Equitalia condannata a risarcire il danno non patrimoniale se iscrive
il fermo amministrativo senza preavviso
Significativa sentenza del giudice di pace di San Severino Marche la
numero 20/2012 che ha condannato Equitalia al risarcimento del danno
non patrimoniale nei confronti di un automobilista che si era visto
iscrivere il fermo amministrativo per un debito di soli 100 euro
relativo a somme residue per multe e bolli non pagati sulla propria
autovettura di valore notevolmente superiore rispetto al credito
vantato. Una buona notizia, per Giovanni D'Agata, fondatore dello
"Sportello dei Diritti", a fronte dei problemi quotidiani che i
cittadini riscontrano nell'interlocuzione con l'esattore.
Nel caso di specie il giudice onorario ha ritenuto valide le doglianze
del contribuente provvedendo a disporre il risarcimento d'importo pari
a 1.500 euro a titolo di danno all'immagine e per lo stress patito
perché nel corso del tempo aveva provveduto a saldare quasi
interamente le pendenze con le autorità, per tasse di circolazione e
multe, e quindi le relative cartelle esattoriali.
V'è da rilevare, a tal proposito, che l'efficacia del fermo e la sua
validità sono condizionate all'obbligo d'informazione al proprietario
– debitore che, una volta eseguita l'iscrizione delle ganasce fiscali,
deve essere data al proprietario del bene al quale, dal momento in cui
il fermo diventa efficace, è inibita la circolazione. Ebbene nella
fattispecie l'agente della riscossione avrebbe dovuto comunicare in
maniera tempestiva l'iscrizione del fermo e non a distanza di quattro
mesi.
Per tali ragioni, Equitalia oltre a pagare le spese di giudizio deve
risarcire tutti i danni patiti dal cittadino ed anche quelli a titolo
di danno all'immagine. Non vi è dubbio che l'iscrizione del vincolo
nel pubblico registro automobilistico è palesemente sgradevole per la
propria reputazione; al contempo devono essere risarcite anche le
conseguenze relative allo stress per i viaggi fra il paese di
residenza e la sede dell'agente della riscossione, localizzata nel
capoluogo di provincia, e le relative traversie burocratiche.

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