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Casa Citta' Societa' - Il GIORNO, QN, Resto del Carlino, La Nazione - "Energia, novita' sull' attestato" - Rubrica di ASSOEDILIZIA Achille Colombo Clerici -

Domanda

Sono in trattativa per la stipula di un contratto di locazione. Ho sentito versioni contraddittorie sugli obblighi in materia di certificato di prestazione energetica. Devo obbligatoriamente dotarmi di tale certificato?


Risposta

 Il Governo è intervenuto in materia di certificazione energetica con il recente decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, c.d. “Destinazione Italia” che ha finalmente abrogato il comma 3 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 che prevedeva la sanzione della nullità assoluta del contratto di locazione per l’omessa  allegazione dell’attestato di prestazione energetica e aveva di fatto paralizzato il mercato delle locazioni.

 La normativa di riferimento - comma 3 art. 6 d.lgs. cit. , pure innovato dal citato decreto - attualmente prevede che “Nei  contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della locazione non  eccede  i  tre  anni,  essa  e'  ridotta  alla  meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. “

 In sintesi, per le nuove locazioni di singole unità immobiliari soggette a registrazione, è stato eliminato l’obbligo di allegare al contratto l’attestato di prestazione energetica. Permane tuttavia l’obbligo per il locatore  di renderlo disponibile al potenziale locatario già in sede di trattativa e di consegnarlo al termine delle stesse  una volta raggiunto l’accordo per la stipula del contratto.
 Di tale consegna deve darsi atto mediante inserimento in contratto di clausola in cui il conduttore dichiara appunto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, dichiarazione che, se omessa, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative come indicate dalla norma.
 L’ irrogazione della sanzione non esime comunque il locatore dal dotarsi dell’attestato.

Di fatto dunque il proprietario che intende concedere in locazione un immobile deve procurarsi l’Ape, fermo che ad oggi il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato il regolamento indicante modalità di redazione, sicchè fino ad allora dovrà farsi riferimento alla normativa statale o, per le Regioni che hanno legiferato autonomamente in materia alla normativa stessa.

        A s s o e d i l i z i a
Property Owners' Association Italy



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Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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