia sotto il duplice profilo (a) dell’inesatto adempimento: ritardo del treno (art. 1218) e (b) della condotta del vettore contraria ai doveri di diligenza nell’adempimento (art. 1176 c.c.) e di buona fede nell’esecuzione del contratto (Art. 1375 c.c.).
L’inadempimento di Trenitalia è da ritenersi grave e inescusabile per le ragione qui appresso descritte.
Se, da un lato, far viaggiare un treno in ritardo potrebbe (cfr. l’asserito, ma non dimostrato, malfunzionamento delle apparecchiature di bordo del treno R22016 sub. doc. 7) essere dovuto a forza maggiore e/o a ragioni non imputabili al vettore, dall’altro 
i) non premurarsi di avvisare l’utenza del ritardo in tempi adeguati alla moderna tecnologia; 
ii) fornire (dopo un tempo certamente non conforme agli standard di un paese comunitario) indicazioni sul ritardo menzognere che inducano a ritenere tempestivo (nel momento in cui compare l’avviso sul display cfr. punto 4 delle premesse in fatto) l’arrivo del treno; 
iii) fornire indicazioni sul ritardo incomplete (perché mai non comunicare un rallentamento della circolazione sulla linea a causa di un malfunzionamento delle apparecchiature di bordo posto che dalla comunicazione di Trenitalia (cfr. doc. 7) emerge che tale circostanza fosse conosciuta dal vettore?!!); 
iv) non premurarsi di aggiornare la previsione di ritardo mantenendo per tutto il tempo (i.e. sino all’effettivo arrivo del treno in stazione 20 minuti dopo) l’avviso originario sul display evidenziano mala fede nell’esecuzione del contratto, violazione del dovere di diligenza: una condotta - se non dolosa - deplorevole.
L’utilizzo di questi artifizi ha sortito l’effetto di pregiudicare il diritto dell’Avv. Mannino (e di tante altri ignari passeggeri) il quale, se reso edotto dell’effettivo ritardo del treno, avrebbe potuto prendere un taxi e giungere in aeroporto quantomeno per le 9:00 (time limit per l’imbarco).
II) Caratteristiche della trasporto di persone sulla linea fr1: gradazione della diligenza richiesta a Trenitalia S.p.A. in funzione della peculiarità del trasporto; servizio pubblico in regime di monopolio, intermodalità. Rafforzamento dei diritti di indennizzo.
Il trasporto ferroviario ha una carattere di pubblicità per la sua connotazione di servizio volto alla soddisfazione di un pubblico interesse (quello alla mobilità: diritto costituzionalmente garantito: Art. 16 Cost). Il servizio di trasporto ha in sé una funzione economico sociale pubblica. L’ambito di tutela degli utenti di un servizio pubblico è stato profondamente innovato dalla legislazione. Il quadro normativo attuale  (Cfr. D. Lgs. n. 206/2005 denominato “Codice del Consumo”) offre al consumatore ed all’utente sia come singolo che come membro di un ente o associazione di tipo collettivo gli strumenti per tutelare il diritto “all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza” (cfr. art. 2 II co. lett. g D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 v. Sent. Cons. Stato 5501/09). Va da sé che il gestore del servizio ferroviario ha una dovere di diligenza particolarmente qualificato, commisurato, cioè, sia alla natura di pubblico servizio del trasporto (finora) in regime di monopolio, sia al trasporto (quello sulla tratta Roma urbe – Fiumicino Aeroporto) c.d. intermodale (i.e. trasporto realizzato con una combinazione di mezzi diversi). Il gestore ferroviario non può prescindere infatti dalla circostanza che la linea di cui si parla è asservita al trasporto aereo e che almeno la metà dei viaggiatori sono passeggeri delle 50 compagnie aeree (per 35 milioni di passeggeri all’anno) che servono il primo hub d’Italia ed un ulteriore quota è rappresentata da lavoratori e addetti aeroportuali. Trenitalia dovrebbe pertanto eseguire diligentemente le normali (“di routine”) operazioni di manutenzione volte a garantire il regolare funzionamento dei treni; provvedere alle pulizie delle vetture e dei bagni e informare tempestivamente i passeggeri dei ritardi registrati mediante rilevazioni nelle varie stazioni di transito. Quest’ultimo aspetto è stato fortemente sentito in sede comunitaria che ha emanato il REG. (CE) 1371/2007. Tale regolamento rappresenta solo l’ultima di una serie di iniziative del legislatore comunitario volte a incrementare in ambito UE i livelli di sicurezza all’interno del mercato unificato. Tra i suoi CONSIDERANDO iniziali il REG. (CE) 1371/2007 sottolinea all’8° che “la disponibilità di informazioni […] per i passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbe essere agevolata adeguando i sistemi telematici in conformità di una specifica comune.” Dà poi un ulteriore indicazione al 13°, “Il rafforzamento dei diritti di indennizzo e di assistenza in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio dovrebbe tradursi in un più forte stimolo per il mercato del trasporto ferroviario di passeggeri, a vantaggio dei viaggiatori”.
III) Responsabilità estesa oltre il costo del titolo di viaggio: illegittimità delle Condizioni Generali del contratto relative al Trasporto di Persone 
Le Condizioni Generali di Trenitalia sono state appena modificate in ossequio al dettato normativo del Reg. (CE) 1371/2007 del 23 ottobre 2007 entrato in vigore in Italia l’ultimo giorno utile ossia il 3 dicembre 2009. Si dà atto che, per giurisprudenza costante, le precedenti debbono ritenersi illegittime in specie quelle relative alla limitazione di responsabilità al costo del titolo di viaggio che troverebbero la propria regolamentazione nella legge speciale RDL n. 1949 dell'11/10/1934, convertito dalla legge n. 911/1935, che all'art. 11 prescrive che "il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa e l'inconveniente che dà luogo alla domanda d'indennizzo".
Per il Giudice di Pace di Milano (sent. del giugno 2008) si tratta invece di contratto "c.d. per adesione, o standard, regolati dall'art. 1341 c.c." nei quali l'altro contraente "non può discutere (...) se vuole stipulare il contratto". Ma le clausole vessatorie (proprio perché particolarmente gravose per la controparte) sono nulle se non sono specificatamente approvate per iscritto dall'aderente. “Inoltre l’art. 36 del Codice del Consumo ribadisce la nullità delle clausole vessatorie [...] inserite nel contratto concluso tra consumatore e professionista [...] e ne discende che la legge speciale n. 911/1935 [...] dopo la trasformazione dell’ente FS in società per azioni Trenitalia, trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità [...] proprio dalle norme del codice civile”.
Ad analoga conclusione è giunto il Giudice di Pace di Bari nella sentenza del 24/05/06. “La legge speciale citata, sottolinea il G.d.P. pugliese, trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità soprattutto in materia di responsabilità del vettore ferroviario nei trasporti nazionali, proprio dalle norme del codice civile, nella parte in cui è disciplinata la materia delle clausole vessatorie, predisposte unilateralmente, limitative della responsabilità, che devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. Con l’introduzione, poi, del Codice del Consumo che ha rafforzato ulteriormente la tutela dei consumatori, all’art. 36 viene sancita la nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatori età, e non già l’inefficacia, così come era previsto dall’abrogato art. 1469 quinquies. c.c., in materia di contratti conclusi tra il professionista e la persona fisica. Ne discende, pertanto, che il richiamo alla regolamentazione della citata legge speciale ed in particolare all’art. 11, con riferimento agli artt. 9 e 10 prevedenti solo il rimborso totale o parziale del biglietto – in caso di soppressione del servizio o ritardo – appare del tutto inconferente, dovendosi ritenere tali norme illegittime. La disciplina, infatti, oggi applicabile al caso in esame, è quella contenuta nei principi generali dettati dall’art. 1218 e 1681 c.c., che in caso di inadempimento, legittimano il passeggero al risarcimento del danno.(…). In favore della derogabilità delle norme su condizioni e tariffe per il trasporto di persone contenute nel R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1938 anche la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 28 luglio 1999 n. 372) che ha affermato – seppure incidentalmente - che queste ultime non possono essere interpretate nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno secondo le norme civilistiche. (doc. 9 - 11).
IV Responsabilità estesa oltre il costo del titolo di viaggio: a) responsabilità per perdita di chances lavorative; 
Sul punto poche parole l’attore ha subito la perdita di tempo lavorativo che avrebbe potuto fatturare come da convenzione di compenso orario con i clienti.
Giudice di Pace di Napoli  del 27/11/2002 (in Diritto e Giustizia 2003, 5, 73) (doc. 12)
V Responsabilità estesa oltre il costo del titolo di viaggio: b) danno non patrimoniale preoccupazione di non poter giungere in tempo ad un importante appuntamento di lavoro 
Come risulta dalla narrativa l’attore avrebbe dovuto raggiungere Busto Arsizio per un importante incontro con il Giudice Delegato di un fallimento e il curatore fallimentare dello stesso. La forte pressione psicologica ha creato un elevato stress emotivo. Il diritto risarcitorio dell’attore trova supporto in numerosi precedenti trattati dall’ufficio del Giudice di Pace (tra le molte Giudice di Pace di Mestre 13 gennaio 1999 (in Dir. Trasporti 2001, 8119) (doc. 13), Giudice di Pace di Cassino 28 febbraio 2001 (in Nuovo Dir. 2001, 936) (doc. 14)
VI Responsabilità estesa oltre il costo del titolo di viaggio: d) viaggio disagevole: treno pieno e sporco.
Oltre alle sentenze già rassegnate si veda Giudice di Pace di Novara 23 agosto 2008 n. 890 che nell’affermare il diritto dell’attore ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di Trenitalia S.p.A. stigmatizza che “la sporcizia dei sedili e in genere dei treni in questione e le condizioni molto disagevoli per l’utenza devono essere addebitate alla scarsa diligenza di Trenitalia nella manutenzione dei treni (…)” (doc. 15)
Tutto ciò premesso, l’Avv. Andrea Mannino, come in epigrafe, rappresentato, difeso e domiciliato
CITA
TRENITALIA S.p.A – Gruppo Ferrovie dello Stato, Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. C.F. e P.IVA 05403151003 REA 883047 con sede in Roma (00161) Piazza della Croce Rossa n. 1 a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Roma, nella sua nota sede, Giudice e Sezione designandi, per l’udienza che sarà tenuta il giorno 16 febbraio 2010, ora di rito -con invito sia a costituirsi, ai sensi e nelle forme prescritte dall’art. 319 c.p.c., fino all’indicata udienza, sia a comparire all’udienza indicata, con l’avvertimento che non comparendo si procederà in sua contumacia- per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l’inadempimento di TRENITALIA S.p.A. e per l’effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di Euro 1.003,96  di cui Euro 153,96 quale ristoro delle spese documentate per il biglietto aereo non utilizzato (danno emergente), Euro 750,00 per il mancato guadagno degli onorari pattuiti con i propri clienti per la riunione mancata (lucro cessante) oltre ad Euro 100,00 a titolo di danni non patrimoniali per la preoccupazione di non poter giungere in tempo ad un importante appuntamento di lavoro (artt. 32 e 35 Cost.) unita al il disagio di aver dovuto viaggiare in piedi in un vagone reso claustrofobico dalla folla di passeggeri assiepati in uno spazio ridotto e molto sporco (artt. 16 e 32 Cost.) ovvero nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del 15/11/2009 al saldo effettivo.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite con I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
DCV che in data 13/10/09 attendevate il treno per Fiumicino Aeroporto delle 8:06;
DCV che il suddetto treno ha subito ritardo;
DCV che gli utenti sono stati avvisati dell’entità del ritardo del treno delle 7:51 (e precisarne le modalità ed i tempi);
DCV che avete domandato al personale presente in stazione sulla previsione di arrivo del treno (si chiede di precisarne l’esito);
DCV che decorso il tempo stimato di ritardo il treno è giunto in stazione;
Descriva il teste al GdP le condizioni del treno una volta giunto alla Stazione di Trastevere.
Si indica come teste il Sig. Luigi Paternò, nato a Catania il 27/08/70 dipendente AVIS Autonoleggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Con riserva di ogni ulteriore domanda, eccezione e conclusione anche istruttoria a seguito dell’esame delle difese della convenuta.
Insieme all’originale notificato del presente atto verranno offerti in comunicazione i seguenti documenti tutti in copia:
1. Comunicazione con Cancelleria Fallimentare Trib. Busto Arsizio 06/10/09;
2. Email di conferma app.to Curatore Fallimentare dell’8/10/09;
3. Biglietto Alitalia Roma FCO – Milano MXP;
4. Carta d’imbarco volo AP2702;
5. Biglietto timbrato;
6. Racc. A.R. Avv. Mannino del 02/11/09
7. Lettera Trenitalia, Divisione Passeggeri Regionale del 07/12/09
8. Incarico clienti per trasferta a Busto Arsizio;
9. Sent. Giudice di Pace di Milano del giugno 2008;
10. Sent. Giudice di Pace di Bari del 24 maggio 2006;
11. Sent. Corte Costituzionale n. 28 luglio 1999 n. 372
12. Giudice di Pace di Napoli  del 27  novembre 2002;
13. Sent. Giudice di Pace di Mestre 13 gennaio 1999; 
14. Sent. Giudice di Pace di Cassino 28 febbraio 2001;
15. Sent. Giudice di Pace di Novara 23 agosto 2008 n. 890
Roma, 17 dicembre 2009
Dichiarazione di valore: Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ammonta ad € 1.003,96.

Avv. Fabrizio Arciprete

RELAZIONE DI NOTIFICA ex art. 1 L. 21.01.1994 n. 53
Rep. N°
Io sottoscritto Avv. Fabrizio Arciprete, con Studio in Roma, Via dei Gracchi n. 128, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 28.09.2006, ho notificato, per conto dell’Avv. Andrea Mannino, in virtù di delega in atti- il retroesteso atto a Trenitalia S.p.A. con sede in Roma (00161) Piazza della Croce Rossa, 1 a mezzo del servizio postale, con avviso di ricevimento n. , raccomandata A/R n.     , spedita dall’Ufficio Postale di Roma 5.
Roma,     Avv. Fabrizio Arciprete

LA SENTENZA






Posta un commento

0 Commenti

Trovaci su Google