Dal tribunale di Lamezia Terme, giudice Dott.ssa Giusi Ianni, arriva
una sentenza
che sconcerta i detrattori della mediazione civile e commerciale.
All'ignaro cittadino, dice Pecoraro dell'ANPAR, sono state consigliate
scelte sbagliate, come ad esempio quella di rinunciare senza che il
proprio cliente sapesse nulla alla mediazione. Questo e' un fatto
deontologicamente gravissimo messo in atto da chi la giustizia la
dovrebbe saper ben interpretare. Quanto affermato dal giudice Ianni
nella nell'ordinanza ,"La norma, invero, e' ancora valida ed efficace
al momento dell'emanazione della presente ordinanza, non essendo stata
depositata ne' pubblicata la preannunciata sentenza che ne ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale per eccesso di delega" ,
rispetta in pieno quanto dal me scritto all'indomani dello scarno
comunicato della Consulta.
Ma c'e' di piu', come giustamente rileva un nostro docente Avv.
Maurizio Rossi il quale afferma che, secondo lui, nella citata
ordinanza "oltre alla pleonastica affermazione della operativita'
della obbligatorieta' della mediazione in attesa della pubblicazione
della sentenza della corte costituzionale, va positivamente
stigmatizzata anche con riferimento al dispositivo finale laddove in
modo specifico dice che "ove nelle more dovesse essere pubblicata la
sentenza della corte costituzionale- l'invito deve essere considerato
come mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 comma 2 (e non comma 1
come per l'obbligatorietà) rimanendo comunque vincolante ai fini delle
ripercussioni ex art. 116 c.p.c. a carico delle parti che non dessero
seguito al procedimento di mediazione.
Si prega divulgare fra i cittadini il presente comunicato.
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