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Taurianova eguaglia il record di Melito Porto Salvo e Roccaforte del Greco, sciolti per tre volte

Il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha deciso lo scioglimento del Comune di Taurianova per forme di condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalita' organizzata. E' la terza volta che il Consiglio Comunale di Taurianova viene sciolto. Il primo scioglimento è avvenuto il 2 agosto del 1991, il secondo episodio risale al 23 aprile del 2009. La commissione d’accesso antimafia  era stata disposta nell’ottobre scorso dal Prefetto di Reggio Calabria, Vittorio Piscitelli. “al fine di consentire - si legge in una nota del Governo - le operazioni di risanamento delle istituzioni locali nelle quali sono state riscontrate forme di condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalità organizzata”.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCIOGLIE PER MAFIA, PER LA TERZA VOLTA, IL CONSIGLIO COMUNALE DI TAURIANOVA (RC) CHE EGUAGLIA I RECORDS DI MELITO PORTO SALVO E ROCCAFORTE DEL GRECO
Domenico Salvatore

Il Consiglio dei Ministri, ha deciso, su proposta del ministro dell’interno, Angelino Alfano, sentito il Prefetto Vittorio Piscitelli, il viceprefetto Francesca Crea e gli organi di polizia del territorio, che hanno redatto il rapporto, di sciogliere per la terza volta, il consiglio comunale di Taurianova. Per verificare se l’attività della giunta del sindaco Domenico Romeo, (Udc), sia stata condizionata dal potere della ‘ndrangheta. Romeo era primo cittadino nel 2009 quando il comune è stato sciolto per… condizionamento mafioso frequentazioni, rapporti, appalti a ditte contigue. Lo scioglimento del civico consesso, per come si erano messe le cose, appariva inevitabile e scontato. La gente era arconvinta. La città si è spaccata in due:favorevoli e contrari, una specie di ossimoro; e si sono già scagliati gli uni contro gli altri. I primi, affermano che lo Stato faccia bene a prendere i provvedimenti, pur se dolorosi; è obbligato ad intervenire per ristabilire la democrazia e la libertà personale, sociale, istituzionale e d’impresa. I secondi invece, storcono il naso; ritengono che in questo modo, si criminalizzi la città: a Taurianova ci sono le persone oneste, pulite, laboriose, intelligenti, che amano la legalità e la trasparenza; e sono la stragrande maggioranza della popolazione. Non serve a niente passare da uno scioglimento all’altro. Bisogna modificare la Legge. E lo Stato che fa? Risponderebbe il geniale Alessandro Manzoni con la celeberrima poesia “Il 5 maggio”…”Ei fu. Siccome immobile,/dato il mortal sospiro,/stette la spoglia immemore/orba di tanto spiro,/così percossa, attonita/la terra al nunzio sta,/muta pensando all'ultima/ora dell'uom fatale;/né sa quando una simile/orma di piè mortale/la sua cruenta polvere/a calpestar verrà./Lui folgorante in solio/vide il mio genio e tacque;/quando, con vece assidua,/cadde, risorse e giacque,/di mille voci al sònito/mista la sua non ha:/vergin di servo encomio/e di codardo oltraggio,/sorge or commosso al sùbito/sparir di tanto raggio;/e scioglie all'urna un cantico/che forse non morrà./Dall'Alpi alle Piramidi,/dal Manzanarre al Reno,/di quel securo il fulmine/tenea dietro al baleno;/scoppiò da Scilla al Tanai,/dall'uno all'altro mar./Fu vera gloria? Ai posteri/l'ardua sentenza: nui/chiniam la fronte al Massimo/Fattor, che volle in lui/del creator suo spirito/più vasta orma stampar./La procellosa e trepida/gioia d'un gran disegno,/l'ansia d'un cor che indocile/serve, pensando al regno;/e il giunge, e tiene un premio/ch'era follia sperar;/tutto ei provò: la gloria/maggior dopo il periglio,/la fuga e la vittoria,/la reggia e il tristo esiglio;/due volte nella polvere,/due volte sull'altar./Ei si nomò: due secoli,/l'un contro l'altro armato,/sommessi a lui si volsero,/come aspettando il fato;/ei fè silenzio, ed arbitro/s'assise in mezzo a lor./E sparve, e i dì nell'ozio/chiuse in sì breve sponda,/segno d'immensa invidia/e di pietà profonda,/d'inestinguibil odio/e d'indomato amor./Come sul capo al naufrago/l'onda s'avvolve e pesa,/l'onda su cui del misero,/alta pur dianzi e tesa,/scorrea la vista a scernere/prode remote invan;/tal su quell'alma il cumulo/delle memorie scese./

Oh quante volte ai posteri/narrar se stesso imprese,/e sull'eterne pagine/cadde la stanca man!/Oh quante volte, al tacito/morir d'un giorno inerte,/chinati i rai fulminei,/le braccia al sen conserte,/stette, e dei dì che furono/l'assalse il sovvenir!/E ripensò le mobili/tende, e i percossi valli,/e il lampo dè manipoli,/e l'onda dei cavalli,/e il concitato imperio/e il celere ubbidir./Ahi! Forse a tanto strazio/cadde lo spirto anelo,/e disperò; ma valida/venne una man dal cielo,/e in più spirabil aere/pietosa il trasportò;/e l'avviò, pei floridi/sentier della speranza,/ai campi eterni, al premio/che i desideri avanza,/dov'è silenzio e tenebre/la gloria che passò./Bella Immortal! Benefica/Fede ai trionfi avvezza!/Scrivi ancor questo, allegrati;/ché più superba altezza/al disonor del Gòlgota/giammai non si chinò./Tu dalle stanche ceneri/sperdi ogni ria parola:/il Dio che atterra e suscita,/che affanna e che consola,/sulla deserta coltrice/accanto a lui posò./” Lo scioglimento per la terza volta del comune pianigiano è stato variamente commentato. Ci sono i falchi, che sganciano missili terra-aria della classe Pershing, Cruise e Patriot se non Scud e ci sono le colombe, che gettano acqua sul fuoco. L’on. Angela Napoli, presidente dell'associazione “Risveglio ideale”, in passato anche vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia e componente, ‘guardiano del faro’ della legalità, non va troppo per il sottile e “picchia” sugl’interessi personali, parentali o politicio-elettorali:”Ancora una volta, ricordo che Taurianova è stato il primo Comune d'Italia ad essere sciolto per mafia nel 1991; la città è stata costretta ad essere commissariata al fine di sottrarre la sua vita amministrativa al condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Da oggi Taurianova, dovrà davvero dimostrare di saper  girare pagina, una volta per tutte. I suoi cittadini  dovranno collaborare con la nuova Commissione straordinaria, i cui componenti mi auguro possano essere designati con oculatezza, e aiutare questo Comune a liberarsi da qualsiasi tipo di  lacciuolo”. Taurianova è diventata per qualche giorno l’ombelico del mondo dei mass-media che si sono scatenat; ma non ci sono tempi di Apollo, Pizie e oracoli di Delfi. La cronaca asettica ed impersonale, ha registrato la serie interminabile di pressioni mafiose e non, esercitate sull’amministrazione comunale e sul sindaco. Un lavoro scientifico ai fianchi. Compreso il misterioso taglio di un kiweto, ottocento piante. Ne sa qualcosa l’imprenditore Nino De Masi, oramai con le spalle al muro e pronto ad abbandonare il timone, barca e vela…” È opportuno, che ognuno si assuma le responsabilità di quanto sta succedendo; noi la nostra parte, l'abbiamo fatta fino in fondo e la continueremo a fare per garantire i diritti dei lavoratori, mettendo in vendita quanto possibile per reperire le somme necessarie a onorare gli impegni con i dipendenti. Per arrivare vivi a oggi, nell'attesa durata anni, che i lunghi tempi della giustizia riconoscessero i nostri diritti, la proprietà ha venduto ogni bene personale (automobili, beni di famiglia e oggetti personali) per continuare a sperare di poter garantire un futuro ai propri lavoratori.

A questo punto, (nonostante le denunce contro i tassi usurari applicati dalle banche, che gli negano la concessione del mutuo antiusura, stabilito per Legge) non sapendo più cos'altro fare e non avendo più risorse a cui attingere, per evitare ennesime strategie dilatatorie, facciamo presente che il 10 luglio chiuderemo lo stabilimento per crimini di Stato, riuscendo un pezzo dello Stato laddove non è riuscita la criminalità”. Il primo cavallo venne ucciso con una bomba; il secondo a colpi di lupara  La contrapposizione politica non può esimersi dall’esprimere ferma condanna contro il vile attentato che ha colpito il sindaco del Comune di Taurianova, Domenico Romeo. Il deputato e coordinatrice regionale di Fli, Angela Napoli,  stigmatizzò l’episodio:”Il nuovo atto intimidatorio intacca ancora una volta l’intera città che non riesce a mutare l’immagine che la vuole costantemente indicata nella sua negatività. Anche questo attentato   è indicativo di come la criminalità locale intenda evidenziare le sue volontà che dovranno essere spente attraverso l’individuazione e la repressione dei responsabili”. Ed ancora…Due uomini, col volto coperto da passamontagna e armati di pistola, intorno alle 4 di domenica notte, hanno avvicinato Massimo Zito e si sono fatti consegnare, circa 4 mila euro, ossia l'intero incasso del ristorante "La corteccia" che l'uomo gestisce insieme al fratello del sindaco di Taurianova Domenico Romeo. Ma anche…

Il segretario regionale del Pdci, Michelangelo Tripodi,  esprime solidarietà e condanna dell’episodio al sindaco di Taurianova Domenico Romeo contro la cui autovettura, a scopo intimidatorio, sono stati sparati tre colpi di pistola. L’onorevole Mario Tassone, ex presidente nazionale dell’UDC lanciò il suo j’accuse…” c'è un disegno chiaro di sfiancare un amministratore bravo e onesto come Romeo, lontano da compromissioni. Come per altri episodi analoghi che hanno coinvolto sindaci e amministratori in Calabria, è in atto un’azione destabilizzante. Non è piu accettabile che continui a calare il silenzio e non si puo tollerare che il territorio di Taurianova e della Calabria sia dominio di chi intende uccidere la civiltà e lo sviluppo. I precedenti fatti che hanno colpito Romeo sono stati altrettanto gravi. Non ci si spiega come si puo agire indisturbati nell’assoluta impunità dal momento che finora non si hanno indizi. E questo malgrado ci siano state rassicurazioni di impegno e determinazione a colpire i responsabili da parte del Ministro dell’Interno nelle risposte date a piu interpellanze”. Il presidente della Provincia Giuseppe Raffa:” Siamo di fronte a un gesto assurdo che, con insolita barbarie, ha colpito un cavallo di proprietà del Sindaco saltato in aria in seguito allo scoppio di un ordigno ad alto potenziale. Quanto avvenuto a Taurianova  si aggiunge, purtroppo, alla lunga serie di attentati ai danni di amministratori pubblici reggini e calabresi. Il ripetersi di simili episodi, alla fine, rischia di farci credere davvero che ‘siamo tutti nel mirino’.

Chi ricopre un ruolo pubblico, purtroppo in modo surreale e paradossale, deve mettere in conto l’elevata possibilità di subire attentati o raid vandalici. Bisogna però fare attenzione perché con la ciclicità di tali azioni si corre il rischio dell’assuefazione, con il cittadino che riesce appena ad indignarsi. Ecco perché, non basta più la semplice solidarietà. Per avere ragione di tali comportamenti e per sconfiggere qualsiasi tipo di protervia, malavitosa e non, occorre fare fronte comune al di là degli schieramenti e dell’appartenenza territoriale”. Ma che cosa dice la legge?...La legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con decreto-legge n. 164, art. 1 del 31 maggio 1991 (poi convertito in legge n. 221 del 22 luglio 1991 e poi modificato dall'art. 1 della legge n. 108, 11 gennaio 1994 e dalla legge n. 94, art. 30, 15 luglio 2009) che ha aggiunto l'art. 15 bis alla legge n. 55 19 marzo 1990 affiancandolo quindi all'art. 15 di quest'ultima legge che prevede la sospensione degli amministratori locali sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 416 bis codice penale ovvero per il delitto di favoreggiamento commessi in relazione a esso e degli amministratori sottoposti a misure di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'art. 1, legge n. 575, 31 maggio 1965 (art. 15 che poi è stato trasferito all'art. 59 della legge 267/2000).

L'art. 15 bis oggi lo troviamo nel testo unico degli enti locali decreto legislativo n. 267/2000 art. 143. Il provvedimento legislativo in questione nacque come quasi tutte le misure antimafia e cioè come provvedimento d'emergenza, infatti lo Stato intervenne a seguito di una cruenta faida che vedeva come epicentro Taurianova (RC) (dove tra i vari omicidi e attentati destò molto scalpore la decapitazione di un affiliato alla 'ndrangheta la cui testa poi venne lanciata in aria e fatta oggetto di un macabro tiro al bersaglio). Una risposta straordinaria, dell'ordine costituito, a una situazione straordinaria che ha portato negli ultimi vent'anni a numerosi decreti di scioglimento contro altrettanti consigli comunali, è una misura normativa unica nel mondo dovuta alla particolarità italiana dove la presenza di quattro grandi organizzazioni criminali comporta prima di tutto compressione di democrazia nei piccoli centri comunali (attività propedeutica per le mafie per fare il grande salto imprenditoriale-affaristico perché entrare nei consigli comunali e provinciali consente al crimine organizzato di tessere alleanze politico-istituzionali-imprenditoriali necessarie al suo mantenimento e sviluppo) tanto che il Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso disse nel 2007 dinanzi alla commissione parlamentare antimafia che “in certi paesi come Africo, Platì e San Luca, è lo Stato che deve cercare di infiltrarsi”.

Lo strumento legislativo in questione comunque non riguarda solo gli organi di governo locale comunale e provinciale ma anche gli organi burocratici degli enti, altri enti locali (comunità montane, unioni di comuni e così via) nonché aziende sanitarie.La vecchia e la nuova normativa. La legge nel corso degli anni ha subito alcune modifiche per tenere il passo di una mafia sempre più moderna e globalizzata; si è passati dall'art. 15 bis della legge n. 55 del 1990 all'art. 143 del d.lgs. 267/2000 che prevedeva: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte". Quest'articolo ha subito di recente ulteriori modifiche per rispondere ai rilievi mossi dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dal mondo politico-istituzionale (vedesi per esempio la relazione del Parlamento della Repubblica Italiana[4]) che riguardavano la responsabilità per lo scioglimento non soltanto degli organi di governo locale ma anche degli organi di gestione amministrativa-finanziaria-contabile (dirigenti, personale) alla luce anche della nuova ripartizione tra organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo (consiglio, giunta, sindaco o presidente) e organi di gestione, altri rilievi mossi riguardavano l'incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento, sono stati oggetto di rilievi anche le figure dei commissari, che vanno a sostituire gli organi di governo locale, per via della loro preparazione, dei loro poteri e cosi via.

Questi problemi sono stati parzialmente risolti con il nuovo art. 143 e ss. (modificato dalla legge n. 94/2009 c.d. pacchetto sicurezza): anche se sono state mosse delle critiche ad esempio con riferimento agli elementi che sono ora richiesti per giungere allo scioglimento (concreti, univoci e rilevanti elementi) che snaturano lo strumento legislativo (di prevenzione sociale) rendendo più difficile l'attuazione della legge per prevenire o reprimere penetrazioni della mafia negli enti locali (il giudice di cassazione Raffaele Cantone a tal proposito sostiene: la riforma del 2009, che ha modificato lo scioglimento degli enti per infiltrazioni mafiose ha indebolito moltissimo, l’Istituto; i comuni che vengono sciolti sono molto meno e in gran parte di quei casi, il TAR sta annullando tutti gli scioglimenti[6]) nonché con riferimento all'incandidabilità degli amministratori coinvolti che prevede un iter talmente complesso da far risultare tale misura più un'operazione di facciata che reale.La procedura e il ricorso ai Giudici amministrativi. Al commissariamento dell'ente locale si arriva dopo un'attenta procedura che prende il via dalla nomina di una commissione d'accesso agli atti (composta da tre funzionari della pubblica amministrazione) da parte del prefetto del territorio interessato che esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno (articolo 2, comma 2 quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410);

la commissione svolgerà la propria attività per 3 mesi prorogabili per altri 3 mesi, al termine redigerà una relazione conclusiva che invierà al prefetto e questi redigerà un'altra relazione entro 45 giorni da inviare al ministro dell'interno previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato dal procuratore della Repubblica competente per territorio e dal Procuratore Distrettuale antimafia competente per territorio; il ministro dell'interno in seguito potrà proporre lo scioglimento dell'ente al presidente della Repubblica, che emetterà il decreto di scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione del prefetto (art. 143 d.lgs. 267/2000). L'Ente una volta commissariato sarà retto da una commissione straordinaria (art. 144 d.lgs. 267/2000) per un periodo che andrà dai 12 ai 18 mesi prorogabili fino a 24, la commissione sarà composta da: tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza e svolgerà le funzioni di sindaco/presidente, Giunta comunale/provinciale e Consiglio comunale/provinciale. La legge ora guarda con molta attenzione anche all'apparato burocratico dell'ente (dirigenti, personale dipendente) infatti a tal fine il comma 5 dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000 prevede:

anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (cioè collegamenti o condizionamenti da parte della criminalità organizzata) con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del ministro dell’Interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte del’autorità competente. Il comma 7 dell'art. 143 d.lgs 267/2000 prevede inoltre che in caso di verifica negativa dei presupposti di legge per disporre lo scioglimento il ministro dell'Interno debba comunque emanare un decreto di conclusione del procedimento. Contro il decreto presidenziale di scioglimento si può ricorrere in prima battuta dinanzi al TAR e in appello dinanzi al Consiglio di Stato, i termini per impugnare il decreto sono dimezzati rispetto a quelli ordinari tranne che per il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti.La sentenza della Corte Costituzionale.

La legge dopo appena due anni dalla sua nascita fu sottoposta a un giudizio di legittimità costituzionale; infatti il TAR del Lazio con ordinanza rimise la questione alla Corte Costituzionale, in seguito a un ricorso presentato dinanzi allo stesso tar da parte di amministratori locali di due comuni sciolti per mafia Trabia e Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (i due decreti di scioglimento vennero poi annullati dai giudici amministrativi). Il tar riteneva che la legge fosse incostituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 24, 48, 51, 97, 113, 125 e 128 della Costituzione[8], in quanto tra le altre cose consentiva che lo scioglimento potesse intervenire anche se c'erano elementi probatori fragili a differenza di ciò che viene richiesto per provare la responsabilità penale di un amministratore oppure sottoporre lo stesso a misure di prevenzione; la legge consentiva altresì di sciogliere l'intero consiglio comunale o provinciale anche se la responsabilità era di qualche amministratore; il TAR contestava anche la violazione del diritto di elettorato attivo e passivo. Ma la Corte respinse tutte le questioni di legittimità costituzionale (sentenza n. 103/1993) dichiarandole alcune infondate e alcune inammissibili e respinse anche la questione posta dall'Avvocatura dello Stato (peraltro già respinta dal TAR del Lazio nel ricorso principale), circa la natura di atti politici dei decreti presidenziali di scioglimento( che non avrebbe dato la possibilità a questi decreti di essere sottoposti a un sindacato giurisdizionale in quanto gli atti politici indicano solo i fini e gli obiettivi dell'ordinamento come ad esempio le sentenze della corte costituzionale quindi non sono suscettibili di una valutazione da parte del giudice), dichiarandola inammissibile.

Questa sentenza rappresenta tutt'ora un faro specie per la Giurisprudenza amministrativa quando deve decidere circa i ricorsi presentati contro i decreti di scioglimento. Elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa. Come si rileva nei numerosi decreti presidenziali di scioglimento o nella sentenze dei giudici amministrativi ci sono precisi elementi, che vengono riscontrati dalle commissioni d'accesso agli atti presso i comuni "attenzionati", che denotano la presenza mafiosa all'interno degli enti locali. La Corte Costituzionale ha stabilito nella famosa sentenza n. 103/1993 che gli elementi su cui deve poggiare lo scioglimento sono innanzitutto i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata o in alternativa il condizionamento che la mafia impone agli amministratori oltre a ciò è necessario connettere al condizionamento o ai collegamenti dei pregiudizi che sono la mancanza di libera determinazione per gli organi elettivi e/o amministrativi (dirigenti, personale), l'andamento negativo dell'ente locale, il malfunzionamento dei servizi affidati all'ente oppure pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; questa situazione prevista dalla Corte viene riscontrata dalle commissioni in determinati casi:

appalti pubblici (ad esempio per la raccolta dei rifiuti, per la realizzazione di infrastrutture) affidati in maniera irregolare oppure ad un'impresa collegata direttamente o indirettamente (prestanome) alla mafia, concessioni o autorizzazioni amministrative rilasciate in modo irregolare o dietro minacce o pressioni oppure emesse in favore di soggetti collegati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata (tutti ambiti che sono obiettivo delle mafie secondo quanto prevede l'art. 416 bis del codice penale italiano), affinità, parentela, frequentazioni degli amministratori e/o dipendenti pubblici con soggetti appartenenti direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata,precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico di amministratori e/o dipendenti pubblici, la presenza di una o più famiglie mafiose sul territorio comunale, abusivismo edilizio imperante,mancata riscossione dei tributi, adesione culturale o omissioni degli amministratori dinanzi alle gesta della mafia. La corte ha ricordato inoltre che per arrivare allo scioglimento di un ente locale per infiltrazioni mafiose gli elementi probatori non devono essere granitici (come invece è richiesto per provare la responsabilità penale di un soggetto o sottoporlo a misure di prevenzione) perché questo istituto è una misura di prevenzione sociale e si deve intervenire anche quando c'è il pericolo che una o più cosche "inquinino" l'ente pubblico.Ecco i “passaggi” più importanti dello scioglimento del 2009.
Che cosa diceva la Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2009…
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2009
Scioglimento del consiglio comunale di Taurianova, e nomina della commissione straordinaria.
________________________________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) e' stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri comunali;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalita' organizzata locale;
Considerato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunita' amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Taurianova, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Decreta:
Art. 1.

La gestione del comune di Taurianova (Reggio Calabria), il cui consiglio e' stato sciolto con il citato decreto, e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Vincenzo D'Antuono - prefetto;
dott. Filippo Romano - viceprefetto aggiunto;
dott. Giancarlo Tarantino - dirigente area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 200
 Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 5 gennaio 2009 dalla maggioranza dei consiglieri comunali.
Ritenendo che la causa delle suddette dimissioni fosse da ricondurre al reiterarsi di atti intimidatori, verificatisi nel corso dell'anno 2008, nei confronti dei componenti di quel consesso e di alcuni dipendenti comunali, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, cosi' come integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486. Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata nel territorio, come testimonia il provvedimento con il quale gia' nel 1991 si era dovuto pervenire allo scioglimento degli organi elettivi del comune ricorrendo alla misura straordinaria di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, le informazioni comunicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi del comma 2 del citato art. 143, lasciano intravedere che il risultato elettorale della coalizione vincente possa essere stato influenzato dall'intervento del vice sindaco e di un assessore della passata amministrazione sul conto dei quali sono stati comunicati elementi certi di contiguita' con esponenti della criminalita' organizzata di tipo mafioso.Durante la campagna elettorale, infatti, il primo prometteva vari favori, tutti concessi dopo le elezioni, a persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in cambio dell'influenza esercitata da quest'ultima sul corpo elettorale, che potrebbe anche giustificare il repentino spostamento di consensi elettorali tra il primo turno e quello di ballottaggio in favore del sindaco eletto.Stretti rapporti sono stati inoltre acclarati tra il suddetto assessore ed esponenti di spicco della criminalita' organizzata, che hanno portato, in piena campagna elettorale, alla commissione di fatti costituenti reato che sono all'attenzione dell'autorita' giudiziaria.

Nella relazione della commissione d'accesso viene peraltro posta in rilievo la presenza, negli organi elettivi disciolti nel febbraio scorso, di un assessore esterno e del presidente del consiglio comunale che avevano gia' fatto parte, rispettivamente, della giunta e del consiglio sciolti nel 1991 a seguito di infiltrazioni di tipo mafioso.Particolare risalto viene inoltre conferito alla figura del segretario generale dell'ente, nominato nel 2004 e poi confermato nell'ultima consiliatura, che ha ricoperto dal 2001 fino al 2008 la carica di sindaco del comune di Gioia Tauro, raggiunto da avviso di garanzia per associazione a delinquere di stampo mafioso, nell'ambito di vicende giudiziarie che hanno poi condotto allo scioglimento degli organi elettivi di quel comune per infiltrazioni della criminalita' organizzata, disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2008, nonche' ad una successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata il 5 ottobre 2008. Sintomatica del condizionamento dell'amministrazione comunale e', tra l'altro, la circostanza che il sindaco di Taurianova non abbia adottato alcun provvedimento nei confronti del segretario generale, nemmeno a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento straordinario. Altro elemento significativo puo' rinvenirsi nella vicenda relativa alla partecipazione minoritaria del comune in una societa' per azioni finalizzata allo sfruttamento di un pozzo di acqua oligominerale sito in un terreno di proprieta' privata.A seguito della relazione al bilancio 2006, la Corte dei conti di Catanzaro esprimeva rilievi in merito al permanere del comune di Taurianova nella compagine societaria, in quanto la partecipazione era stata disposta in violazione dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Dopo che l'amministrazione neo eletta aveva provveduto, con delibera consiliare del 30 novembre 2007, a dare mandato alla giunta di disporre l'uscita del comune dalla suddetta societa', si e' verificato un grave atto intimidatorio nei confronti del vicesindaco, chiaramente ricollegabile al provvedimento assunto dal consiglio, che non e' stato mai portato ad esecuzione da parte della giunta.Va rilevato che la societa' in questione e' partecipata da altra societa' di cui e' socio accomandante il sindaco eletto nelle elezioni del 2001, vicino ad esponente di spicco di una cosca locale, e membro del collegio sindacale e' l'ex vicesindaco.L'organo ispettivo pone inoltre in evidenza la commissione di illeciti edilizi da parte di soggetti legati da forti legami parentali con esponenti della criminalita' organizzata locale, nei confronti dei quali l'amministrazione comunale non ha svolto alcuna attivita' repressiva; anzi, uno dei tecnici del comune ha falsamente attestato, nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti di uno di tali esponenti, che i lavori erano conformi alle concessioni rilasciate, anch'esse peraltro gravemente viziate. Sintomatico dello stato di condizionamento e' anche l'affidamento di lavori pubblici, con procedure di somma urgenza adottate in carenza dei presupposti richiesti dalla legge,

quasi sempre alle stesse ditte i cui titolari sono legati a soggetti controindicati, nonche' la concessione del servizio di cattura e custodia dei cani randagi a ditta gravata da interdittiva antimafia, benche' l'amministrazione comunale fosse a conoscenza di tale provvedimento prefettizio. In considerazione dei suesposti elementi, dai quali emergono forme di condizionamento degli amministratori locali da parte della criminalita' organizzata, il prefetto di Reggio Calabria ha avviato la procedura diretta a mutare la fonte normativa della gestione commissariale, mediante l'adozione di un provvedimento straordinario che possa garantire per durata e per peculiarita', il ripristino della libera determinazione degli organi elettivi, che non potrebbe essere assicurato qualora l'ente fosse interessato dal prossimo turno di elezioni amministrative, con il pericolo che possano reiterarsi le forme di condizionamento della liberta' di espressione del voto gia' verificatesi nel corso dell'ultima campagna elettorale.La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire finanche quando sia gia' stato disposto provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti,

si propone l'adozione della misura straordinaria nei confronti del comune di Taurianova (Reggio Calabria) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
Roma, 22 aprile 2009
Il Ministro dell'interno: Maroni

LA FAIDA DI TAURIANOVA 
La Faida di Taurianova, è la guerra che scoppia fra le 'ndrine del comune di Taurianova tra il 1989 e il 1991 con 32 morti. L'accaduto ha eco nazionale e internazionale soprattutto per le modalità con cui sono avvenuti gli ultimi omicidi nel 1991. A seguito di tale cruenta faida il Governo dell'epoca approva un decreto legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali, una risposta forte alla violenza e prepotenza dei mafiosi che specie nei piccoli centri comprime significativamente la democrazia. L'origine della faida, fonte Wikipedia, scaturì dal fatto che la 'Ndrina dei Neri, non volle stare a degli accordi presi con le altre famiglie di Taurianova: gli Avignone-Lombardo, i Giovinazzo-Zagari e i Viola-Fazzalari che gli si scatenarono contro. Il primo omicidio. Il 2 luglio 1989 viene ucciso Rocco Neri poiché stava diventando troppo potente e avrebbe offuscato Domenico Giovinazzo. Da questo episodio nacque la faida. ConclusioneIl 2 maggio 1991 Rocco Zagari si sta facendo fare la barba dal barbiere, quando un killer, armato di semi-automatica calibro 7,65mm, fa esplodere diversi colpi che lo inchiodano sulla sedia con il volto ancora insaponato dalla schiuma. Il giorno dopo arriva la vendetta: quattro morti.

Tra questi c'è un salumiere, che si chiama Giuseppe Grimaldi. Uno dei killer prende il coltello del salumiere e gli taglia la testa, poi, la lancia per aria, in mezzo alla strada e gli altri si divertono a fare il tiro a segno. Sono all'aperto, a due passi dalla piazza del paese e ci sono almeno venti persone, impietrite, che guardano quella testa mozzata volare per aria, colpita dai proiettili. Il 5 maggio 1991 Emilio Ietto, di 32 anni, Leonardo Minzoturo, di 20 anni e Luigi Berlingeri di 25 vengono uccisi in un bar di Laureana di Borrello.Il 14 maggio 1991 viene ucciso a Carmignano di Brenta Michele Messina (lì in soggiorno obbligato), presunto affiliato dei Pesce.Il 17 marzo 1992 vengono arrestati 16 persone inerenti alla faida, di cui 11 a Taurianova (famiglie Zagari, Viola, Fazzolari, Giovinazzo, Alampi e Grimaldi) e 6 a Genova (famiglie Asciutto, Grimaldi, Sorrenti, Reitano, Comandè e Maiolo) e 1 a Siena (Maiolo). “ Domenico Salvatore













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