Un prestito per lavori straordinari. Si puo' ?
« Si',ma serve la maggioranza dei millesimi »
- D. Nel mio condominio si deve deliberare l’esecuzione di lavori straordinari, non più procrastinabili , per il rifacimento del tetto. Stante la momentanea carenza di liquidità e l’inesistenza di un fondo “ad hoc”, con quali maggioranze assembleari si potrebbe chiedere un prestito bancario a favore del condominio?
- R. La maggioranza necessaria per l'adozione di una delibera che autorizzi la stipula di un contratto di finanziamento non garantito da ipoteca per opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni è quella richiesta dal II comma dell'art. art. 1136 del codice civile, sia in prima che in seconda convocazione (maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio).
Qualora invece si tratti di mutuo ipotecario, mancando una precisa disposizione di legge per il condominio, la norma cui far riferimento è l'art. 1108 del codice civile dettato in materia di comunione. Tale disposizione prevede che i partecipanti alla comunione possono accendere ipoteche sul bene comune qualora essa abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune con deliberazione della maggioranza dei comunisti che rappresenti almeno i 2/3 del valore complessivo della cosa comune. La concessione della garanzia reale sulle parti comuni deve essere, dunque, deliberata con il voto favorevole di almeno 667 millesimi.

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