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Scuola: graduatorie precari ancora da rifare, per il tar non andavano cancellati 31mila docenti già di ruolo

SCUOLA - GRADUATORIE PRECARI ANCORA DA RIFARE: PER IL TAR DEL LAZIO NON ANDAVANO CANCELLATI 31MILA DOCENTI GIÀ DI RUOLO

Secondo i giudici di primo grado è incostituzionale la Legge 167/2009, che nell'estate del 2010 ha dato il là alla cancellazione dei docenti già assunti a tempo indeterminato (tranne quelli di Religione) che attraverso le stesse graduatorie aspiravano ad essere collocati in un'altra disciplina d'insegnamento.

Anief: il problema del precariato non si può risolvere annullando il superamento di una prova concorsuale e quindi un titolo legittimamente acquisito. Chi vuole ricorrere fa ancora in tempo.


Le scelte politiche non possono ledere i diritti dei cittadini. Per questi motivi la sezione terza bis del Tar del Lazio, con l'ordinanza di remissione n. 3309 del 2 aprile 2013, ha accolto due ricorsi presentati dall'Anief nel 2010, attraverso gli avvocati Ganci e Miceli, e sollevato alla Consulta questione pregiudiziale per violazione di cinque articoli della Costituzione (3, 4, 35, 51 e 97), ponendo quindi fortissimi dubbi sulla cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, avvenuta il 1° settembre 2010, di circa 31mila docenti già di ruolo.

La sentenza del Tar, che arriva dopo la n. 41/11 che aveva già cancellato il c. 4 ter, art. 1 della Legge 167/09 voluto dal ministro Gelmini, mette ora a forte rischio il c. 4 quinquies della stessa legge di conversione n. 167 del 24 novembre 2009: per il tribunale amministrativo la norma che ha posto le premesse per l'eliminazione delle graduatorie ad esaurimento di decine di migliaia di docenti, "appare il frutto più di scelte politiche contrastanti con principio meritocratico di inclusione nelle graduatorie, che non piuttosto rivolte a eliminare discriminazioni o a promuovere il lavoro di docente su tutto il territorio nazionale".

L'Anief ha sempre ritenuto quella norma illegittima, perché la sua attuazione non avrebbe risolto il problema del precariato: il passaggio da un ruolo all'altro tramite scorrimento delle graduatorie, infatti, non fa perdere alcun posto di lavoro perché libera un posto e ne assegna un altro. Avrebbe invece reso nullo, di fatto, il superamento di una prova concorsuale e il relativo titolo abilitante, ovvero annullato un titolo legittimamente acquisito.

Il Miur, invece, incurante delle memorie presentate dal sindacato nelle audizioni presso le Commissioni referenti durante l'esame del decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009, dal 1° settembre 2010 ha disposto il depennamento automatico dalle graduatorie, tramite il sistema informativo, dei circa 31mila docenti di ruolo in possesso di abilitazioni per altre classi di concorso o ordini di scuola.

A niente è valsa la difesa dell'amministrazione in merito all'esistenza dei meccanismi alternativi di mobilità professionale. Per il Tar Lazio l'art. 1,  c. 4 quinquies della L. 167/09 viola i seguenti articoli della Costituzione:
- l'art. 3, comma 1, per l'evidente disparità di trattamento tra gli stessi insegnanti (i docenti di religione non sono cancellati dalle Gae come non sono cancellati dalle graduatorie di merito i docenti assunti dalle GaE) e tra cittadini dello Stato (i dipendenti pubblici in ruolo presso altri comparti non sono cancellati dalle GaE);
- l'art. 4, c. 2, che individua nel lavoro un diritto dovere, nella scelta del cittadino dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla come mezzo di sviluppo della personalità umana ma per il progresso materiale e spirituale della Nazione;
- l'art. 35, in quanto sono mortificate o rese nulle le iniziative del docente volte alla formazione e all'elevazione professionale attraverso il conseguimento di ulteriori abilitazioni;
- l'art. 51, perché tutti i cittadini devono poter accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e perché in maniera irragionevole rispetto al contesto normativo precedente non si tiene conto delle altre abilitazioni alla professione conseguite dal personale di ruolo, in un contesto incerto e di fronte a una riforma incompiuta sulle classi concorsuali che ha già comportato sovrannumerari che rischiano il loro posto di lavoro, di essere riconvertiti magari su posti di insegnamento che gli potevano essere assegnati per scorrimento di graduatoria o il licenziamento perché non possono più reinserirsi nelle stesse graduatorie;
- l'art. 97, perché è violato il principio del merito nell'assunzione nei pubblici uffici solo perché il lavoratore ha accettato prima una proposta di assunzione rispetto a un'altra per la quale ha comunque una specifica qualifica, essendo l'abilitazione requisito fondamentale per poter accedere all'insegnamento.

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola, siamo di fronte "all'ennesima conferma di come la cultura giuridica guida la nostra azione sindacale. L'ordinanza conferma la denuncia che fin dall'inizio abbiamo espresso nei confronti di un intervento legislativo disorganico, pasticciato e illogico, attuato contro gli interessi del Paese e in tutta fretta soltanto per ostacolare le sentenze della magistratura che vedevano l'amministrazione soccombente".

Il giovane sindacato fa infine osservare che il rinvio da parte del Tar del Lazio della norma di legge sulla cancellazione dei docenti di ruolo dalle stesse GaE, arriva dopo una serie di altri successi. Come il ripristino dei posti in deroga sul sostegno, la cancellazione delle code nelle graduatorie ad esaurimento, il riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari, sempre in attesa della sentenza della Corte di giustizia europea sulla stabilizzazione dei supplenti con 36 mesi di servizio per la mancata applicazione in Italia della direttiva comunitaria 1999/70/CE e della legge 247/07.

Ora, prima che si esprima definitivamente la Consulta, l'Anief invita tutto il personale docente di ruolo cancellato d'ufficio dal 1° settembre 2010 dalle graduatorie ad esaurimento e che può dimostrare ad avere avuto o avere ancora diritto, per scorrimento, ad un incarico a tempo indeterminato o ordine di scuola, ad instaurare il contenzioso presso il giudice del lavoro.

È possibile chiedere le istruzioni operative per ricorrere inviando una e-mail con i propri dati anagrafici e recapiti a riapertura.gdl@anief.net. Per info, contattare la segreteria nazionale ANIEF o la sede territoriale più vicina.   

5 maggio 2013                       

Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 347 69 11 862

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2 Commenti

  1. credo che in questo momento il lusso di scegliere essendo già di ruolo,poteva essere evitato rinserire persone già di ruolo in graduatori di precari è uno scandalo . Non c'è niente da fare l'Italia resterà sempre il paese degli inutili passi indietro e dei forse chissà!!!!

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  2. Lo scandalo è che ci siano persone come te....Io sono precaria da 10 anni e dopo 10 anni di gavetta penso di avere diritto a scegliere, visto che ho studiato e speso un sacco di soldi per avere specializzazioni che altri non hanno!!!!!!!!!!Perchè devo rinunciare a dei titoli che ho conquistato con tanta fatica?????Perchè c'è la crisi economica?????????????????????????????????????????????????????????????
    Questa sentenza afferma invece i diritti di chi ha studiato con tanta fatica!!!!!!!!GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

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